Sentenza 17 marzo 2010
Massime • 1
È illegittima la decisione del tribunale della libertà che, a conferma della misura cautelare personale assunta dal g.i.p., ritenga sussistente l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, esclusa nella motivazione del provvedimento coercitivo, ma non nel dispositivo di esso, pedissequamente ripetitivo del capo di imputazione formulato dal pubblico ministero non impugnante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 13931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13931 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/03/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M.Stefania - Consigliere - N. 874
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 46208/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RD, nato il [...];
avverso la ordinanza pronunziata ex art. 309 c.p.p. in data 8.10.2009 del Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Tomassi M. Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Minniti Eugenio Bruno, che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento. FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 c.p.p. della richiesta di riesame dell'indagato NI RD, confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110 e 390 c.p. e D.L. n.152 del 1991, art. 7 commesso in Locri nel febbraio 2007.
Secondo la contestazione cautelare NI DÌ, assieme a MO GI e a persone non identificate, aveva aiutato, IA TR (anno di nascita 1972, resosi latitante a seguito di ordine di carcerazione del 7.10.2003 in relazione a condanna a 19 anni, 7 mesi e 13 giorni di reclusione per il reato di cui all'art.416 bis c.p.) a sottrarsi all'esecuzione della pena, occupandosi dei suoi spostamenti sul territorio di Locri;
con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività della comune cosca d'appartenenza dei DÌ di Locri, nella quale il IA rivestiva il ruolo, di rilevanza strategica, di killer. Il Tribunale illustrava ampiamente gli elementi da cui emergevano l'esistenza della cosca, le strategie, le faide con la cosca rivale. Ricordava che la "vicinanza" del IA alla cosca DÌ era emblematicamente manifestata dall'episodio in cui, in occasione dell'omicidio del "boss" MO DÌ, il IA, superando il cordone di sicurezza s'era chinato sul corpo dell'ucciso e l'aveva platealmente baciato sulla fronte.
In relazione alla posizione del ricorrente osservava che contribuivano a formare base indiziaria grave: - le intercettazioni delle conversazioni intrattenute tra il ricorrente e il GI a bordo della vettura del primo, da due di esse (in data 8.2.2006 e in data 8.2.2007) potendosi desumere, con elevata probabilità, che si era provveduto allo spostamento di TR IA, a causa del riferimento a persona chiamata "TR"; - i dati relativi alla localizzazione, mediante GPS, della vettura del ricorrente, che almeno in cinque occasioni nell'arco di pochi mesi (il 19.10.2006, il 1.11.2006, il giorno 8.1.2007, il 13.1.2007, il 30.1.2007) risultava essersi recato a casa del latitante;
- il rinvenimento nella abitazione del ricorrente di un "rifugio-bunker", ad accesso nascosto sotto il vano porta bombole della cucina, idoneo ad ospitare almeno tre persone;
- la considerazione che il ricorrente era il figlio di MO DÌ, ovverosia della persona assassinata alla quale il IA aveva pubblicamente manifestato la sua devozione:
cosa che lasciava trasparire l'esistenza di un forte legame. Quanto all'affermazione difensiva del DÌ, d'essersi recato a casa del latitante per visite di cortesia alla famiglia, non solo appariva inverosimile, ma risultava corredata da asserzioni, quelle con le quali si negava che il GI fosse mai salito a bordo della sua auto, palesemente smentite dalle conversazioni intercettate. In relazione all'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 il Tribunale rilevava quindi che il contrasto tra la motivazione dell'ordinanza custodiale, che l'aggravante aveva escluso, e il dispositivo, che aveva applicato la misura in relazione al capo d'imputazione siccome contestato, andava risolto a favore del dispositivo e poteva comunque essere sanato in sede di riesame. Doveva inoltre riconoscersi che l'aggravante andava ritenuta sussistente in quanto la condotta agevolatrice, aiutando la latitanza di un noto killer, aveva senz'altro favorito la cosca che aveva potuto continuare a servirsi di esso.
Seguiva la riconducibilità del fatto all'ipotesi dell'art. 275 c.p.p., comma 3 e la considerazione che la presunzione di pericolosità non risultava vinta.
2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore avvocato Eugenio Minniti, che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazioni di legge e difetti di motivazione.
1. Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, afferma in particolare che il Tribunale aveva fatto riferimento ad elementi privi di idoneità indiziaria;
aveva in particolare omesso di verificare seriamente l'affermazione del DÌ, secondo cui s'era recato soltanto a fare visite di cortesia alla famiglia del latitante, e aveva completamente omesso di esaminare la consulenza tecnica della difesa sulle conversazioni intercettate, che palesava come il TR cui si riferiva una di esse non poteva essere il ricercato, perché di quello si diceva che era andato a lavorare (e un latitante non può svolgere regolare attività lavorativa).
2. Con riguardo all'aggravante, osserva che la stessa era stata chiaramente e definitivamente esclusa dal Giudice per le indagini preliminari (coerentemente del resto al rigetto della richiesta di misura per l'ipotesi di partecipazione alla cosca, risultando dai documenti acquisiti la dissociazione del ricorrente); la mancanza di espressa esclusione nel dispositivo costituiva nell'economia della decisione evidentemente un mero errore materiale e in mancanza di appello del Pubblico ministero l'aggravante non poteva essere ritenuta all'opposto sussistente dal giudice del gravame. DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare, per le ragioni che si diranno, fondato.
2. Fondato è anzitutto il secondo motivo, che ha carattere processuale e va dunque esaminato per primo, concernendo la legittimità del provvedimento impugnato laddove ha considerato l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 esclusa in parte motiva dalla ordinanza custodiale del Giudice per le indagini preliminari. Nel caso in esame non v'è dubbio che nell'ordinanza con la quale aveva applicato la misura, il Giudice per le indagini preliminari aveva motivatamente escluso detta circostanza aggravante. Il ricorrente richiama gli argomenti a sostegno di tale esclusione, costituiti essenzialmente dalla ritenuta "dissociazione" di DÌ NI;
ma neppure il Tribunale contesta il chiaro tenore della motivazione.
Afferma tuttavia che poiché la esclusione non era riportata nel "dispositivo", era possibile farla in qualche modo rivivere, "integrando" la motivazione che si poneva in contraddizione con il dispositivo.
Non essendovi impugnazione del Pubblico ministero, tanto non era però in potere del Tribunale, investito soltanto della richiesta di riesame dell'indagato.
Va innanzitutto chiarito che il principio per il quale il dispositivo prevale sulla motivazione, evocato nel provvedimento impugnato e strettamente correlato alla regola secondo cui la mancanza di dispositivo produce nullità enunziata nel all'art. 546 c.p.p., è a rigore applicabile soltanto alle sentenze.
Tradizionalmente il dispositivo segna difatti l'ambito della motivazione della sentenza, giacché, si diceva, in esso "si contiene essenzialmente il giudicato" ovverosia "l'applicazione del diritto obiettivo al caso concreto, fatta per organo del giudice" e si rappresenta "la pronunzia sintetica imperativa ... che dichiara quale sia la volontà della legge in ordine alla pretesa punitiva fattasi valere con l'azione penale".
Proprio in funzione di giustificazione di un dispositivo immutabile sono d'altronde previste, per le sole sentenze, "formule" di proscioglimento.
Insomma, dispositivo immutabile e formule per esso prefissate sono in funzione della delimitazione e della certezza del giudicato, ed è da tale funzione che discende la regola della prevalenza. Identiche necessità e fissità, e analoga regola, non hanno ragion d'essere, dunque, per i provvedimenti che non sono destinati all'immutabilità del giudicato, quali le ordinanze e i decreti, suscettibili di modificazione e revoca e che ben possono e devono, di conseguenza, sempre essere "interpretati" alla luce della motivazione.
Neppure per le sentenze, per altro, il principio della prevalenza del dispositivo costituisce un canone invalicabile.
La motivazione ha comunque la funzione di spiegare e chiarire le ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione;
può contenere pertanto elementi certi e logici che la facciano prevalere su un dispositivo formalmente immutabile (tanto da essere richiesto a pena di nullità), se da essa risulta che l'apparente discrasia tra giudizio e conclusioni è frutto di mero errore o omissione. Anche per le sentenze il contesto della decisione può in conclusione ineludibilmente ricavarsi dal contesto della giustificazione nonostante l'imperfezione del dispositivo (Sez. 4^, n. 40796 del 18/09/2008, Marchetti, nonché tra molte: Sez. 4^, n. 27976 del 24/06/2008, Adame;
Sez. 6^, n. 35802 del 27/04/2007, Manzi;
Sez. 1^, Sentenza n. 34986 del 10/07/2007, Mabrouki). A maggior ragione siffatta necessità di individuare la decisione sulla base della motivazione ricorre nelle ordinanze: tanto più in tema di libertà, dove la sostanza della decisione giurisdizionale non può non prevalere sugli aspetti formali che paiono rinviare alla richiesta della parte pubblica.
Deriva da ciò che allorché la motivazione dell'ordinanza cautelare chiaramente esclude un'aggravante, o riqualifica un fatto, la decisione resta così fissata, anche se nel "dispositivo" è mantenuto il generico riferimento al capo d'incolpazione (nella fase delle indagini necessariamente provvisorio e "fluido") formulato dal Pubblico ministero.
L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio nella parte in cui ha affermato sussistente l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 chiaramente già esclusa dal Giudice per le indagini preliminari.
2. Fondato appare quindi anche il secondo motivo, sotto l'aspetto dell'omesso esame delle deduzioni difensive.
La ragione giustificatrice del provvedimento impugnato, laddove sostiene esistenti gravi indizi di colpevolezza, riposa essenzialmente sul contenuto delle conversazioni intercettate a bordo della vettura in uso al ricorrente, richiamate sia per affermare l'esplicito riferimento al latitante (a tale TR) sia per confermare la valutazione di non veridicità della tesi difensiva del DÌ, che sosteneva d'avere fatto soltanto visite di cortesia ai familiari del latitante.
D'altronde in relazione a tale eventualità il Tribunale s'è limitato ad una valutazione di inverosimiglianza affatto generica, se si esclude appunto il riferimento alla non attendibilità del DÌ sulla base di quanto risultava dalle intercettazione, e senza ne' affermare che v'erano elementi per ritenere che il IA si trovasse nella casa visitata dal ricorrente ne' apertamente negare che potessero esistere tra questo e i parenti del latitante rapporti di amicizia che prescindevano dalla appartenenza a famiglie criminali, appartenenza per altro già espressamente esclusa per NI DÌ dal Giudice per le indagini preliminari. Ora risulta dagli atti che in relazione a tali aspetti, e al significato delle intercettazioni in particolare, la difesa aveva prodotto in sede di riesame non solo articolate deduzioni scritte, ma anche una consulenza di parte, con la quale si trascrivevano le conversazioni captate anche in relazione a passaggi non evidenziati nell'ordinanza impositiva e se ne proponeva, alla luce dell'asserito differente o comunque non del tutto corrispondente tenore integrale, una diversa lettura.
In risposta a siffatte deduzioni e alla consulenza tecnica difensiva, in tesi significativa, il Tribunale nulla ha però osservato. Il silenzio sul punto si risolve in carenza motivazionale da censurare in questa sede.
È appena il caso di ricordare difatti che la motivazione come strumento per il controllo dell'attività giurisdizionale. in un sistema che assume a parametro il modello del giudice come autore "responsabile" della decisione (che deve giustificare) e come corollario del contraddittorio, impone che il diritto delle parti ad essere ascoltate si risolva nel dovere del giudice di dare conto in maniera chiara e comprensibile, controllabile in sede di legittimità, di avere effettivamente considerato tutte le ragioni delle parti che non siano palesemente inammissibili, inconferenti o meramente ripetitive di argomenti già trattati (argomenti in genere ex artt. 409 e 410; art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c); art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) novellata, e, nella materia, ex art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis).
Si impone per l'effetto, in relazione al tema della gravità indiziaria, l'annullamento con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 che esclude. Annulla per il resto l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010