Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11659
CASS
Sentenza 29 luglio 2003

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L'assegno "una tantum", previsto dall'art. 7 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, che ha sostituito il testo dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma secondo, e 3, comma settimo, di tale legge, nella parte in cui escludevano, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 cod. civ. - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica (sent. n. 18 del 1996), non spetta a tutti i soggetti di cui all'art. 1 della citata legge n. 210 del 1992, ma soltanto a quelli considerati dall'art. 1, comma primo, con esclusione, quindi, dei soggetti che abbiano contratto l'epatite C a seguito di trasfusioni eseguite prima della data di entrata in vigore della medesima legge (cfr. Corte cost., sentenze nn. 226 e 423 del 2000 e ordinanza n. 522 del 2000).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11659
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11659
    Data del deposito : 29 luglio 2003

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