Sentenza 30 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali la scelta, operata dal datore di lavoro, di omettere i versamenti dovuti al fine di privilegiare la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori non è legittima, ne' discriminante. Le ritenute contributive operate per conto dell'ente previdenziale non possono essere sottratte all'ente cui competono, neppure per essere restituite ai lavoratori sotto forma di retribuzione ed il loro pagamento, in quanto prescritto dalla legge nell'interesse collettivo dei lavoratori, deve accompagnare l'andamento dell'attività lavorativa senza interruzioni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/1998, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente del 30.01.1998
1. Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Amedeo POSTIGLIONE " N. 317
3. Dott. Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Amedeo FRANCO " N. 25592/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da
1) AC AR, n. a Taranto il 12.1.1940
2) D'AG MA OR, n. ad Acireale il 27.6.1952 avverso la sentenza 25.3.1997 dalla Corte di Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE.
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Mario FRATICELLI che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 25.3.1997 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 23.4.1996 del Pretore di Monza - Sezione distaccata di Desio, confermava l'affermazione della penale responsabilità di CO AR e D'AT MA OR in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv.cod.pen. e 2,1^ comma, legge n.638/1983 e succ. modif. (per avere - nella qualità di soci amministratori della s.n.c. "Tenkel di CO e D'AT" - omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti dall'ottobre 1990 al dicembre 1991) e rideterminava la pena per ciascuno, in giorni trenta di reclusione e lire 600.000 di multa, confermando i concessi benefici di legge.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, eccependo:
a) manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermato principio secondo il quale lo stato di dissesto dell'imprenditore non giustifica l'omissione del pagamento dei contributi assicurativi". In base a detto principio, invero, "una norma posta a tutela degli interessi dei lavoratori si rivolgerebbe paradossalmente in loro danno, mandandoli automaticamente ad ingrossare le fila dei disoccupati", poiché l'imprenditore impossibilitato ad adempiere gli obblighi assicurativi sarebbe costretto a cessare l'attività;
b) mancanza di motivazione sulla fattispecie concreta, essendosi la Corte territoriale limitata a dare conto di un orientamento giurisprudenziale, senza procedere "ad una confutazione precisa e sistematica delle tesi difensive".
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, poiché manifestamente infondati.
I giudici di merito hanno accertato in punto di fatto, procedendo specificamente all'esame ed alla confutazione delle prospettazioni difensive, che gli imputati - nella qualità dianzi specificata - fin dal momento in cui la loro impresa societaria era sorta (giugno 1986),avevano omesso di versare all'I.N.P.S. le ritenute effettivamente operate sulle retribuzionì corrisposte ai dipendenti. Essi hanno esattamente posto in rilevo, inoltre, che le omissioni per le quali è intervenuta condanna sono ben precedenti rispetto alla dichiarazione di fallimento della società, intervenuta in data 10.2.1992.
Corretta appare, quindi la valutazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza di tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi, del reato contestato, non potendosi logicamente dubitare del constatato "atteggiamento psicologico di deliberata volontà di non corrispondere il dovuto... fin da quando la società vide la luce", anche in un tempo, cioè, in cui certamente non si configurava quella difficile situazione economica che precedette il fallimento. Altrettanto correttamente quel giudici hanno ribadito l'orientamento costante di questa Corte Suprema (vedasi, in proposito, Cass., Sez. III, 27.9.1995, n. 9868,ric. Fiore) secondo il quale la scelta di omettere i versamenti dovuti, al fine di privilegiare la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, non è legittima ne' discriminante.
Le ritenute contributive operate per conto dell'ente previdenziale, infatti, non possono essere comunque sottratte all'ente cui competono, neppure per essere restituite ai lavoratori sotto forma di retribuzione ed il loro pagamento, prescritto dalla legge nell'interesse collettivo dei lavoratori, deve accompagnare l'andamento dell'attività lavorativa senza interruzioni o sospensioni.
Non è consentito - e, tra l'altro, neppure avrebbe utilità concreta - continuare l'attività di impresa con danaro non proprio e che non costituisce parte del patrimonio aziendale.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art.616 c.p.p. l'onere del pagamento solidale delle spese del procedimento nonché, per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un milione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt.607, 615 e 616 c.p.p. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno di essi al versamento della somma di lire un milione in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1998