Sentenza 27 maggio 2003
Massime • 1
Integra il reato di calunnia la condotta del privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, simulando, così, ai danni del prenditore del titolo il reato di furto o di ricettazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2003, n. 37017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37017 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AT ACQUARONE Presidente
Dott. Raffaele LEONASI Consigliere
Dott. Giangiulio AMBROSINI Consigliere
Dott. Francesco SERPICO Consigliere
Dott. Nicola MILO Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO AT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 1/2/01 della Corte d'Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. AN Maria De Sandro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Il difensore non è comparso.
Fatto e Diritto
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 1/2/2001, confermava quella in data 3/7/96 del Gup del locale Tribunale che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato SO AT colpevole del delitto di calunnia e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato a pena di giustizia.
In particolare, al SO si era addebitato di avere denunciato, in data 31/3/93, alla Polizia giudiziaria di Torino il falso smarrimento di due assegni bancari che, invece, aveva fatto consegnare, già compilati per l'importo di L. 20.000.000 ciascuno, ai coniugi GL NT e TI AN, titolari della ditta "Sistem Box", in pagamento di lavori da costoro effettuati, finendo così con l'incolpare gli stessi, che sapeva innocenti, del reato di furto.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo: a) erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 42 c.p., non essendosi approfondito l'aspetto concernente l'elemento soggettivo del reato;
b) erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 c.p., considerato che doveva escludersi l'operatività dell'istituto della continuazione in relazione alle plurime denunzie sporte, tutte aventi ad oggetto lo stesso fatto;
c) vizio di motivazione sulla ricostruzione in fatto della vicenda e, in particolare, sull'autenticità della sottoscrizione degli assegni in contestazione.
Il ricorso è inammissibile.
Le censure mosse alla sentenza impugnata, nella parte relativa alla ritenuta sussistenza del reato, sono manifestamente infondate, offrendo la Corte di merito argomenti adeguati, completi e logici a dimostrazione della conclusione alla quale è pervenuta. L'elemento materiale del reato di calunnia è certamente ravvisabile nella denuncia di smarrimento di assegni bancari preordinata a fare convergere su persone identificabili l'accusa di furto o di ricettazione. È quello che è accaduto nel caso in esame, considerato che il SO si determinò alla denunzia di smarrimento, soltanto dopo avere fatto consegnare ai titolari della ditta "Sistem Box", in pagamento di prestazioni ricevute, i due assegni da lui stesso sottoscritti e all'evidente scopo di paralizzarne l'incasso. Tale ricostruzione della vicenda è supportata da precisi e convergenti elementi di prova, che sono stati puntualmente evidenziati e valutati, senza discrasie logiche, in sede di merito (deposizioni testimoniali di OL e GL;
raffronto grafico di atti riconducibili al prevenuto, per inferirne l'autenticità della sottoscrizione dei titoli in oggetto).
L'intenzionalità dell'incolpazione, indirettamente scaturente dalla denunzia di falso smarrimento dei titoli, e la piena coscienza dell'innocenza delle persone sostanzialmente incolpate, anche se non espressamente nominate, sono dati che si colgono nella condotta del prevenuto così come ricostruita.
La censura relativa all'erronea applicazione dell'art. 81 c.p., in quanto non dedotta in appello, non può trovare spazio per la prima volta in sede di legittimità. In ogni caso, la continuazione va ravvisata con riferimento non alla pluralità di denunzie sporte, ma ai due destinatari dell'accusa calunniosa.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 SETTEMBRE 2003.