CASS
Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2023, n. 16115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16115 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: MINISTERO DELLE FINANZE nel procedimento c/ ET EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA udita la relazione svolta dal Presidente EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16115 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Ministero dell'Economia e delle Finanze, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata riconosciuta la riparazione dell'ingiusta detenzione sofferta da NE GI per il reato di cui all'art. 317 cod. pen., dal quale il NE era stato assolto per non aver commesso il fatto. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice a quo non ha tenuto conto delle argomentazioni contenute nella memoria difensiva presentata dall'Avvocatura dello Stato, con cui si rappresentava che è ravvisabile colpa grave del NE, il quale aveva manifestato ampie capacità di interloquire con l'amministrazione pubblica anche al fine di orientarne le scelte, palesando l'inclinazione a ritenere di poter asservire l'interesse pubblico a logiche private. Nonostante due gradi di giudizio la posizione dell'imputato è rimasta ambigua, poiché egli si è sempre dimostrato un conoscitore delle vicende corruttive e ha mantenuto i contatti con i soggetti coinvolti, per un proprio tornaconto personale. La Corte territoriale ha del tutto omesso di valutare i rapporti intercorsi tra il NE e i protagonisti dell'accordo corruttivo nonché gli scopi personali del richiedente in ordine agli interessi commerciali su un'area di proprietà del Comune di Policoro. 2.1. Illegittimamente la Corte d'appello ha poi condannato il Ministero dell'Economia alla rifusione delle spese di giudizio, senza considerare che la valutazione sulla soccombenza deve tener conto della riduzione della somma richiesta, che era di euro 500.000, a fronte di poco più di euro 6000 riconosciuti. Vi era dunque soccombenza reciproca, onde le spese avrebbero dovuto essere compensate. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso è fondata. L'art. 314 cod. proc. pen. pone, infatti, come condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, la ravvisabilità del dolo o della colpa grave, che abbia dato causa o concorso a dare causa alla custodia cautelare 1 subita. Il giudice deve pertanto verificare se la condotta dell'instante, nell'ambito del procedimento penale nel corso del quale si è verificata la privazione della libertà personale ed in relazione ai fatti oggetto di quest'ultimo, sia connotata da dolo o da colpa grave, apprezzando, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. La deliberazione conclusiva deve essere fondata non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità di estremi di illiceità penale a carico dell'imputato, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto. Il giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta incidenza del comportamento gravemente colposo dell'interessato sull'adozione della misura cautelare, deve dunque effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa (Sez. U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 34559 del 26-6-2002, De Benedictis). Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è quindi necessario distinguere nettamente l'operazione logica tipica del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione, il quale, pur dovendo operare sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché il suo compito è di stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato ma se esse si siano poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, in relazione alla produzione dell'evento-detenzione. In ordine a tale profilo il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di apprezzamento del materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro;
Sez. 4, 10-3- 2000, Revello, Rv. 216479; Sez. 4, n. 2895 del 13-12-2005, Rv. 232884). 2. La pronuncia impugnata non ha fatto buon governo di tali principi, poiché nell'apparato giustificativo a supporto della decisione non si rinviene una adeguata disamina del profilo inerente alla ravvisabilità del dolo o della colpa grave in capo al NE. Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince infatti che nella sentenza di conferma dell'assoluzione, emessa dalla Corte 2 d'appello, si afferma che il ruolo del NE, che aveva fatto da intermediario nella conoscenza tra NT e i pubblici amministratori, appare essere quello di un mero conoscitore delle vicende corruttive, del tutto marginale e sfumato;
che i colloqui intercettati erano di tenore ambiguo, poiché nelle conversazioni tra NT e NE non vi erano cenni a compensi illeciti, eccezion fatta per un'espressione contenuta nella conversazione del 22 aprile 2010 (in un altro passo dell'ordinanza si indica l'anno 2012), di cui risulta però dubbia l'interpretazione, poiché il NT non intese la richiesta rivoltagli come una sollecitazione di pagamento di tangente quanto di uno sconto da praticare, dovendosi quindi porre in dubbio l'effettiva consapevolezza da parte del NE dell'accordo corruttivo. In relazione a tali risultanze il giudice a quo avrebbe dovuto analizzare approfonditamente il profilo inerente alla ravvisabilità di un atteggiamento colposo da parte dell'imputato, in relazione all'ambiguità del tenore delle conversazioni intercettate, con particolare riguardo al colloquio del 22 aprile 2010, e, più in generale, al ruolo esplicato nell'ambito della vicenda dal NE, dovendosi valutare, nell'ottica del giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche la rilevanza di condotte che, pur senza presentare i connotati della colpa grave, abbiano concorso a determinare lo stato di detenzione, essendo contraddistinti da colpa lieve (Sez. 4, n. 21575 del 29-1-2014, Rv. 259212; Sez. 4, n. 27529 del 20-5-2008, Rv. 240889). Quest'ultima, infatti, pur non essendo idonea ad elidere il diritto all'indennizzo, è comunque rilevante ai fini del quantum debeatur, in applicazione del principio generale di autoresponsabilità, enucleabile dagli artt. 1227 e 2056 cod. civ., per il quale non è da indennizzare il pregiudizio causato da colpa, seppur lieve, dello stesso danneggiato (Sez. 4, n. 2430 del 13-12-2011, Rv. 251739; Sez. 4, 21-4-1994, Lin Xian Le, Rv. 198307). 3. In questa prospettiva, non può non sottolinearsi l'erroneità dell'affermazione formulata dalla Corte territoriale, secondo cui sarebbe preclusa la valutazione relativa alla sussistenza di una colpa, anche lieve, del NE, in quanto l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura sarebbe avvenuto sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi a suo tempo trasmessi al giudice che aveva emesso il provvedimento cautelare. Questo principio attiene infatti all' ingiustizia formale (Sez. U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-64) mentre nel caso in esame si versa in un'ipotesi di ingiustizia sostanziale. Risulta infatti dalla motivazione del provvedimento impugnato che la richiesta di riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., venne rigettata, onde non può ritenersi che sia stato accertato, con 3 Così deciso il 12-1-2023. decisione irrevocabile, che il provvedimento cautelare era stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Era invece intervenuta, nel procedimento di cognizione, assoluzione per non aver commesso il fatto, con sentenza emessa dal Tribunale di Matera e confermata dalla Corte d'appello, onde ricorre l'ipotesi di cui al primo comma e non quella di cui al secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. 4. L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Potenza. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Potenza. 5
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16115 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Ministero dell'Economia e delle Finanze, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata riconosciuta la riparazione dell'ingiusta detenzione sofferta da NE GI per il reato di cui all'art. 317 cod. pen., dal quale il NE era stato assolto per non aver commesso il fatto. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice a quo non ha tenuto conto delle argomentazioni contenute nella memoria difensiva presentata dall'Avvocatura dello Stato, con cui si rappresentava che è ravvisabile colpa grave del NE, il quale aveva manifestato ampie capacità di interloquire con l'amministrazione pubblica anche al fine di orientarne le scelte, palesando l'inclinazione a ritenere di poter asservire l'interesse pubblico a logiche private. Nonostante due gradi di giudizio la posizione dell'imputato è rimasta ambigua, poiché egli si è sempre dimostrato un conoscitore delle vicende corruttive e ha mantenuto i contatti con i soggetti coinvolti, per un proprio tornaconto personale. La Corte territoriale ha del tutto omesso di valutare i rapporti intercorsi tra il NE e i protagonisti dell'accordo corruttivo nonché gli scopi personali del richiedente in ordine agli interessi commerciali su un'area di proprietà del Comune di Policoro. 2.1. Illegittimamente la Corte d'appello ha poi condannato il Ministero dell'Economia alla rifusione delle spese di giudizio, senza considerare che la valutazione sulla soccombenza deve tener conto della riduzione della somma richiesta, che era di euro 500.000, a fronte di poco più di euro 6000 riconosciuti. Vi era dunque soccombenza reciproca, onde le spese avrebbero dovuto essere compensate. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso è fondata. L'art. 314 cod. proc. pen. pone, infatti, come condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, la ravvisabilità del dolo o della colpa grave, che abbia dato causa o concorso a dare causa alla custodia cautelare 1 subita. Il giudice deve pertanto verificare se la condotta dell'instante, nell'ambito del procedimento penale nel corso del quale si è verificata la privazione della libertà personale ed in relazione ai fatti oggetto di quest'ultimo, sia connotata da dolo o da colpa grave, apprezzando, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. La deliberazione conclusiva deve essere fondata non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità di estremi di illiceità penale a carico dell'imputato, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto. Il giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta incidenza del comportamento gravemente colposo dell'interessato sull'adozione della misura cautelare, deve dunque effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa (Sez. U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio; Sez. U, n. 34559 del 26-6-2002, De Benedictis). Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è quindi necessario distinguere nettamente l'operazione logica tipica del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione, il quale, pur dovendo operare sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché il suo compito è di stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato ma se esse si siano poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, in relazione alla produzione dell'evento-detenzione. In ordine a tale profilo il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di apprezzamento del materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro;
Sez. 4, 10-3- 2000, Revello, Rv. 216479; Sez. 4, n. 2895 del 13-12-2005, Rv. 232884). 2. La pronuncia impugnata non ha fatto buon governo di tali principi, poiché nell'apparato giustificativo a supporto della decisione non si rinviene una adeguata disamina del profilo inerente alla ravvisabilità del dolo o della colpa grave in capo al NE. Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince infatti che nella sentenza di conferma dell'assoluzione, emessa dalla Corte 2 d'appello, si afferma che il ruolo del NE, che aveva fatto da intermediario nella conoscenza tra NT e i pubblici amministratori, appare essere quello di un mero conoscitore delle vicende corruttive, del tutto marginale e sfumato;
che i colloqui intercettati erano di tenore ambiguo, poiché nelle conversazioni tra NT e NE non vi erano cenni a compensi illeciti, eccezion fatta per un'espressione contenuta nella conversazione del 22 aprile 2010 (in un altro passo dell'ordinanza si indica l'anno 2012), di cui risulta però dubbia l'interpretazione, poiché il NT non intese la richiesta rivoltagli come una sollecitazione di pagamento di tangente quanto di uno sconto da praticare, dovendosi quindi porre in dubbio l'effettiva consapevolezza da parte del NE dell'accordo corruttivo. In relazione a tali risultanze il giudice a quo avrebbe dovuto analizzare approfonditamente il profilo inerente alla ravvisabilità di un atteggiamento colposo da parte dell'imputato, in relazione all'ambiguità del tenore delle conversazioni intercettate, con particolare riguardo al colloquio del 22 aprile 2010, e, più in generale, al ruolo esplicato nell'ambito della vicenda dal NE, dovendosi valutare, nell'ottica del giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche la rilevanza di condotte che, pur senza presentare i connotati della colpa grave, abbiano concorso a determinare lo stato di detenzione, essendo contraddistinti da colpa lieve (Sez. 4, n. 21575 del 29-1-2014, Rv. 259212; Sez. 4, n. 27529 del 20-5-2008, Rv. 240889). Quest'ultima, infatti, pur non essendo idonea ad elidere il diritto all'indennizzo, è comunque rilevante ai fini del quantum debeatur, in applicazione del principio generale di autoresponsabilità, enucleabile dagli artt. 1227 e 2056 cod. civ., per il quale non è da indennizzare il pregiudizio causato da colpa, seppur lieve, dello stesso danneggiato (Sez. 4, n. 2430 del 13-12-2011, Rv. 251739; Sez. 4, 21-4-1994, Lin Xian Le, Rv. 198307). 3. In questa prospettiva, non può non sottolinearsi l'erroneità dell'affermazione formulata dalla Corte territoriale, secondo cui sarebbe preclusa la valutazione relativa alla sussistenza di una colpa, anche lieve, del NE, in quanto l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura sarebbe avvenuto sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi a suo tempo trasmessi al giudice che aveva emesso il provvedimento cautelare. Questo principio attiene infatti all' ingiustizia formale (Sez. U, n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-64) mentre nel caso in esame si versa in un'ipotesi di ingiustizia sostanziale. Risulta infatti dalla motivazione del provvedimento impugnato che la richiesta di riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., venne rigettata, onde non può ritenersi che sia stato accertato, con 3 Così deciso il 12-1-2023. decisione irrevocabile, che il provvedimento cautelare era stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Era invece intervenuta, nel procedimento di cognizione, assoluzione per non aver commesso il fatto, con sentenza emessa dal Tribunale di Matera e confermata dalla Corte d'appello, onde ricorre l'ipotesi di cui al primo comma e non quella di cui al secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. 4. L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Potenza. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Potenza. 5