Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2001, n. 5519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5519 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
5 5 19 / 0 1 REPUBBI CA ITA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 20266/00 Cron. N. 11832 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N. -Presidente- 1.Dott. Michele Annunziata -Consigliere- 662. Fernando Lupi Ud. 21.02.2001 ༣. Luciano Vigolo -Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- UFFICIO COPIE 5. Arcangelo De Biase -Consigliere- Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L. 5000 1.2.APR. 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto DA VE AF, elettivamente domiciliato presso la Can- celleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e dife- so dall'Avv. Antimo Lucci del foro di Napoli come da procura a margine del ricorso Ricorrente CONTRO 853 UC GO Intimato per la cassazione della sentenza n. 25/00 della Corte di Appello di L'Aquila del 2.5.2000/15.5.2000 nella causa iscritta al n. 101 2 R.G. dell'anno 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.02.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Antimo Lucci per il ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 18.2.2000, RA EN proponeva appello avverso la sentenza n. 8/2000 del 4.2.2000 del Tribunale di Sulmona in funzione di giudice del lavoro, con la quale, rico- nosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, esso EN era stato condannato a pagare a Ugo Puccia- relli la somma di £. 82.900.802, oltre accessori. L'appellante deduceva :a) violazione dell'art. 107 Cost. e art. 2 del R.D. Lgs. 511/1946; b) violazione dell'art. 111 Cost., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 113, 132 n. 3 e n. 4, 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., nonché travisamento dei fatt;
c) violazione e falsa appli- cazione degli artt. 2697 e 2698 cod. civ.. Lo stesso appellante, nel merito, contestava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. L'appellato LI costituendosi contestava le avverse dedu- zioni chiedeva il rigetto dell'appello. All'esito la Corte di Appello di L'Aquila con sentenza del 2.5.2000/15.5.2000 rigettava l'appello proposto da RA Io- vene con la conferma della decisione di primo grado. 3 La Corte di Appello in particolare osservava: -che, quanto al primo motivo del gravame, nel caso di specie non era stata dedotta alcuna violazione delle tabelle dell'Ufficio ai fini dell'individuazione del giudice destinato alla trattazione del procedimento di primo grado, né era dato rinvenire alcuna violazione del principio di precostituzione del giudice naturale;
- che, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'impugnata sentenza conteneva una esaustiva esposizione dello svolgimento del processo ed una concisa, ma sufficiente, indicazione dei motivi della decisione;
-che, in ordine alla lamentata violazione dell'art. 429 c.p.c., l'istanza per mancato accoglimento di istanza di rinvio proposta dal difensore era infondata, vietando la norma richiamata le udienze di mero rinvio, e, in ordine alla mancata concessione di termine per note, del pari l'istanza era da disattendere, per esse- re il procedimento del lavoro improntato ai principi di oralità e concentrazione processuale;
- che, nel merito, il gravame era infondato, essendo emerso dall'istruttoria compiuta dai primi giudici tutti gli elementi di un rapporto di lavoro subordinato con assoggettamento del Pucccia- relli al potere direttivo dello EN. Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione lo EN con tre motivi. L'intimato LI non ha proposto difese in questa sede. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione dell'art. 107 Cost. e art. 2 R.D.Lgs. 511/1946, sostiene che nel giudizio di primo grado non sarebbe stato rispettato il principio di precostituzione del giudice naturale, per essere stato asse- gnato il giudizio ad un vice pretore onorario, quando l'attività istruttoria si era consumata e il giudice togato aveva riservato la causa a sentenza. Le censure esposte non hanno pregio giuridico e vanno disattese. Correttamente sul punto i giudici di appello hanno osservato che l'appellante EN non aveva dedotto alcuna specifica violazione delle tabelle dell'Ufficio con riguardo alla individuazione del giudice destinato alla trattazione del procedimento in primo gra- do. Legittimamente la causa venne trattata dal giudice onorario, il quale all'esito trattenne la causa stessa in decisione, come risulta dal verbale del 21.1.2000 e 4/2/2000, contrariamente a quanto asserito dallo EN, secondo il quale sarebbe stato il giudice togato a riservarsi la causa a sentenza. Con il secondo motivo il ricorrente, nel lamentare violazione dell'art. 111-comma primo- Cost., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 132 n. e n.4, 360 n. 3 e n.5, 429 c.p.c., afferma che l'impugnata sentenza si sarebbe limitata a confermare parola per parola la decisione di primo grado. I rilievi sono infondati, risolvendosi in critiche non puntuali 5 della sentenza di secondo grado, la quale con valutazioni perti- nenti ed adeguatamente motivate, non censurabili in sede di le- gittimità, ha ritenuto che la decisione di primo grado contenesse una esaustiva esposizione dello svolgimento del processo ed una concisa, ma sufficiente, indicazione dei motivi, tale comunque da consentire l'individuazione del thema decidendum. D'altro canto lo EN ha operato un generico rinvio ai pregres- si scritti difensivi ed in questo modo non ha adempiuto all'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione con l'esplicazione del loro contenuto in questo senso Cass. 5 ottobre 2000, n. 13528). In ordine alla lamentata violazione dell'art. 429 c.p.c. sotto il profilo del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio presentata dal difensore e in ordine al travisamento dei fatti e delle risultan- ze istruttorie, le censure mosse sono del pari inammissibili, in quanto si risolvono in una critica dell'apprezzamento di fatto operato dai giudici di appello, non consentita nella sede di legit- timità (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 685 del 1995; Cass. sentenza n. 8653 del 1994). In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, non essendosi costituito l'intimato LI.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 21 febbraio 2001 - Il Presidente Il Consigliere relatore estensore M. Alexandro de Resis дне IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1 2 APR. 2001 oggi, IL CANCELLIERE T R O C 1 3 . O 3 T 5 R A . ' E S L N P L I S E D I 3 D N 7 A - I G T S 8 O S - N 1 O E A 1 P S D w M w I w E A , A O O G D T E T E L E L I T G A N E E L D R S L E E O D