Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
In tema di lesioni personali, integra la malattia di cui all'art. 582 cod. pen. il trauma contusivo, ancorchè privo di alterazioni di natura anatomica, purchè caratterizzato da alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico, ovvero una apprezzabile compromissione delle funzioni dell'organismo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha desunto la prova della malattia anche dalle dichiarazioni della persona offesa circa il forte dolore avvertito).
Commentario • 1
- 1. Art. 582 - Lesione personale (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi (Sez. 5, 35075/2010). Tentativo In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, infatti l'idoneità altro non è che la possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone. Pertanto, ferire intenzionalmente la vittima con una siringa contenente sangue infetto, perché prelevato da soggetto affetto da malattia infettiva, e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2014, n. 40978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40978 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/05/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1327
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO AN - Consigliere - N. 35176/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN GE N. IL 10/01/1933;
avverso la sentenza n. 111/2011 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 27/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Pierluigi Pratola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato il difensore avv. Tiberio Pierluigi, in sostituzione dell'avv. Traina US Maria Agira, che ha concluso riportandosi al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27.3.2012 la Corte di Appello di Caltanisetta confermava la sentenza emessa in data 9.11.2010 dal Tribunale di Nicosia in composizione monocratica, con la quale AR AN era stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile, per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p. perché, tentando di colpire con un coltello IL US e determinandone la caduta, cagionava allo stesso lesioni personali dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni quattro e consistente anche in un trauma all'emitorace sinistro e all'emibacino destro.
2. Avverso tale sentenza l'imputato a mezzo del suo difensore ha proposto ricorso per cassazione, con il quale lamenta la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione dell'art. 582 c.p. e per carenza, contraddittorietà , manifesta illogicità della motivazione, atteso che: (a persona offesa, IL US, non riportava alcuna lesione in conseguenza della caduta, dando conto il certificato di pronto soccorso allegato alla querela di un "trauma emitorace sin. ed emibacino dx. Rxgrafia emitorace sin. ed emibacino dx.: non lesioni ossee" ed è nozione di comune esperienza che la caduta da fermo può causare al più una contusione sotto forma di tumefazione, ecchimosi, abrasione o, più difficilmente, un'escoriazione, ma di nessuna contusione viene fatto cenno nel certificato di pronto soccorso;
il giudice d'appello - così come aveva già fatto il giudice di primo grado - ha dato per accertato la ricorrenza di un "trauma contusivo", laddove il certificato di pronto soccorso non indica alcuna contusione e sul punto la sentenza impugnata si appalesa, quindi, illogica e contraddittoria, avendo ritenuto, comunque, configurarsi il reato di lesioni in presenza di un mero trauma senza alterazioni anatomiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. Ed invero l'imputato in sostanza sollecita, il giudice di legittimità a formulare valutazioni di merito sostitutive di quelle effettuate dal giudice di appello, prodromiche alla configurabilità del reato di lesioni, sostenute dal medesimo, con motivazione non manifestamente illogica al compendio probatorio disponibile.
In particolare, nella sentenza impugnata è stato evidenziato che la lesione rilevante ai sensi dell'art. 582 c.p. può consistere anche in un trauma contusivo che non si accompagni ad alterazioni di natura anatomica, in linea con f principi affermati da questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico, ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (Sez. 4, 19/03/2008, n. 17505). In tale contesto ha evidenziato il giudice d'appello a nulla rileva la riscontrata assenza di visibili segni di escoriazioni cutanee e tumefazioni essendo sufficiente appunto una delle alterazioni indicate.
La circostanza messa in risalto dal ricorrente e sulla quale ruota in sostanza il ricorso, secondo la quale, contrariamente a quanto supposto dai giudici di merito, il certificato medico relativo al IL si riferisce solo a traumi, senza alcun riferimento a contusioni, assenza questa che inficerebbe la configurabilità di "lesioni" ai sensi dell'art. 582 c.p. nella fattispecie in esame, non tiene conto di quanto evidenziato dal giudice di prime cure, secondo cui la riconducibilità a lesioni dei traumi riportati dal IL si coglie oltre che dal certificato medico dalle dichiarazioni, ritenute pienamente attendibili, della p.o. circa il forte senso di dolore avvertito a seguito della caduta;
il sintomo ricorrente della contusione è appunto il dolore. Tale valutazione si presenta corretta e non illogica, potendo altresì il dolore essere espressione, secondo la letteratura medica, anche di una alterazione anatomica in atto, che a maggior ragione indica la presenza di lesioni.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014