CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 12821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12821 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 431/2026 CC - 04/02/2026 R.G.N. 35130/2025 sul ricorso proposto da: RT AN, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza emessa il 30/09/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Siani;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Paolo A. M. Fiore, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, con l'adozione delle statuizioni consequenziali. ."7 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12821 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 04/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 30 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da AN RT - attualmente detenuto nella Casa circondariale di Brescia in espiazione di pena avente termine al 10 novembre 2029 - avverso l'ordinanza emessa il 20 giugno 2025 dal Magistrato di sorveglianza di Brescia con cui era stata dichiarata la cessazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, a cui RT era stato ammesso con ordinanza del 22 aprile 2025. Il Tribunale ha riepilogato l'articolata vicenda espiativa che aveva connotato la posizione di RT, con particolare riferimento alla sua pregressa ammissione all'affidamento in prova del 13.01.2016, alla relativa esecuzione conclusasi con il provvedimento del 28.01.2020, che aveva dichiarato l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale come esito positivo dell'affidamento stesso, alla successiva revoca del provvedimento dichiarativo dell'estinzione della pena, determinata dalla sopravvenuta scoperta dei reati commessi dall'affidato nel corso dell'esecuzione della misura alternative, con riemersione di una residua pena da espiare inferiore ai due anni, per la quale era stato emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ordine di esecuzione avente ad oggetto la sua detenzione domiciliare, mentre innanzi allo stesso Tribunale pendeva l'istanza del condannato di ammissione all'affidamento in prova. In questa serie di eventi - ha evidenziato il Tribunale - si è innestata l'emissione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il 17 giugno 2025, del nuovo provvedimento di cumulo di pene concorrenti inerente alla complessiva pena di anni quattro, mesi sei, giorni quindici di reclusione, che ha determinato il corrispondente inoltro al Magistrato di sorveglianza di Brescia della richiesta di provvedere ai sensi dell'art. 51-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), sicché il Magistrato di sorveglianza, con provvedimento del 20 giugno 2025, ha dichiarato la cessazione della detenzione domiciliare con ripristino della carcerazione per RT a cagione dell'eccedenza della pena residua dal limite per la concessione delle misure alternative. Il Tribunale di sorveglianza ha esaminato il reclamo avverso tale provvedimento proposto dal condannato e basato essenzialmente sulla prospettazione che il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto sospendere la decisione e attendere il riconoscimento della liberazione anticipata, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen. Il reclamo, tuttavia, non è stato ritenuto fondato, poiché si è osservato che, in ogni caso, non grava sul Pubblico 2 ministero alcun obbligo di iniziativa in tal senso e il riconoscimento della liberazione anticipata viene espresso dal Magistrato di sorveglianza su istanza di parte e previo l'accertamento della relativa meritevolezza;
e tale delibazione in questa vicenda ancora non è avvenuta. A questo approdo si è affiancato il rilievo che, comunque, la liberazione anticipata relativa alla detenzione domiciliare già scontata non può essere riconsiderata ai fini del computo della pena ancora da espiare, nel senso di determinare retroattivamente l'integrale espiazione della pena. Inoltre, si è segnalato che, pur a voler computare la liberazione anticipata preconizzata dalla difesa, la pena detentiva residua non si sarebbe ridimensionata fino a determinare il suo contenimento nel limite legittimante l'ammissione alle misure alternative. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di RT chiedendo l'annullamento della stessa e deducendo un unico motivo con cui sono lamentati la violazione dell'art 51-bis Ord. pen., in relazione all'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., e il corrispondente vizio della motivazione. La difesa sostiene che, contrariamente a quanto è stato affermato nel provvedimento in esame, ove fosse stata accordata, in pendenza del procedimento introdotto con la domanda finalizzata all'affidamento in prova, la detrazione di pena spettante a RT in ragione della liberazione anticipata maturata, la pena detentiva residua sarebbe diminuita al di sotto del limite di legge, per cui il condannato avrebbe potuto attendere, da detenuto domiciliare, l'esito di quel procedimento senza essere assoggettato alla restrizione inframuraria. Di conseguenza, avendo RT titolo al computo, in virtù dell'attivazione della procedura di cui al suindicato comma 4-bis dell'art. 656 cod. proc. pen., di una pena già depurata delle detrazioni spettanti per la liberazione anticipata maturata quando si trovava ancora in detenzione domiciliare, la sua posizione avrebbe dovuto imporre al Pubblico ministero di chiedere al Magistrato di sorveglianza la corrispondente valutazione prima di adottare il provvedimento di cumulo che, invece, aveva finito per inerire a un rapporto già esaurito. Il ricorrente ritiene, pertanto, necessario rifuggire da ogni interpretazione della norma che sia in contrasto con le ragioni di politica criminale che l'hanno imposta, volte a fronteggiare il sovraffollamento carcerario e, in tal senso, osserva che il Magistrato di sorveglianza, nel compiere la valutazione di cui all'art. 51-bis Ord. pen., non è ancorato all'istanza del Pubblico ministero, ben potendo autonomamente rilevare le condizioni che consentono la prosecuzione della misura in esecuzione: la stessa previsione dell'art. 656, comma 4-bis, che 3 impone al Pubblico ministero la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza per l'eventuale applicazione della liberazione anticipata maturata dal condannato, conferma che ci si trova di fronte a un atto vincolato finalizzato a verificare l'effettiva pena residua, per cui il procedimento, se fosse stato rettamente articolato, avrebbe condotto alla conclusione dell'impossibilità di emettere quel cumulo in forza del quale è stata disposta la restrizione carceraria di RT. 3. Il Procuratore generale ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto la sostanza della doglianza ha come oggetto il provvedimento , t di cumulo emesso dal Pubblico ministero il 17 giugno 2025, sicché 1 2 relative deduzioni avrebbero dovuto essere dirette con la corrispondente impugnazione innanzi al giudice dell'esecuzione ponendo direttamente in discussione quel provvedimento, mentre i poteri ufficiosi attribuiti dal ricorrente al Magistrato di sorveglianza sono di ordine istruttorio e non possono pervenire alla revisione del contenuto del provvedimento reso dal Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia basata su doglianze complessivamente infondate. 2. E' rilevante considerare, a integrazione degli elementi esposti in narrativa, che il Tribunale di sorveglianza, nell'ordinanza impugnata, ha ritenuto legittimo, siccome doveroso, il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 20.06.2025, in applicazione vincolata del disposto di cui all'art. 51-bis Ord. pen., essendo venuti meno i presupposti per il prosieguo della detenzione domiciliare generica concessa a RT con l'ordinanza del 25 marzo 2025, in quanto l'entità della pena complessiva ancora da espiare, computando anche l'oggetto del titolo sopravvenuto, eccedeva i limiti di pena stabiliti per essa dall'art. 47-ter Ord. pen. Su tale versante, è stato accertato che il Pubblico ministero, nel corso dell'espiazione da parte del condannato della residua pena in regime di detenzione domiciliare, pena in relazione alla quale egli aveva anche formulato un'ulteriore istanza di ammissione all'affidamento in prova, aveva emesso il 17.06.2025 un ulteriore provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di RT, avente ad oggetto la già indicata pena detentiva complessiva di anni quattro, mesi sei, giorni quindici, e l'aveva trasmesso al Magistrato di sorveglianza informandolo del nuovo titolo riguardante l'esecuzione 4 di altra pena detentiva e formulando contestualmente la richiesta al Magistrato di sorveglianza stesso di disporre la cessazione della misura alternativa in corso, ai sensi dell'art. 51-bis Ord. pen. In perfetta aderenza al disposto previsto da quest'ultima norma, il Magistrato di sorveglianza ha constatato il venir meno del presupposto inerente alla misura della pena detentiva espiabile in detenzione domiciliare, come stabilito dall'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., e ne ha disposto la cessazione. Questa essendo la situazione esecutiva che gli è stata sottoposta, il Magistrato di sorveglianza ha assunto la decisione dovuta, come ha poi correttamente affermato il Tribunale specializzato rigettando il reclamo del condannato. 3. La norma applicata, a seguito della sua riscrittura in forza dell'art. 3, comma 1, lett. g), d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e dell'ulteriore sostituzione del suo comma 1 intervenuta in virtù dell'art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, prevede che, quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente, ai sensi dell'articolo 655 cod. proc. pen., informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste;
indi, il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione, mentre, in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto (comma 1), con provvedimento avverso il quale è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 69-bis Ord. pen. (comma 2). Non si dubita che, in dipendenza delle modifiche introdotte dal 2013, viene individuato nel pubblico ministero l'unico organo che ha, per un verso, il titolo e l'obbligo di informare il magistrato di sorveglianza dell'ulteriore titolo esecutivo di privazione della libertà sopravvenuto a carico del condannato ammesso a una misura alternativa nonché, per altro verso, il dovere di formulare le proprie richieste, nel solco del principio fissato dall'art. 655 cod. proc. pen. Il magistrato di sorveglianza, che provvede de plano, deve tener conto del cumulo delle pene e può disporre la prosecuzione della misura alternativa ove rilevi che permangono le condizioni della sua applicabilità: l'essenza del precetto, dunque, impone al magistrato di sorveglianza di verificare se il quantum della pena detentiva residua - composta dalla parte di quella già in esecuzione ancora da espiare (al netto, dunque, del periodo già trascorso in esecuzione della misura alternativa, fino alla sopravvenienza del nuovo titolo: Sez. 1, n. 1449 del 5 21/02/1997, Peluso, Rv. 207231 - 01) e da quella portata dal titolo sopravvenuto — rientri nel limite stabilito per la misura in atto, o se, comunque, sussistano altre cause ostative, e, se tali presupposti sussistono, deve delibare gli ulteriori profili, compreso ogni fattore individualizzante del corrispondente percorso trattamentale, al fine di stabilire se la pena complessiva residua possa essere espiata con la prosecuzione della misura alternativa, oppure se il quadro di elementi ponderato ne imponga la cessazione. Se il responso dell'analisi del magistrato di sorveglianza è nel senso della carenza di uno dei presupposti previsti dalla legge per la fruizione della misura alternativa o, comunque, della sopravvenuta incongruenza trattamentale della sua prosecuzione, egli ordina direttamente l'accompagnamento del condannato nell'istituto per il prosieguo dell'espiazione in sede inframuraria. La decisione del magistrato di sorveglianza è impugnabile con il reclamo di cui al comma 2 dell'art. 51-bis cit. innanzi al tribunale di sorveglianza con la conseguente instaurazione del contraddittorio. 3.1. L'evoluzione della disciplina costituita dall'art. 51-bis cit. si considera essere stata determinata dall'opportunità che, in ossequio al principio della funzione rieducativa della pena, si tenga conto dell'esigenza di non interrompere automaticamente, quale che sia l'entità della pena da espiare a seguito della sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, la misura alternativa in corso, ferma restando, però, la condizione generale di ammissibilità alla singola misura alternativa (sulla persistenza dei limiti generali di ammissibilità, in primis con riguardo all'entità della pena residua da espiare, Corte cost., sent. n. 139 del 2003, riferita specificamente all'affidamento in prova al servizio sociale). Per compiutezza di analisi, tuttavia, è opportuno notare che, già con riferimento alla struttura originaria del procedimento di cui all'art. 51-bis cit. (come introdotto nell'Ordinamento penitenziario dall'art. 15 legge 10 ottobre 1986, n. 663), l'elaborazione di legittimità aveva affermato che, nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà a carico di soggetto già ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare o al regime di semilibertà, poiché l'art. 51-bis Ord. pen., nel disporre che il tribunale di sorveglianza decida, entro venti giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza, circa la prosecuzione o la cessazione della misura, non fa alcun riferimento a specifici elementi di valutazione, è da ritenere che tali elementi si comprendano, di regola, in quello stesso al quale, come previsto dal medesimo articolo, deve far riferimento il detto magistrato di sorveglianza nel decidere preliminarmente circa la prosecuzione provvisoria o la sospensione della misura, e cioè la permanenza o meno delle condizioni indicate dall'art. 47, comma 1, dall'art. 47-ter, comma 1, o 6 dall'art. 50 Ord. pen., i quali attengono essenzialmente ai limiti di pena compatibili con l'applicazione di ciascuna misura;
ciò, tuttavia, senza che sia precluso al tribunale di sorveglianza di estendere il raggio della propria valutazione a profili di diversa natura, concernenti le altre condizioni di applicabilità delle misure, allorché i nuovi titoli di privazione della libertà, da soli o in collegamento con i preesistenti, appaiano connotati dalla presenza di specifici elementi ragionevolmente riguardabili come suscettibili di incidere anche, indipendentemente dai limiti di pena, sulle dette ultime condizioni (Sez. 1, n. 1337 del 05/03/1998, La Barbera, Rv. 210025 - 01; nel medesimo senso, con specifico riferimento alla misura alternativa della semilibertà, Sez. 1, n. 3516 del 02/10/1991, Stanzione, Rv. 188292 - 01). 3.2. Nel caso in esame, entrambe le fasi del procedimento sono state svolte regolarmente e la ragione che ha determinato la cessazione della detenzione domiciliare è stata individuata nell'incontestabile eccedenza della pena detentiva complessiva residua risultata a cagione dell'emissione del nuovo titolo. Rispetto alla relativa messa in esecuzione il Magistrato di sorveglianza di Brescia, una volta ricevuta l'informazione e la richiesta dal Pubblico ministero, non aveva alcuna possibilità di porre in discussione il titolo stesso, nemmeno per attivarsi al fine di verificare il diritto del condannato all'ottenimento della riduzione di pena per liberazione anticipata in thesi maturata. Sotto questo profilo, in primo luogo, merita condivisione la considerazione sviluppata dal Tribunale di sorveglianza lì dove ha osservato che, ove il Pubblico ministero avesse mancato di computare la riduzione di pena per liberazione anticipata procedendo nei sensi previsti dall'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., il condannato avrebbe dovuto tutelare la propria posizione deducendo l'illegittimità dell'atto esecutivo innanzi al giudice dell'esecuzione. Fino a quando, però, il titolo ha esplicato la sua efficacia, il Magistrato di sorveglianza, prima, e il Tribunale di sorveglianza, poi, non ne avrebbero potuto mettere in discussione la sua operatività. In secondo luogo, mette conto segnalare che il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugnato in questa sede, ha dato atto che RT ha comunque dedotto innanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, la questione inerente al mancato previo deconto, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., dalla pena da espiare del quantum di liberazione anticipata da lui ritenuto maturato, ma ha visto rigettare la sua istanza con provvedimento (del 22.07.2025) successivo a quello reso dal Magistrato di sorveglianza. 3.3. In definitiva, impregiudicato ogni diritto che RT abbia eventualmente visto insorgere per la lamentata omessa trasmissione da parte 7 del Pubblico ministero degli atti al Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., l'opzione adottata dal Pubblico ministero, una volta compiuti gli atti determinativi della situazione disciplinati dall'art. 51- bis Ord. pen., ha fatto sì che il Magistrato di sorveglianza dovesse emettere l'atto conseguenziale, secondo il corretto e ineludibile iter stabilito dalla norma, nel binario della valutazione a lui affidata all'atto della comunicazione e delle richieste formulate dal Pubblico ministero. La deduzione coltivata dal ricorrente, mediante tutte le articolazioni della censura avanzata, sottende l'attribuzione al magistrato di sorveglianza e, poi, in sede di reclamo, al tribunale di sorveglianza di una valutazione del contenuto e dei connotati del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti che tali organi giurisdizionali non hanno titolo a effettuare, dovendo individuarsi innanzi al giudice dell'esecuzione la sede deputata a sindacare la contestata legittimità del nuovo cumulo. Per contro, non appare prefigurabile il dispiegamento da parte dei giudici di sorveglianza del potere di disapplicare il provvedimento esecutivo sino a compiere, nel corso del procedimento regolato dall'art. 51-bis Ord. pen., l'autonoma verifica della riduzione di pena determinata dalla liberazione anticipata in thesi obliterata dal pubblico ministero (altro e del tutto diverso essendo, invece, il compito - definito di scioglimento del cumulo - assegnato ai giudici di sorveglianza al limitato fine di distinguere le pene concorrenti, per delitti ostativi e delitti non ostativi, in vista del conseguimento di determinati benefici penitenziari da parte del condannato). Per il resto, il riconoscimento della liberazione anticipata, al di là del meccanismo di cui al comma 4-bis dell'art. 656 cod. proc. pen., avrebbe potuto e potrebbe formare oggetto di autonoma domanda formulata dall'interessato. Pertanto, si tiene conto della rilevanza normativa del disposto di cui al comma 4-bis dell'art. 656 cod. proc. pen., ma la sua portata va riferita alla fase di emissione del nuovo titolo esecutivo: trasferirla anche alla fase successiva della valutazione della possibilità di proseguire la misura alternativa devoluta al magistrato di sorveglianza, come propone il ricorrente, integra un'opzione non prevista dalla norma e, pertanto, giuridicamente non praticabile, nemmeno ricorrendo ai computi virtuali sollecitati dalla difesa con le censure suindicate. 4. Conclusivamente, il giudizio del Tribunale di sorveglianza non risulta destrutturato da alcuna delle censure componenti il motivo di impugnazione. Coerente sbocco di queste considerazioni è il rigetto del ricorso, statuizione a cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 8 i Il Il Presidente ppo Cas IL FUN:71(Y" FA TZIARIO
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/02/2026.
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Paolo A. M. Fiore, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, con l'adozione delle statuizioni consequenziali. ."7 Penale Sent. Sez. 1 Num. 12821 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 04/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 30 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da AN RT - attualmente detenuto nella Casa circondariale di Brescia in espiazione di pena avente termine al 10 novembre 2029 - avverso l'ordinanza emessa il 20 giugno 2025 dal Magistrato di sorveglianza di Brescia con cui era stata dichiarata la cessazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, a cui RT era stato ammesso con ordinanza del 22 aprile 2025. Il Tribunale ha riepilogato l'articolata vicenda espiativa che aveva connotato la posizione di RT, con particolare riferimento alla sua pregressa ammissione all'affidamento in prova del 13.01.2016, alla relativa esecuzione conclusasi con il provvedimento del 28.01.2020, che aveva dichiarato l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale come esito positivo dell'affidamento stesso, alla successiva revoca del provvedimento dichiarativo dell'estinzione della pena, determinata dalla sopravvenuta scoperta dei reati commessi dall'affidato nel corso dell'esecuzione della misura alternative, con riemersione di una residua pena da espiare inferiore ai due anni, per la quale era stato emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ordine di esecuzione avente ad oggetto la sua detenzione domiciliare, mentre innanzi allo stesso Tribunale pendeva l'istanza del condannato di ammissione all'affidamento in prova. In questa serie di eventi - ha evidenziato il Tribunale - si è innestata l'emissione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il 17 giugno 2025, del nuovo provvedimento di cumulo di pene concorrenti inerente alla complessiva pena di anni quattro, mesi sei, giorni quindici di reclusione, che ha determinato il corrispondente inoltro al Magistrato di sorveglianza di Brescia della richiesta di provvedere ai sensi dell'art. 51-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), sicché il Magistrato di sorveglianza, con provvedimento del 20 giugno 2025, ha dichiarato la cessazione della detenzione domiciliare con ripristino della carcerazione per RT a cagione dell'eccedenza della pena residua dal limite per la concessione delle misure alternative. Il Tribunale di sorveglianza ha esaminato il reclamo avverso tale provvedimento proposto dal condannato e basato essenzialmente sulla prospettazione che il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto sospendere la decisione e attendere il riconoscimento della liberazione anticipata, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen. Il reclamo, tuttavia, non è stato ritenuto fondato, poiché si è osservato che, in ogni caso, non grava sul Pubblico 2 ministero alcun obbligo di iniziativa in tal senso e il riconoscimento della liberazione anticipata viene espresso dal Magistrato di sorveglianza su istanza di parte e previo l'accertamento della relativa meritevolezza;
e tale delibazione in questa vicenda ancora non è avvenuta. A questo approdo si è affiancato il rilievo che, comunque, la liberazione anticipata relativa alla detenzione domiciliare già scontata non può essere riconsiderata ai fini del computo della pena ancora da espiare, nel senso di determinare retroattivamente l'integrale espiazione della pena. Inoltre, si è segnalato che, pur a voler computare la liberazione anticipata preconizzata dalla difesa, la pena detentiva residua non si sarebbe ridimensionata fino a determinare il suo contenimento nel limite legittimante l'ammissione alle misure alternative. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di RT chiedendo l'annullamento della stessa e deducendo un unico motivo con cui sono lamentati la violazione dell'art 51-bis Ord. pen., in relazione all'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., e il corrispondente vizio della motivazione. La difesa sostiene che, contrariamente a quanto è stato affermato nel provvedimento in esame, ove fosse stata accordata, in pendenza del procedimento introdotto con la domanda finalizzata all'affidamento in prova, la detrazione di pena spettante a RT in ragione della liberazione anticipata maturata, la pena detentiva residua sarebbe diminuita al di sotto del limite di legge, per cui il condannato avrebbe potuto attendere, da detenuto domiciliare, l'esito di quel procedimento senza essere assoggettato alla restrizione inframuraria. Di conseguenza, avendo RT titolo al computo, in virtù dell'attivazione della procedura di cui al suindicato comma 4-bis dell'art. 656 cod. proc. pen., di una pena già depurata delle detrazioni spettanti per la liberazione anticipata maturata quando si trovava ancora in detenzione domiciliare, la sua posizione avrebbe dovuto imporre al Pubblico ministero di chiedere al Magistrato di sorveglianza la corrispondente valutazione prima di adottare il provvedimento di cumulo che, invece, aveva finito per inerire a un rapporto già esaurito. Il ricorrente ritiene, pertanto, necessario rifuggire da ogni interpretazione della norma che sia in contrasto con le ragioni di politica criminale che l'hanno imposta, volte a fronteggiare il sovraffollamento carcerario e, in tal senso, osserva che il Magistrato di sorveglianza, nel compiere la valutazione di cui all'art. 51-bis Ord. pen., non è ancorato all'istanza del Pubblico ministero, ben potendo autonomamente rilevare le condizioni che consentono la prosecuzione della misura in esecuzione: la stessa previsione dell'art. 656, comma 4-bis, che 3 impone al Pubblico ministero la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza per l'eventuale applicazione della liberazione anticipata maturata dal condannato, conferma che ci si trova di fronte a un atto vincolato finalizzato a verificare l'effettiva pena residua, per cui il procedimento, se fosse stato rettamente articolato, avrebbe condotto alla conclusione dell'impossibilità di emettere quel cumulo in forza del quale è stata disposta la restrizione carceraria di RT. 3. Il Procuratore generale ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto la sostanza della doglianza ha come oggetto il provvedimento , t di cumulo emesso dal Pubblico ministero il 17 giugno 2025, sicché 1 2 relative deduzioni avrebbero dovuto essere dirette con la corrispondente impugnazione innanzi al giudice dell'esecuzione ponendo direttamente in discussione quel provvedimento, mentre i poteri ufficiosi attribuiti dal ricorrente al Magistrato di sorveglianza sono di ordine istruttorio e non possono pervenire alla revisione del contenuto del provvedimento reso dal Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia basata su doglianze complessivamente infondate. 2. E' rilevante considerare, a integrazione degli elementi esposti in narrativa, che il Tribunale di sorveglianza, nell'ordinanza impugnata, ha ritenuto legittimo, siccome doveroso, il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 20.06.2025, in applicazione vincolata del disposto di cui all'art. 51-bis Ord. pen., essendo venuti meno i presupposti per il prosieguo della detenzione domiciliare generica concessa a RT con l'ordinanza del 25 marzo 2025, in quanto l'entità della pena complessiva ancora da espiare, computando anche l'oggetto del titolo sopravvenuto, eccedeva i limiti di pena stabiliti per essa dall'art. 47-ter Ord. pen. Su tale versante, è stato accertato che il Pubblico ministero, nel corso dell'espiazione da parte del condannato della residua pena in regime di detenzione domiciliare, pena in relazione alla quale egli aveva anche formulato un'ulteriore istanza di ammissione all'affidamento in prova, aveva emesso il 17.06.2025 un ulteriore provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di RT, avente ad oggetto la già indicata pena detentiva complessiva di anni quattro, mesi sei, giorni quindici, e l'aveva trasmesso al Magistrato di sorveglianza informandolo del nuovo titolo riguardante l'esecuzione 4 di altra pena detentiva e formulando contestualmente la richiesta al Magistrato di sorveglianza stesso di disporre la cessazione della misura alternativa in corso, ai sensi dell'art. 51-bis Ord. pen. In perfetta aderenza al disposto previsto da quest'ultima norma, il Magistrato di sorveglianza ha constatato il venir meno del presupposto inerente alla misura della pena detentiva espiabile in detenzione domiciliare, come stabilito dall'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., e ne ha disposto la cessazione. Questa essendo la situazione esecutiva che gli è stata sottoposta, il Magistrato di sorveglianza ha assunto la decisione dovuta, come ha poi correttamente affermato il Tribunale specializzato rigettando il reclamo del condannato. 3. La norma applicata, a seguito della sua riscrittura in forza dell'art. 3, comma 1, lett. g), d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e dell'ulteriore sostituzione del suo comma 1 intervenuta in virtù dell'art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, prevede che, quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente, ai sensi dell'articolo 655 cod. proc. pen., informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste;
indi, il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione, mentre, in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto (comma 1), con provvedimento avverso il quale è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 69-bis Ord. pen. (comma 2). Non si dubita che, in dipendenza delle modifiche introdotte dal 2013, viene individuato nel pubblico ministero l'unico organo che ha, per un verso, il titolo e l'obbligo di informare il magistrato di sorveglianza dell'ulteriore titolo esecutivo di privazione della libertà sopravvenuto a carico del condannato ammesso a una misura alternativa nonché, per altro verso, il dovere di formulare le proprie richieste, nel solco del principio fissato dall'art. 655 cod. proc. pen. Il magistrato di sorveglianza, che provvede de plano, deve tener conto del cumulo delle pene e può disporre la prosecuzione della misura alternativa ove rilevi che permangono le condizioni della sua applicabilità: l'essenza del precetto, dunque, impone al magistrato di sorveglianza di verificare se il quantum della pena detentiva residua - composta dalla parte di quella già in esecuzione ancora da espiare (al netto, dunque, del periodo già trascorso in esecuzione della misura alternativa, fino alla sopravvenienza del nuovo titolo: Sez. 1, n. 1449 del 5 21/02/1997, Peluso, Rv. 207231 - 01) e da quella portata dal titolo sopravvenuto — rientri nel limite stabilito per la misura in atto, o se, comunque, sussistano altre cause ostative, e, se tali presupposti sussistono, deve delibare gli ulteriori profili, compreso ogni fattore individualizzante del corrispondente percorso trattamentale, al fine di stabilire se la pena complessiva residua possa essere espiata con la prosecuzione della misura alternativa, oppure se il quadro di elementi ponderato ne imponga la cessazione. Se il responso dell'analisi del magistrato di sorveglianza è nel senso della carenza di uno dei presupposti previsti dalla legge per la fruizione della misura alternativa o, comunque, della sopravvenuta incongruenza trattamentale della sua prosecuzione, egli ordina direttamente l'accompagnamento del condannato nell'istituto per il prosieguo dell'espiazione in sede inframuraria. La decisione del magistrato di sorveglianza è impugnabile con il reclamo di cui al comma 2 dell'art. 51-bis cit. innanzi al tribunale di sorveglianza con la conseguente instaurazione del contraddittorio. 3.1. L'evoluzione della disciplina costituita dall'art. 51-bis cit. si considera essere stata determinata dall'opportunità che, in ossequio al principio della funzione rieducativa della pena, si tenga conto dell'esigenza di non interrompere automaticamente, quale che sia l'entità della pena da espiare a seguito della sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, la misura alternativa in corso, ferma restando, però, la condizione generale di ammissibilità alla singola misura alternativa (sulla persistenza dei limiti generali di ammissibilità, in primis con riguardo all'entità della pena residua da espiare, Corte cost., sent. n. 139 del 2003, riferita specificamente all'affidamento in prova al servizio sociale). Per compiutezza di analisi, tuttavia, è opportuno notare che, già con riferimento alla struttura originaria del procedimento di cui all'art. 51-bis cit. (come introdotto nell'Ordinamento penitenziario dall'art. 15 legge 10 ottobre 1986, n. 663), l'elaborazione di legittimità aveva affermato che, nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà a carico di soggetto già ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare o al regime di semilibertà, poiché l'art. 51-bis Ord. pen., nel disporre che il tribunale di sorveglianza decida, entro venti giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza, circa la prosecuzione o la cessazione della misura, non fa alcun riferimento a specifici elementi di valutazione, è da ritenere che tali elementi si comprendano, di regola, in quello stesso al quale, come previsto dal medesimo articolo, deve far riferimento il detto magistrato di sorveglianza nel decidere preliminarmente circa la prosecuzione provvisoria o la sospensione della misura, e cioè la permanenza o meno delle condizioni indicate dall'art. 47, comma 1, dall'art. 47-ter, comma 1, o 6 dall'art. 50 Ord. pen., i quali attengono essenzialmente ai limiti di pena compatibili con l'applicazione di ciascuna misura;
ciò, tuttavia, senza che sia precluso al tribunale di sorveglianza di estendere il raggio della propria valutazione a profili di diversa natura, concernenti le altre condizioni di applicabilità delle misure, allorché i nuovi titoli di privazione della libertà, da soli o in collegamento con i preesistenti, appaiano connotati dalla presenza di specifici elementi ragionevolmente riguardabili come suscettibili di incidere anche, indipendentemente dai limiti di pena, sulle dette ultime condizioni (Sez. 1, n. 1337 del 05/03/1998, La Barbera, Rv. 210025 - 01; nel medesimo senso, con specifico riferimento alla misura alternativa della semilibertà, Sez. 1, n. 3516 del 02/10/1991, Stanzione, Rv. 188292 - 01). 3.2. Nel caso in esame, entrambe le fasi del procedimento sono state svolte regolarmente e la ragione che ha determinato la cessazione della detenzione domiciliare è stata individuata nell'incontestabile eccedenza della pena detentiva complessiva residua risultata a cagione dell'emissione del nuovo titolo. Rispetto alla relativa messa in esecuzione il Magistrato di sorveglianza di Brescia, una volta ricevuta l'informazione e la richiesta dal Pubblico ministero, non aveva alcuna possibilità di porre in discussione il titolo stesso, nemmeno per attivarsi al fine di verificare il diritto del condannato all'ottenimento della riduzione di pena per liberazione anticipata in thesi maturata. Sotto questo profilo, in primo luogo, merita condivisione la considerazione sviluppata dal Tribunale di sorveglianza lì dove ha osservato che, ove il Pubblico ministero avesse mancato di computare la riduzione di pena per liberazione anticipata procedendo nei sensi previsti dall'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., il condannato avrebbe dovuto tutelare la propria posizione deducendo l'illegittimità dell'atto esecutivo innanzi al giudice dell'esecuzione. Fino a quando, però, il titolo ha esplicato la sua efficacia, il Magistrato di sorveglianza, prima, e il Tribunale di sorveglianza, poi, non ne avrebbero potuto mettere in discussione la sua operatività. In secondo luogo, mette conto segnalare che il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugnato in questa sede, ha dato atto che RT ha comunque dedotto innanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, la questione inerente al mancato previo deconto, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., dalla pena da espiare del quantum di liberazione anticipata da lui ritenuto maturato, ma ha visto rigettare la sua istanza con provvedimento (del 22.07.2025) successivo a quello reso dal Magistrato di sorveglianza. 3.3. In definitiva, impregiudicato ogni diritto che RT abbia eventualmente visto insorgere per la lamentata omessa trasmissione da parte 7 del Pubblico ministero degli atti al Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., l'opzione adottata dal Pubblico ministero, una volta compiuti gli atti determinativi della situazione disciplinati dall'art. 51- bis Ord. pen., ha fatto sì che il Magistrato di sorveglianza dovesse emettere l'atto conseguenziale, secondo il corretto e ineludibile iter stabilito dalla norma, nel binario della valutazione a lui affidata all'atto della comunicazione e delle richieste formulate dal Pubblico ministero. La deduzione coltivata dal ricorrente, mediante tutte le articolazioni della censura avanzata, sottende l'attribuzione al magistrato di sorveglianza e, poi, in sede di reclamo, al tribunale di sorveglianza di una valutazione del contenuto e dei connotati del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti che tali organi giurisdizionali non hanno titolo a effettuare, dovendo individuarsi innanzi al giudice dell'esecuzione la sede deputata a sindacare la contestata legittimità del nuovo cumulo. Per contro, non appare prefigurabile il dispiegamento da parte dei giudici di sorveglianza del potere di disapplicare il provvedimento esecutivo sino a compiere, nel corso del procedimento regolato dall'art. 51-bis Ord. pen., l'autonoma verifica della riduzione di pena determinata dalla liberazione anticipata in thesi obliterata dal pubblico ministero (altro e del tutto diverso essendo, invece, il compito - definito di scioglimento del cumulo - assegnato ai giudici di sorveglianza al limitato fine di distinguere le pene concorrenti, per delitti ostativi e delitti non ostativi, in vista del conseguimento di determinati benefici penitenziari da parte del condannato). Per il resto, il riconoscimento della liberazione anticipata, al di là del meccanismo di cui al comma 4-bis dell'art. 656 cod. proc. pen., avrebbe potuto e potrebbe formare oggetto di autonoma domanda formulata dall'interessato. Pertanto, si tiene conto della rilevanza normativa del disposto di cui al comma 4-bis dell'art. 656 cod. proc. pen., ma la sua portata va riferita alla fase di emissione del nuovo titolo esecutivo: trasferirla anche alla fase successiva della valutazione della possibilità di proseguire la misura alternativa devoluta al magistrato di sorveglianza, come propone il ricorrente, integra un'opzione non prevista dalla norma e, pertanto, giuridicamente non praticabile, nemmeno ricorrendo ai computi virtuali sollecitati dalla difesa con le censure suindicate. 4. Conclusivamente, il giudizio del Tribunale di sorveglianza non risulta destrutturato da alcuna delle censure componenti il motivo di impugnazione. Coerente sbocco di queste considerazioni è il rigetto del ricorso, statuizione a cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 8 i Il Il Presidente ppo Cas IL FUN:71(Y" FA TZIARIO
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/02/2026.