CASS
Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2023, n. 46191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46191 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO LE (CUI 05BQL1I) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CA RO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI Il PG chiede estinzione per intervenuta rinuncia. Penale Sent. Sez. 3 Num. 46191 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: RO CA Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di KO US ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27 settembre 2021. La parte ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, di cui non si specificano le cause. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preso atto della rinuncia dell'imputato all'impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Arnmende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e non essendo state specificate le cause della sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere CA RO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI Il PG chiede estinzione per intervenuta rinuncia. Penale Sent. Sez. 3 Num. 46191 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: RO CA Data Udienza: 25/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di KO US ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27 settembre 2021. La parte ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, di cui non si specificano le cause. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preso atto della rinuncia dell'imputato all'impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Arnmende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e non essendo state specificate le cause della sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2023.