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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 9931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9931 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS CA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa in data 17/06/2025 dalla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Elena Gamberini, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avvocato Cristina Gigante, in sostituzione dell'avvocato EN Di MA, difensore della parte civile Azienda Sanitaria Locale di Taranto, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del grado;
udite le conclusioni dell'avvocato Giuseppe Benvestito, difensore di CA IS, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9931 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, con decreto emesso in data 28 marzo 2019, ha disposto il rinvio a giudizio di CA IS per i delitti di truffa aggravata di cui agli artt. 81, 640, secondo comma n. 1, 61 n. 7 cod. pen., commesso in Bitonto, fino al 31 luglio 2015 (capo a), di falsità ideologica per induzione in atto pubblico di cui agli artt. 48, 81, 479 cod. pen., commesso in Taranto, in data 4 maggio 2016 (capo b) e di inadempimento di contratti di pubbliche forniture di cui gli artt. 81, 355 cod. pen., commesso in Manduria, sino al 19 aprile 2016. Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, in qualità di amministratore della S.IN.CO. s.r.I., dopo aver ottenuto l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per la realizzazione di una nuova sede del Distretto socio sanitario del Comune di Manduria, avrebbe tratto in inganno la committente A.S.L. di Taranto, inducendola a stipulare il contratto, mediante artifizi e raggiri, consistiti nella produzione, a titolo di cauzione, di una polizza fideiussoria apocrifa (capi 1) e 2). L'imputato, inoltre, non avrebbe adempiuto agli obblighi previsti dal predetto contratto, non eseguendo lavori dell'importo di euro 325.00,00 e avrebbe omesso ogni custodia e vigilanza del cantiere, consentendo in questo modo che ignoti si appropriassero di materiale già liquidato all'impresa appaltatrice per euro 387.672,34, facendo mancare le opere per la realizzazione della sede commissionata e, dunque, inibendo l'erogazione dei servizi pubblici. 2. Il Tribunale di Taranto, con sentenza emessa in data 10 luglio 2023, ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati al medesimo ascritti e, qualificato il fatto contestato al capo c) nel delitto colposo di cui all'art. 355, terzo comma, cod. pen., riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati contestati, lo ha condannato alla pena sospesa di due anni di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile A.S.L. di Taranto, da liquidarsi in separato giudizio civile. 3. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto l'imputato dai reati ascrittigli di truffa aggravata e di falso, contestati ai capi a) e b) dell'imputazione per non avere commesso il fatto, revocando le relative statuizioni civili, e ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui al capo c), riducendo la pena inflittagli a due mesi e venti giorni di reclusione. 4. L'avvocato Giuseppe Benvestito, difensore di fiducia dell'imputato, ha 2 proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo tre motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'errata applicazione degli artt. 47 e 355 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente l'inadempimento colposo dell'imputato in una vicenda nella quale si sarebbe palesata l'oggettiva impossibilità per l'imprenditore di dare esecuzione al contratto, senza dolo o colpa. Ad avviso del difensore, l'imputato avrebbe regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte, nonostante le difficoltà insorte nell'esecuzione del contratto, rappresentate dalla necessità di apportare tre varianti in corso d'opera. Si sarebbe, dunque, in presenza di meri inadempimenti, irrilevanti sul piano penale, in quanto non sarebbero venute meno le opere necessarie allo svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione. L'imputato, peraltro, non avrebbe posto in essere alcun espediente malizioso o ingannevole per dissimulare il proprio inadempimento e non avrebbe alcuna colpa nella mancata consegna del presidio sanitario. 4.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello ha, infatti, rilevato che la mancata predisposizione da parte dell'imputato di « un adeguato servizio di vigilanza e guardiania delle opere in corso di esecuzione... avrebbe, senza dubbio, impedito il verificarsi del furto perpetrato ai danni di materiali, alcuni dei quali già messi in opera, ...e dei quali l'appaltatore aveva la responsabilità, fino alla fine dei lavori» (pag. 13 della sentenza impugnata). I giudici di appello avrebbero, tuttavia, affermato apoditticamente che il furto dei materiali avrebbe determinato la mancata chiusura dei lavori;
il furto sarebbe, infatti, intervenuto quando orami le opere erano state completate nella percentuale del 90%. Nonostante l'estrema difficoltà di eseguire le obbligazioni assunte, anche a causa delle varianti deliberate in corso d'opera, la S.IN.CO. avrebbe realizzato opere per circa 2.200.000 euro e vi sarebbero stati ben ventitré stati di avanzamento dei lavori. 4.3. Con il terzo motivo il difensore ha denunciato l'omessa declaratoria di prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello, che avrebbe imposto anche la revoca delle statuizioni civili. Ad avviso del difensore, il complesso delle sospensioni della prescrizione intervenute nel corso del giudizio di primo grado ammonterebbe a 388 giorni e non già a 660 giorni, come indicato nella sentenza di primo grado. I giorni di sospensione della prescrizione sarebbero 388 e, in particolare: 3 - sessanta (e non settanta, come indicato nella sentenza impugnata), in seguito alla sospensione dichiarata all'udienza del 27 gennaio 2020; - sessanta (e non sessantaquattro) in seguito alla sospensione della prescrizione dichiarata all'udienza del 30 marzo 2020; - sessanta (e non duecentodieci) in seguito alla sospensione della prescrizione dichiarata all'udienza del 29 marzo 2021; - sessanta (e non sessantatré) in seguito alla sospensione della prescrizione dichiarata all'udienza del 25 ottobre 2021; - ventotto dall'udienza del 14 marzo 2022 all'il aprile 2022; - sessanta (e non centosessantacinque) in seguito alla sospensione della prescrizione dichiarata all'udienza del 27 giugno 2022. Il reato di inadempimento del contratto di pubbliche forniture, essendo stato commesso sino al 19 aprile 2016, avrebbe, dunque, dovuto estinguersi in data 18 ottobre 2023, cui andrebbero aggiunti 388 giorni. Il reato, dunque, si sarebbe estino per prescrizione in data 18 novembre 2024, prima della pronuncia della sentenza impugnata (emessa in data 17 giugno 2025). 5. Con la requisitoria . e le conclusioni scritte depositate in data 13 gennaio 2026, il Procuratore generale, MA Elena Gamberini, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 6. In data 28 gennaio 2026 l'avvocato EN Di MA, difensore della parte civile ASL Azienda Sanitaria Locale di Taranto, ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono complessivamente infondati 2. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'errata applicazione degli artt. 47 e 355 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente l'inadempimento colposo dell'imputato in una vicenda nella quale si sarebbe palesata l'oggettiva impossibilità per l'imprenditore di dare esecuzione al contratto, senza dolo o" colpa. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione a un rinnovato esame di merito delle risultanze istruttorie, non consentito nel giudizio di legittimità. 4 Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguata (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di Taranto, considerando le difficoltà incontrate dall'impresa dell'imputato nell'esecuzione del contratto, ha escluso la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo e ha ravvisato, tuttavia, la grave negligenza dell'imprenditore nella vigilanza sulle opere in esecuzione, sui beni e sui materiali presenti nel cantiere e necessari per l'ultimazione della struttura pubblica. La Corte di appello ha rilevato, con motivazione congrua, che il furto dei materiali è avvenuto nel cantiere rimasto incustodito, quando lo stesso era sotto la responsabilità della S.IN.CO. s.r.I.; la società aveva, infatti, l'onere di custodia e di vigilanza del cantiere, non essendo ancora intervenuta la risoluzione del vincolo contrattuale. A pag. 4 della sentenza di primo grado i beni sottratti dal cantiere sono stati individuati in «interruttori, prese, apparecchiature elettriche varie, quadri elettrici, ....gruppo pompe antincenclio, pompa di calore, centrale di rilevazione incendi, pannelli fotovoltaici, pavimenti, rivestimenti». 3. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato. 4. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha, non illogicamente, ravvisato «la consequenzialità della sottrazione ad opera di ignoti dei materiali presenti sul cantiere alla imprudenza e negligenza dell'imputato, non essendo stato predisposto a tutela dello stato dei luoghi e dei beni ivi custoditi (peraltro già liquidati dalla committente) un adeguato sistema di vigilanza e guardiania...» (pag. 15, sentenza di primo grado). La Corte di appello di appello, pur non motivando diffusamente sul punto, ha confermato queste statuizioni e ha rilevato che l'art. 355, terzo comma, cod. pen. incrimina la condotta di mero inadempimento colposo alle obbligazioni assunte e 5 che, nel caso di specie, era stata dimostrata la «grave negligenza e imperizia» dell'imputato, consistita «nel non aver apprestato un adeguato servizio di vigilanza e guardiania dele opere in corso di esecuzione...la cui predisposizione avrebbe, senza dubbio, impedito il verificarsi del furto perpetrato ai danni di materiali, alcuni dei quali già messi in opera, ...e dei quali l'appaltatore aveva la responsabilità, fino alla fine dei lavori. Tale inadempimento ha, dunque, determinato la compromissione di interessi essenziali della pubblica amministrazione, nel senso che le prestazioni richieste rivestivano indubbio carattere di necessità e il rilevato inadempimento ne ha, senza dubbio, compromesso la realizzazione» (pag. 13 della sentenza impugnata). 5. Con il terzo motivo il difensore ha denunciato l'omessa declaratoria di prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello, che avrebbe imposto anche la revoca delle statuizioni civili. 6. Il difensore ha eccepito che, anche in seguito all'adesione all'astensione collettiva dalle udienze penali, la sospensione del corso della prescrizione debba essere limitata a sessanta giorni. Questa eccezione è, tuttavia, infondata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. (ex plurimis: Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154-01; Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052: Sez. 4, n. 10261 del 29/01/2013, M., Rv. 256067). Facendo applicazione di questi principi, il reato per cui si procede si è prescritto successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. Il termine massimo di prescrizione dalla data del commesso reato (19 aprile 2016) è di sette anni e sei mesi (19 ottobre 2023), cui si aggiungono seicentocinquanta giorni nel corso del giudizio di primo grado (20 luglio 2025) e, seg nata mente: - sessanta (e non settanta) giorni di sospensione, in seguito al legittimo impedimento del difensore dichiarato all'udienza del 27 gennaio 2020; - sessantaquattro giorni di sospensione per effetto del rinvio dell'udienza del 30 marzo 2010 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19; - duecentodieci giorni di sospensione, dal 29 marzo 2021 al 25 ottobre 2021, 6 in seguito all'adesione del difensore all'astensione collettiva delle udienze deliberata dall'Unione delle Camere penali, sospensione dichiarata all'udienza del 29 marzo 2021; - sessanta giorni (e non sessantatré) in seguito alla sospensione della prescrizione dichiarata per impedimento del difensore all'udienza del 25 ottobre 2021; - ventotto giorni in seguito alla sospensione della prescrizione dichiarata per impedimento del difensore dichiarata all'udienza del 14 marzo 2022 (sino alla successiva udienza dell'Il aprile 2022); - sessanta giorni in seguito alla sospensione della prescrizione dichiarata per impedimento dell'imputato dichiarata all'udienza dell'Il aprile 2022; - di centosessantotto giorni (e non sessanta), dal 27 giugno 2022 al 12 dicembre 2022, in seguito all'adesione del difensore all'astensione collettiva delle udienze deliberata dall'Unione delle Camere penali, sospensione dichiarata all'udienza del 27 giugno 2022; - e di centoventi giorni in secondo grado, a causa del rinvio per legittimo impedimento delle udienze del 19 novembre 2024 e del 14 gennaio 2025. Il termine dì prescrizione è, dunque, integralmente decorso in data 27 novembre 2025, dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Il rigetto del motivo di ricorso impone, tuttavia, la declaratoria della prescrizione della sentenza impugnata. 7. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annulla senza rinvio per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione e devono essere confermate le statuizioni civili della pronuncia impugnata. L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 3.865,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona NCELLER IA o del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 3.865,00, -K; ',.:.: oltre accessori di legge. - : - 43 — c., — Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026. i.
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Elena Gamberini, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avvocato Cristina Gigante, in sostituzione dell'avvocato EN Di MA, difensore della parte civile Azienda Sanitaria Locale di Taranto, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del grado;
udite le conclusioni dell'avvocato Giuseppe Benvestito, difensore di CA IS, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9931 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, con decreto emesso in data 28 marzo 2019, ha disposto il rinvio a giudizio di CA IS per i delitti di truffa aggravata di cui agli artt. 81, 640, secondo comma n. 1, 61 n. 7 cod. pen., commesso in Bitonto, fino al 31 luglio 2015 (capo a), di falsità ideologica per induzione in atto pubblico di cui agli artt. 48, 81, 479 cod. pen., commesso in Taranto, in data 4 maggio 2016 (capo b) e di inadempimento di contratti di pubbliche forniture di cui gli artt. 81, 355 cod. pen., commesso in Manduria, sino al 19 aprile 2016. Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, in qualità di amministratore della S.IN.CO. s.r.I., dopo aver ottenuto l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per la realizzazione di una nuova sede del Distretto socio sanitario del Comune di Manduria, avrebbe tratto in inganno la committente A.S.L. di Taranto, inducendola a stipulare il contratto, mediante artifizi e raggiri, consistiti nella produzione, a titolo di cauzione, di una polizza fideiussoria apocrifa (capi 1) e 2). L'imputato, inoltre, non avrebbe adempiuto agli obblighi previsti dal predetto contratto, non eseguendo lavori dell'importo di euro 325.00,00 e avrebbe omesso ogni custodia e vigilanza del cantiere, consentendo in questo modo che ignoti si appropriassero di materiale già liquidato all'impresa appaltatrice per euro 387.672,34, facendo mancare le opere per la realizzazione della sede commissionata e, dunque, inibendo l'erogazione dei servizi pubblici. 2. Il Tribunale di Taranto, con sentenza emessa in data 10 luglio 2023, ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati al medesimo ascritti e, qualificato il fatto contestato al capo c) nel delitto colposo di cui all'art. 355, terzo comma, cod. pen., riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati contestati, lo ha condannato alla pena sospesa di due anni di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile A.S.L. di Taranto, da liquidarsi in separato giudizio civile. 3. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto l'imputato dai reati ascrittigli di truffa aggravata e di falso, contestati ai capi a) e b) dell'imputazione per non avere commesso il fatto, revocando le relative statuizioni civili, e ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui al capo c), riducendo la pena inflittagli a due mesi e venti giorni di reclusione. 4. L'avvocato Giuseppe Benvestito, difensore di fiducia dell'imputato, ha 2 proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo tre motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'errata applicazione degli artt. 47 e 355 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente l'inadempimento colposo dell'imputato in una vicenda nella quale si sarebbe palesata l'oggettiva impossibilità per l'imprenditore di dare esecuzione al contratto, senza dolo o colpa. Ad avviso del difensore, l'imputato avrebbe regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte, nonostante le difficoltà insorte nell'esecuzione del contratto, rappresentate dalla necessità di apportare tre varianti in corso d'opera. Si sarebbe, dunque, in presenza di meri inadempimenti, irrilevanti sul piano penale, in quanto non sarebbero venute meno le opere necessarie allo svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione. L'imputato, peraltro, non avrebbe posto in essere alcun espediente malizioso o ingannevole per dissimulare il proprio inadempimento e non avrebbe alcuna colpa nella mancata consegna del presidio sanitario. 4.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello ha, infatti, rilevato che la mancata predisposizione da parte dell'imputato di « un adeguato servizio di vigilanza e guardiania delle opere in corso di esecuzione... avrebbe, senza dubbio, impedito il verificarsi del furto perpetrato ai danni di materiali, alcuni dei quali già messi in opera, ...e dei quali l'appaltatore aveva la responsabilità, fino alla fine dei lavori» (pag. 13 della sentenza impugnata). I giudici di appello avrebbero, tuttavia, affermato apoditticamente che il furto dei materiali avrebbe determinato la mancata chiusura dei lavori;
il furto sarebbe, infatti, intervenuto quando orami le opere erano state completate nella percentuale del 90%. Nonostante l'estrema difficoltà di eseguire le obbligazioni assunte, anche a causa delle varianti deliberate in corso d'opera, la S.IN.CO. avrebbe realizzato opere per circa 2.200.000 euro e vi sarebbero stati ben ventitré stati di avanzamento dei lavori. 4.3. Con il terzo motivo il difensore ha denunciato l'omessa declaratoria di prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello, che avrebbe imposto anche la revoca delle statuizioni civili. Ad avviso del difensore, il complesso delle sospensioni della prescrizione intervenute nel corso del giudizio di primo grado ammonterebbe a 388 giorni e non già a 660 giorni, come indicato nella sentenza di primo grado. I giorni di sospensione della prescrizione sarebbero 388 e, in particolare: 3 - sessanta (e non settanta, come indicato nella sentenza impugnata), in seguito alla sospensione dichiarata all'udienza del 27 gennaio 2020; - sessanta (e non sessantaquattro) in seguito alla sospensione della prescrizione dichiarata all'udienza del 30 marzo 2020; - sessanta (e non duecentodieci) in seguito alla sospensione della prescrizione dichiarata all'udienza del 29 marzo 2021; - sessanta (e non sessantatré) in seguito alla sospensione della prescrizione dichiarata all'udienza del 25 ottobre 2021; - ventotto dall'udienza del 14 marzo 2022 all'il aprile 2022; - sessanta (e non centosessantacinque) in seguito alla sospensione della prescrizione dichiarata all'udienza del 27 giugno 2022. Il reato di inadempimento del contratto di pubbliche forniture, essendo stato commesso sino al 19 aprile 2016, avrebbe, dunque, dovuto estinguersi in data 18 ottobre 2023, cui andrebbero aggiunti 388 giorni. Il reato, dunque, si sarebbe estino per prescrizione in data 18 novembre 2024, prima della pronuncia della sentenza impugnata (emessa in data 17 giugno 2025). 5. Con la requisitoria . e le conclusioni scritte depositate in data 13 gennaio 2026, il Procuratore generale, MA Elena Gamberini, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 6. In data 28 gennaio 2026 l'avvocato EN Di MA, difensore della parte civile ASL Azienda Sanitaria Locale di Taranto, ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono complessivamente infondati 2. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'errata applicazione degli artt. 47 e 355 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente l'inadempimento colposo dell'imputato in una vicenda nella quale si sarebbe palesata l'oggettiva impossibilità per l'imprenditore di dare esecuzione al contratto, senza dolo o" colpa. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione a un rinnovato esame di merito delle risultanze istruttorie, non consentito nel giudizio di legittimità. 4 Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguata (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di Taranto, considerando le difficoltà incontrate dall'impresa dell'imputato nell'esecuzione del contratto, ha escluso la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo e ha ravvisato, tuttavia, la grave negligenza dell'imprenditore nella vigilanza sulle opere in esecuzione, sui beni e sui materiali presenti nel cantiere e necessari per l'ultimazione della struttura pubblica. La Corte di appello ha rilevato, con motivazione congrua, che il furto dei materiali è avvenuto nel cantiere rimasto incustodito, quando lo stesso era sotto la responsabilità della S.IN.CO. s.r.I.; la società aveva, infatti, l'onere di custodia e di vigilanza del cantiere, non essendo ancora intervenuta la risoluzione del vincolo contrattuale. A pag. 4 della sentenza di primo grado i beni sottratti dal cantiere sono stati individuati in «interruttori, prese, apparecchiature elettriche varie, quadri elettrici, ....gruppo pompe antincenclio, pompa di calore, centrale di rilevazione incendi, pannelli fotovoltaici, pavimenti, rivestimenti». 3. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato. 4. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha, non illogicamente, ravvisato «la consequenzialità della sottrazione ad opera di ignoti dei materiali presenti sul cantiere alla imprudenza e negligenza dell'imputato, non essendo stato predisposto a tutela dello stato dei luoghi e dei beni ivi custoditi (peraltro già liquidati dalla committente) un adeguato sistema di vigilanza e guardiania...» (pag. 15, sentenza di primo grado). La Corte di appello di appello, pur non motivando diffusamente sul punto, ha confermato queste statuizioni e ha rilevato che l'art. 355, terzo comma, cod. pen. incrimina la condotta di mero inadempimento colposo alle obbligazioni assunte e 5 che, nel caso di specie, era stata dimostrata la «grave negligenza e imperizia» dell'imputato, consistita «nel non aver apprestato un adeguato servizio di vigilanza e guardiania dele opere in corso di esecuzione...la cui predisposizione avrebbe, senza dubbio, impedito il verificarsi del furto perpetrato ai danni di materiali, alcuni dei quali già messi in opera, ...e dei quali l'appaltatore aveva la responsabilità, fino alla fine dei lavori. Tale inadempimento ha, dunque, determinato la compromissione di interessi essenziali della pubblica amministrazione, nel senso che le prestazioni richieste rivestivano indubbio carattere di necessità e il rilevato inadempimento ne ha, senza dubbio, compromesso la realizzazione» (pag. 13 della sentenza impugnata). 5. Con il terzo motivo il difensore ha denunciato l'omessa declaratoria di prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello, che avrebbe imposto anche la revoca delle statuizioni civili. 6. Il difensore ha eccepito che, anche in seguito all'adesione all'astensione collettiva dalle udienze penali, la sospensione del corso della prescrizione debba essere limitata a sessanta giorni. Questa eccezione è, tuttavia, infondata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. (ex plurimis: Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154-01; Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052: Sez. 4, n. 10261 del 29/01/2013, M., Rv. 256067). Facendo applicazione di questi principi, il reato per cui si procede si è prescritto successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. Il termine massimo di prescrizione dalla data del commesso reato (19 aprile 2016) è di sette anni e sei mesi (19 ottobre 2023), cui si aggiungono seicentocinquanta giorni nel corso del giudizio di primo grado (20 luglio 2025) e, seg nata mente: - sessanta (e non settanta) giorni di sospensione, in seguito al legittimo impedimento del difensore dichiarato all'udienza del 27 gennaio 2020; - sessantaquattro giorni di sospensione per effetto del rinvio dell'udienza del 30 marzo 2010 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19; - duecentodieci giorni di sospensione, dal 29 marzo 2021 al 25 ottobre 2021, 6 in seguito all'adesione del difensore all'astensione collettiva delle udienze deliberata dall'Unione delle Camere penali, sospensione dichiarata all'udienza del 29 marzo 2021; - sessanta giorni (e non sessantatré) in seguito alla sospensione della prescrizione dichiarata per impedimento del difensore all'udienza del 25 ottobre 2021; - ventotto giorni in seguito alla sospensione della prescrizione dichiarata per impedimento del difensore dichiarata all'udienza del 14 marzo 2022 (sino alla successiva udienza dell'Il aprile 2022); - sessanta giorni in seguito alla sospensione della prescrizione dichiarata per impedimento dell'imputato dichiarata all'udienza dell'Il aprile 2022; - di centosessantotto giorni (e non sessanta), dal 27 giugno 2022 al 12 dicembre 2022, in seguito all'adesione del difensore all'astensione collettiva delle udienze deliberata dall'Unione delle Camere penali, sospensione dichiarata all'udienza del 27 giugno 2022; - e di centoventi giorni in secondo grado, a causa del rinvio per legittimo impedimento delle udienze del 19 novembre 2024 e del 14 gennaio 2025. Il termine dì prescrizione è, dunque, integralmente decorso in data 27 novembre 2025, dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Il rigetto del motivo di ricorso impone, tuttavia, la declaratoria della prescrizione della sentenza impugnata. 7. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annulla senza rinvio per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione e devono essere confermate le statuizioni civili della pronuncia impugnata. L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 3.865,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona NCELLER IA o del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 3.865,00, -K; ',.:.: oltre accessori di legge. - : - 43 — c., — Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026. i.