Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2014, n. 40978
CASS
Sentenza 6 maggio 2014

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Massime1

In tema di lesioni personali, integra la malattia di cui all'art. 582 cod. pen. il trauma contusivo, ancorchè privo di alterazioni di natura anatomica, purchè caratterizzato da alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico, ovvero una apprezzabile compromissione delle funzioni dell'organismo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha desunto la prova della malattia anche dalle dichiarazioni della persona offesa circa il forte dolore avvertito).

Commentario1

  • 1Art. 582 - Lesione personale (1)
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    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi (Sez. 5, 35075/2010). Tentativo In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, infatti l'idoneità altro non è che la possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone. Pertanto, ferire intenzionalmente la vittima con una siringa contenente sangue infetto, perché prelevato da soggetto affetto da malattia infettiva, e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2014, n. 40978
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40978
Data del deposito : 6 maggio 2014

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