Sentenza 17 gennaio 2017
Massime • 1
Il sistema delineato dall'ordinamento penitenziario vigente in materia di accesso ai benefici del detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per condanne relative a reati contemplati dall'art. 4-bis ord. pen. (cd. ergastolo ostativo) è compatibile con i principi costituzionali e con quelli della Conv. EDU, in quanto, in caso di provato ravvedimento, il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale ex art. 176, comma terzo, cod. pen. anche per i predetti reati, in relazione ai quali la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il contesto della criminalità organizzata costituiscono indici legali di tale ravvedimento. (La S.C. in motivazione ha precisato che ciò è sufficiente - alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU - ad escludere che il condannato sia privato "in radice" del diritto alla speranza).
Commentario • 1
- 1. Ergastolo ostativo contrario alla Costituzione? (Corte Costituzionale, 97/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 maggio 2021
Corte Costituzionale ordinanza 15 aprile – 11 maggio 2021, n. 97 Presidente Coraggio – Relatore Zanon Ritenuto in fatto 1.– Con ordinanza del 3 giugno 2020, e depositata il 18 giugno 2020 (r.o. n. 100 del 2020), la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2017, n. 7428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7428 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2017 |
Testo completo
07428-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 1701 2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente SENTENZA - N.№ 138/2017 Rel. Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 47075/2015 Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC ON N. IL 16/03/1953 avverso l'ordinanza n. 18/2015 CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA, del 15/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
еlette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aurelio Jolene i que C he diverti rifetto del rions Udit i difensor Avv.: Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di assise di appello di Messina, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 15 luglio 2015, rigettava la domanda con la quale ES AN aveva chiesto la sostituzione della pena in espiazione, quella dell'ergastolo, con la reclusione di anni trenta. Il G.E., dopo aver premesso che l'istanza difensiva deduceva la contrarietà della pena dell'ergastolo con i principi di umanità, di ragionevolezza e con i fini di recupero sociale indicati dalla Costituzione e dopo aver richiamato la giurisprudenza della CEDU (sent.
9.7.2013 in materia), argomentava che la pena dell'ergastolo nel sistema vigente nel nostro Paese, non ha più i caratteri della effettività e che il giudice di legittimità, con sent. 33018 del 29.3.2012, ne aveva già negato la contrarietà ai principi della Costituzione in seguito all'entrata in vigore della legge Gozzini (l. 25.11.61, n. 1634) 2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento l'interessato, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone la illegittimità per violazione di legge in relazione all'art. 117 Cost.. Deduce in particolare la difesa ricorrente che non avrebbe tenuto conto il G.E. che, nella specie, ES AN sta espiando la pena dell'ergastolo per reati di cui all'art.
4-bis O.P., per i quali è esclusa l'ammissione ai benefici penitenziari e la possibilità di un suo futuro reiserimento sociale ancorchè dopo aver scontato un congruo periodo detentivo. Richiama la difesa la sentenza CEDU 9.7.2013, Vinter c. Regno Unito che ha affermato il contrasto con l'art. 3 della CEDU dell'ergastolo senza possibilità di liberazione allorchè si comprovi e dimostri un cambiamento nella persona del condannato e suoi progressi nel percorso riabilitativo;
l'ergastolo ostativo in espiazione da parte del detenuto ricorrente nella specie si appalesa pertanto contrario all'art. 27 della Cost. ed all'art. 3 della CEDU, giacchè soltanto in costanza di una sua attività collaborativa il ES potrà avere accesso alle misure alternative al carcere previste dalla legge Gozzini;
il quadro ora sintetizzato ha per corollario il 1 principio giuridico che, in assenza di collaborazione, per il condannato all'ergastolo la pena da espiare è il carcere a vita;
di qui i profili di illegittimità detti in considerazione, altresì, del dato che la collaborazione come innanzi richiesta dalla legge può essere impossibile, può essere pericolosa e non è coerente con i principi innanzi richiamati.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per il rigetto della impugnazione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Ed invero la stessa difesa ricorrente, nel censurare la coerenza dell'ergastolo c.d. ostativo, in espiazione cioè per condanne relative a reati contemplati dall'art.
4-bis O.P., con i principi della Costituzione repubblicana e con quelli della CEDU sulla umanità della pena e sulla sua funzione rieducativa, non manca di rilevare che la eventuale rideterminazione di tale pena con quella temporale debba comunque sottostare ad alcuni decisivi accertamenti al fine di verificare, in concreto, il positivo processo di risocializzazione del detenuto. Orbene, nel caso venuto all'esame della Corte siffatto accertamento non risulta nemmeno prospettato, di guisa che il principio di diritto invocato dalla difesa e da essa rimesso alla delibazione del G.E. come presupposto della invocata decisione, manca a sua volta della necessaria premessa, l'applicabilità al caso dedotto dappoichè rieducato e comunque in via di risocializzazione il detenuto ES. In tali termini va integrata la motivazione impugnata.
4.2 A parte ciò va comunque contrastata la lettura difensiva del sistema delineato dall'ordinamento penitenziario vigente e va altresì rammentato che il terzo comma dell'art. 176 c.p. prevede la possibilità di liberazione condizionale per il condannato all'ergastolo che abbia scontato almeno ventisei anni di pena. Ed infatti la questione di legittimità costituzionale del cosiddetto ergastolo ostativo è stata già dichiarata infondata dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 135 del 2003 e ivi richiamate), proprio sul rilievo che in caso di provato ravvedimento il condannato 2 all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale anche per i cosiddetti reati ostativi, in relazione ai quali la collaborazione e la perdita di legami con il contesto di criminalità organizzata da cui era scaturito il reato altro non sono che indici legali di tale sicuro ravvedimento. In base ad osservazioni analoghe anche la Corte EDU ha più volte riconosciuto la compatibilità con la convenzione di sistemi, quali il nostro, che ammettendo pure a certe condizioni la liberazione condizionale, non negano in radice il diritto alla speranza. E difatti, secondo la Corte Edu: « il semplice fatto che una pena della reclusione a vita possa in pratica essere scontata integralmente non la rende una pena non riducibile. Una pena riducibile de jure e de facto non solleva alcuna questione dal punto di vista dell'articolo 3 (Kafkaris, sopra citata, § 98). Al riguardo, la Corte ci tiene a sottolineare che non si pone alcuna questione dal punto di vista dell'articolo 3 se, ad esempio, un condannato all'ergastolo che, in virtù della legislazione nazionale, può teoricamente ottenere una liberazione chiede di essere scarcerato ma la sua richiesta viene respinta in quanto costituisce ancora un pericolo per la società. In effetti, la Convenzione impone agli Stati contraenti l'adozione di misure volte a tutelare il pubblico dai reati violenti e non vieta loro di infliggere a una persona condannata per un reato grave una pena di durata indeterminata che permetta di mantenerla in detenzione quando ciò sia necessario per la tutela del pubblico (si vedano, mutatis mutandis, T. c. Regno Unito, § 97, e V. c. Regno Unito, § 98, sopra citate). Del resto, impedire a un delinquente di commettere altri reati è una delle «funzioni fondamentali» di una pena detentiva (Mastromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, § 72, CEDU 2002 VIII;
OR e altri c. Italia, n. 28634/06, § 108, 15 dicembre 2009, e, mutatis mutandis, CH e EF c. Grecia, n. 46846/08, § 45, 17 gennaio 2012). Ciò si verifica in particolare nel caso dei detenuti riconosciuti colpevoli di omicidio o di altri reati gravi contro la persona. Il semplice fatto che essi siano forse già rimasti per molto tempo in carcere non attenua minimamente l'obbligo positivo di tutelare il pubblico che incombe sullo Stato: quest'ultimo può adempiere allo stesso mantenendo in detenzione i condannati all'ergastolo per tutto il tempo in cui 3 rimangono pericolosi (si veda, ad esempio, la sentenza sopra citata OR e altri).» «< In secondo luogo, per decidere se, in un determinato caso, la pena perpetua possa risultare non riducibile, la Corte cerca di stabilire se si possa affermare che un detenuto condannato all'ergastolo abbia delle possibilità di essere liberato. Laddove il diritto nazionale offre la possibilità di rivedere la pena perpetua al fine di commutarla, sospenderla, porvi fine o liberare il detenuto con la condizionale, le esigenze dell'articolo 3 sono soddisfatte (Kafkaris, sopra citata, § 98). » (Corte EDU 09/07/2013 Grande Camera - Caso: IN ED ALTRI
contro
REGNO UNITO. N. ricorso: 66069/09 130/10 3896/10) 5. Alla stregua di quanto sin qui argomentato il ricorso in esame va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. P. T. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma addì 17 gennaio 2017 Il cons. est. Il Presidente восив DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4