Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2003, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
IN0 4172 /03 c.c. 76003 REPUBBLICA IT EL POPO O ITALIANU LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE _ DA REGISTRAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE ai sus, ht 13 quinques 1.26158 159 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magis trati: R.G.N.8626/2001 Presidente Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Vincenzo DI NUBIRA Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron.9651 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLAS Rel. Consigliere Ud. 08/07/2002 ha pronunciato la seguente: Oggetto: Irpef Esenzior ŠE NTENZA ex art. 13 quinques CL sul ricorso proposto da: 26/03/84. convertito ir L. DELLE FINANZE in persona dei Ministro AMMINISTRAZIONE CaLami 363/84 natural Sospensione da] L'AGENZIA DELLE ENTRATE,ē in persona pro tempoτе, Recupero imponibile del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliate in Compete. Roma, via de Portoghesi II. 12, presso gli Uffici de l'Avvocatura Generale de lo Stato che le rappresenta e difende per legge: - ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
CAMPIONE CIVILE LE ZI, N.Nintimate 76003 avversO La sentenza Π. 53/CC/00 pronunciata dalla 1 Commissione Tributaria Regionale di Perugia, Sez. 1 7186 17/02/00, depositata il 19/02/00. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 08/07/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
udito l'Avv. D. Giordano, dell'Avvocatura dello Stato, per l'Amministrazione ricorrerte;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per 11 rigetto dei ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LE ZI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato colla sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984, Convertito in Logge 24 luglio 1984 E. 363, neila dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione delia stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somra. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Cormissione Tributaria Provinciale.
Contro
Za sentenza della Commissione Tributaria Recionale, di conferma della precedente, ha proposto 2 ricc so il Ministero delle Finanzo, denunciando _a violazione e falsa applicazione degli art . 28, della Legge 13 maggio 1999 n. 133, 3, comma 2 bis, del DL 30 dicembre 1985 I. 971, 13, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997 449, n. 10, della Legge 28 febbraio 1986 n. 16 2 del DPR 597/73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infalti, secondo il consolidato orientamento di questa "l'art. 3, secondo comma bis, dei DL 30 dicembre Corte, 1985, Για 791, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1986, П 45 jl quale prevede che يما Somme rointive a pagamenti delle imposte dirette, sospeso in virà dell'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in Legge 24 Inglia 1984. 363, fine al 31 dicembre 1995 por i residenti nei comuni dell'Italia contrale e meridionale colpiti da eventi sismici, пог ConcorrONO ella formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF dell'ILORē - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. li della Legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve esscre considerato quale поста introduttiva di consistente nella un'ulteriore agevolazione, 3 rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza sospensione, 21 netto dei versamenti sospesi " de la 8659/2001, 10237/2001 (Cass. N. 4945/2000, 11218/2001). Non vencedo addotte nuove valide ragioni рет discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve ESSCIE rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese de] giudizio, atteso che La parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. ESEN LIONE Cosi deciso in Roma 1'08 Tuglio 2002. out 13 quinquies 1.16/578 159 Il Presidente rita Istensore CANCELLIERE C 11 Consigliere Di _ 21 MAR. 2003 DEPOLATAL Новов Салось Oggi CAR L