Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 12821
CASS
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 51-bis Ord. pen. in relazione all'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ritiene che la valutazione del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti spetti al giudice dell'esecuzione, non ai giudici di sorveglianza, i quali devono attenersi alla comunicazione del Pubblico ministero e alla verifica della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione della misura alternativa in base alla pena complessiva residua.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 12821
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12821
    Data del deposito : 8 aprile 2026

    Testo completo