Sentenza 16 dicembre 2013
Massime • 1
Nella ipotesi in cui siano detenute, contestualmente ad un'arma comune da sparo, anche munizioni del medesimo calibro ed in numero non eccedente la capacità del caricatore della stessa, si configura l'unica fattispecie criminosa della detenzione di arma comune da sparo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2013, n. 6139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6139 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 16/12/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 4069
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - N. 42393/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT BL N. IL 04/10/1982;
avverso la sentenza n. 5811/2013 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del 09/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Aniello Roberto, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza deliberata il 9 luglio 2013 e depositata in pari data il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Brescia, giudicando col rito della applicazione della pena su richiesta, ha inflitto - ritenuta la continuazione tra tutti i reati - la sanzione della reclusione in due anni e della multa in euro duemila a SH BL, imputato dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo, ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7, per la detenzione di un fucile a pompa, marca Benelli,
calibro 12, e di sei cartucce (capo A della rubrica); di detenzione abusiva di munizioni, per la detenzione delle cartucce in parola (capo B, ibidem); e di ricettazione della ridetta arma (capo C, ibidem), reati tutti commessi in Capriolo il 14 marzo 2013 (pena base per il più grave delitto di ricettazione: anni due e mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa;
aumentata indifferenziatamente per la continuazione: ad anni tre di reclusione e Euro tremila di multa;
ridotta di un terzo per il rito ad anni due di reclusione e Euro duemila di multa).
2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Pierfrancesco Pinessi, mediante atto recante la data del 22 luglio 2013, col quale sviluppa due motivi. 2.1 - Col primo motivo il difensore denunzia inosservanza dell'art. 129 c.p.p., censurando la ritenuta continuazione tra i delitti (capi
A e C) e la contravvenzione (capo B), siccome operata dal giudice a quo, "in violazione del ne bis in idem interno", in quanto la detenzione delle sei cartucce risultava già contestata nella imputazione del capo A della rubrica.
2.2 - Col secondo motivo il difensore si duole della mancata derubricazione del delitto di cui al capo A, (assertivamente di porto illegale di arma comune da sparo), nella ipotesi di "detenzione illegale di armi".
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, mediante atto del 21 novembre 2013, ha obiettato: a prescindere dalla "eventuale carenza di interesse" del ricorrente, il giudice a quo, per vero, ne' ha ritenuto "il concorso tra i due reati (di cui ai capi A e B della rubrica) con conseguente aumento per l'episodio della detenzione delle munizioni"; ne' ha tenuto "separati i due episodi con pene da sommarsi"; palese è, pertanto, la infondatezza della denunzia difensiva circa "la violazione del ne bis in idem interno".
4. - Il ricorso è nei termini fondato.
4.1 - Deve essere disattesa la censura formulata col secondo motivo di ricorso, in quanto il mezzo di impugnazione non presenta attinenza alcuna colla sentenza impugnata: a carico dell'imputato non risulta nè contestato, ne' ritenuto il delitto di porto illegale di arma comune da sparo.
Sicché la doglianza del ricorrente per la omessa derubricazione di tale titolo di reato appare affatto fuori luogo.
4.2 - Dalla sentenza impugnata risulta incontrovertibilmente che il giudice a quo ha ritenuto la continuazione tra il delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo (capo A) e la contravvenzione di detenzione abusiva di munizioni (capo B). Il giudice per le indagini preliminari ha, infatti, recepito la richiesta dell'imputato (riportata nella epigrafe), la quale espressamente menzionava la continuazione con i reati "ex L. n. 497 del 1974, art. 10 e 14" e "art. 697 c.p."; e, nell'argomentare la ridetta continuazione, ha fatto riferimento alla "unitaria finalizzazione" delle condotte criminose, orientate "al conseguimento della disponibilità dell'arma e delle munizioni".
Orbene, è costante della giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione l'affermazione del principio di diritto secondo il quale "il concorso tra la detenzione illegale di un'arma e la detenzione abusiva di munizioni ricorre quando le munizioni non siano utilizzabili, per il calibro o la specie, per l'arma detenuta ovvero, se ciò si verifichi, quando il loro numero ecceda la ricettività di carica dell'arma medesima: in entrambi i casi, infatti, non sussiste tra arma e munizioni, quel rapporto che si concretizza in un unico fatto di detenzione e che configura, quindi, un'unica ipotesi di reato" (Sez. 1, n. 6232 del 14/05/1981 - dep. 23/06/1981, Maisto, Rv. 149507 e, da ultimo, Sez. 1, n. 24506 del 09/06/2010 - dep. 30/06/2010, Naccarato, Rv. 247755; cui adde Sez. 1, n. 2936 del 12/11/1981 - dep. 18/03/1982, Caldarelli, Rv. 152838; Sez. 2, n. 8761 del 31/05/1984 - dep. 18/10/1984, Pucci, Rv. 166184; Sez. 1, n. 2618 del 08/11/1984 - dep. 21/03/1985, Mai-sto, Rv. 168371; Sez. 1, n. 10761 del 12/03/1986 - dep. 13/10/1986, Verducci. Rv. 173919; Sez. 1, n. 18376 del 28/03/2008 - dep. 07/05/2008, P.G. in proc. D'Urso, Rv. 240280; e Sez. 1, 28 marzo 2008 n. 18375, Nicolosi, non massimata). Il giudice per le indagini preliminari è, pertanto, certamente incorso nella erronea applicazione dell'art. 697 c.p., là dove ha ritenuto la continuazione della contravvenzione in relazione alla detenzione delle cartucce (del medesimo calibro del fucile contestualmente detenuto illegalmente) non eccedenti la capacità del caricatore dell'arma.
Mentre - è appena il caso di aggiungere - il mancato accertamento della capienza del serbatoio lascia impregiudicata la configurabilità della contravvenzione in relazione alle eventuali munizioni eccedenti.
3.3 - Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice di merito per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014