Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/02/2002, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 O 3 I 9 Z 1 / A 0061390 4 R / T 6 S 2 I . B G R . . E L UBBLICA ITALIANA .P R L D A 02709/02 A L E R AR D D A T T E U G B T 1 N 3 N E 1 E S S . E A A CORTIS ICASSAZIONE N L Oggetto Infef-ilor. SEZIONE TRIBUTARIA Viri cestiverine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18934/98 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Cron. бизм Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere DI PALMA Rel. Consigliere Rep. Dott. Salvatore Ud.07/12/01 Dott. Francesco TIRELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LABARO COSTR SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 169, presso 10 studio . N dell'avvocato BENIGNI PIER GIORGIO, che lo difende 2001 unitamente all'avvocato LUPO GIUSEPPE, giusta procura 2534 in calce;
- controricorrente avversO la sentenza n. 128/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 05/08/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito ilper resistente, 1'Avvocato BENIGNI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con avviso di accertamento n. 145/89 del 15 dicembre 1989, notificato il 29 dicembre 1989 alla La- baro Costruzioni S.r.l., l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano rettificò il reddito d'impresa dichiarato dalla Società per l'esercizio sociale del 1983 ai fini dell'applicazione di i.r.pe.g. ed i.lo.r. recuperando a tassazione, tra l'altro, la somma di £.624.200.000, a titolo di ratei passivi non risultanti dal conto profitti e perdite ed indebitamen- te iscritti nello stato patrimoniale ai sensi dell'art.74 del d. P. R. n. 597 del 1973; che, con ricorso del 1° marzo 1990 alla Commis- sione tributaria di I° grado di Milano, la Società im- 2 alla pugnò il predetto avviso, anche relativamente suindicata variazione in aumento, chiedendone l'annullamento e deducendo, in particolare, che la po- sta atteneva, in realtà, ad interessi passivi stimati, dipendenti dal rinnovo di cambiali insolute passive ed a fatture passive non pagate;
che, in contraddittorio con l'Ufficio che instò per la reiezione del ricorso - la Commissione adita, con decisione n.178 del 31 marzo 1993, tra l'altro, an- nullò la ripresa dell'Ufficio, affermando che si trat- tava di interessi passivi;
che, a seguito di appello dell'Ufficio (anche) sul punto, cui resistette la Società, la Commissione tributaria regionale di Milano, con sentenza n. 128/16/97 del 5 agosto 1997, nel determinare l'imponibile in £.837.573.000, re-i.r.pe.g.-i.lo.r. spinse il gravame relativamente al punto medesimo, OS- servando quanto segue: . per il punto 7), che, trat- tandosi di interessi passivi stimati capitalizzati sul c/Immobili, non potevano mai, comunque, al di là di una qualsiasi diversa registrazione, determinare un'influenza positiva sul c/Economico, semmai ne avreb- bero determinato una negativa, per cui la tesi dell'Ufficio non può essere accolta"; che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- 3 nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che resiste, con controricorso, la Labaro Costru- zioni S.r.l. in liquidazione. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione dell'art.74 del decreto 29.9.1973 n.597. Violazione dei principi sull'onere della prova. Omessa - art.360 nn.3 e 5 motivazione su punto decisivo c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo: a) - che i Giudici d'appello avrebbero omes- SO di considerare che, come sempre affermato dall'Ufficio, la Società non aveva mai documentato, nel corso del giudizio, l'esistenza del costo dedotto, omettendo ogni motivazione al riguardo;
b) - che i Giu- dici stessi avrebbero omesso di considerare, e di moti- vare, la dedotta irregolarità della registrazione con- tabile della posta de qua;
che il ricorso merita accoglimento, per quanto di ragione, in quanto la motivazione della sentenza impu- gnata è, sul punto oggetto di censura, insufficiente;
- che, infatti, i Giudici a quibus a fronte dei motivi d'appello, formulati dall'Ufficio, che aveva contestato la mancata documentazione, da parte della Società, degli interessi passivi dedotti dal reddito, 4 nonché la pretesa, duplice registrazione di tale compo- nente negativo del reddito in modo favorevole alla So- - hanno completamente omesso di motiva- cietà medesima alla luce della documentazione prodotta dalle par- re, tin sulla "forma" e sul "titolo" della registrazione contabile operata dalla Società, sulle ragioni effetti- ve della deduzione dal reddito effettuata da quest'ultima, sulla documentazione della natura del co- sto dedotto (l'onere probatorio della quale incombe certamente sulla Società) e sulla regolarità, ai fini tributari, della registrazione, e si sono limitati, in- vece, ad affermare, apoditticamente, che si tratta, nella specie, di "interessi passivi stimati capitaliz- zati sul c/Immobili"; - che, pertanto, la sentenza impugnata nella par- in cui respinge l'appello dell'Ufficio, avente ad te oggetto la ripresa a tassazione de qua deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, oltre ad eliminare i rilevati vizi di motiva- zione, provvederà anche a regolare le spese della pre- sente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- 5 missione tributaria regionale della Lombardia. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 7 dicembre 2001 Il Presidente Il relatore ed estensore Bruno Saccucci Salvatore Di Palma зимо ассист IL CANCEL WERE C Innocenze Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 25 FEB. 2002. IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista E N REGISTRAZIO 26/4/1936 6 . 1 D.P.R. A D LL TE AI SENSI DEL A ESEN B. L T A T U 131 B IA A . T R N E T A M