Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/1998, n. 10456
CASS
Sentenza 24 settembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., il bene incautamente acquistato rappresenta il <> e non il <> del reato. Pertanto nel caso di acquisto di autoveicolo al quale siano state apportate alterazioni ai numeri identificativi del telaio o del motore la confisca del mezzo, non configurandosi un'ipotesi di illiceità intrinseca stante la possibilità di regolarizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 74 cod. strad., non è obbligatoria ma semplicemente facoltativa, e può essere disposta dal giudice, in considerazione della natura e delle finalità di tale misura di sicurezza, solo ove sussista un collegamento non meramente occasionale tra l'oggetto, il reato e la possibilità una futura reiterazione.

Commentario1

  • 1Reati di truffa: è ammessa la confisca ''per equivalente''Accesso limitato
    Filippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/1998, n. 10456
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10456
Data del deposito : 24 settembre 1998

Testo completo