Sentenza 15 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di nuove contestazioni in dibatimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d'imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'abnormità dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la contestazione suppletiva rilevando che, con la sentenza che aveva definito il giudizio, il giudice del merito aveva comunque valutato il fatto come modificato dal pubblico ministero con detta contestazione suppletiva).
Commentario • 1
- 1. Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024
In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2017, n. 29877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29877 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2017 |
Testo completo
29 877-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1+13 Aldo Cavallo Presidente - CC 15/12/2017 Donatella Galterio DI Cerroni R.G.N. 37703/2017 Relatore - - Antonella Ciriello Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nel procedimento nei confronti di 1. TT ER, nato a [...] il [...] 2. IG FR, nato a [...] il [...] 3. CI SA, nata a [...] il [...] 4. RE NZ RI, nato a [...] il [...] 5. AN LO, nato a [...] il [...] 6. OZ DI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/07/2017 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DI Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 luglio 2017 il Tribunale di Cagliari ha rigettato, nel corso della discussione finale, la contestazione suppletiva ("risultanti dalla certificazioni rilasciate ai sostituiti") che il Pubblico Ministero aveva inteso formulare, al fine di integrare le imputazioni nei confronti di ER TT e di altri cinque imputati per i reati di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso detto provvedimento il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo.
2.1. In particolare, il ricorrente ha allegato di avere semplicemente richiesto di puntualizzare l'imputazione, lasciando invariati gli ulteriori elementi costitutivi del reato ed i relativi riferimenti spazio-temporali. Ciò posto, il rigetto opposto dal Giudice avrebbe invece precluso la proposizione di una nuova azione penale, trattandosi del medesimo fatto, ed in tal modo si sarebbe creata una stasi nel procedimento. Secondo il ricorrente, quindi, doveva considerarsi abnorme la condotta del Giudice tale da impedire al Pubblico Ministero di esercitare le facoltà di cui agli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., laddove invece, in tal caso, doveva solamente essere assicurata la possibilità di difesa dell'imputato. Stante infine la natura abnorme dell'atto, non doveva ritenersi applicabile neppure il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di cui all'art. 586 cod. proc. pen.. 2.2. Le difese degli imputati SA CI e LO AN, tutti debitamente notiziati unitamente agli altri imputati, hanno prodotto memorie.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, osservando come la richiesta rientrava nell'ambito applicativo di cui all'art. 516 cod. proc. pen. (né risultava essere stata colà disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero). CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Non vi è invero questione circa l'erroneità della decisione assunta dal Tribunale, in risposta alla richiesta del Pubblico Ministero nel corso della discussione. Infatti, dal momento che il pubblico ministero, nel vigente sistema processuale, detiene il ruolo di dominus esclusivo dell'azione penale, ne consegue che il giudice del dibattimento non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità di contestazioni modificative (fatto diverso) o aggiuntive (fatto nuovo), effettuate ai sensi degli articoli 516 e 517 cod. proc. pen.. A conferma di tale principio è sufficiente osservare che l'art. 517 stabilisce esclusivamente che il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato connesso 2 o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento, senza prevedere alcun potere di intervento per l'organo giudicante, come fa invece l'art. 518 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione di un fatto nuovo, stabilendo che il presidente del collegio "può autorizzarla". D'altronde, al riguardo, siffatte attività possono essere compiute entro la chiusura del dibattimento, eventualmente interrompendo anche la discussione finale (cfr. ad es. Sez. 5, n. 19008 del 13/03/2014, Calamita e altri, Rv. 260004).
4.2. Ciò posto, peraltro, l'erroneità dell'ordinanza impugnata non può assumere in specie le caratteristiche dell'abnormità (cfr. complessivamente, Sez. 2, n. 5180 del 05/11/1999, SAceno, Rv. 215184). Se infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è abnorme il provvedimento tale da rendere necessario il ricorso alla Corte di legittimità per rimuovere una situazione processuale altrimenti insanabile, in specie tenuto conto che il giudice non ha potere di sindacare l'attività in parte qua del Pubblico Ministero (v. supra) - sussiste l'obbligo per il giudice di provvedere in ordine al capo di imputazione siccome rettificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato. Tant'è che, in caso di omissione al riguardo, la sentenza potrà essere utilmente impugnata, in quanto non si è pronunciata sul capo di imputazione siccome formulato dall'unico organo che a ciò può provvedere. Atteso ciò, il rimedio impugnatorio si presenta del tutto idoneo ad impedire che permanga la situazione processuale anomala, determinata dal suddetto rifiuto. In ogni caso, poi, ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso va rintracciata nel fatto che, preso atto dell'obbligo di provvedere a prescindere dall'erroneo rifiuto opposto alla rettificazione dell'imputazione nel senso già ricordato, il Tribunale cagliaritano ha in effetti mandato assolti gli imputati sul presupposto che non fosse stata raggiunta la prova proprio del materiale rilascio delle certificazioni ai sostituiti, anteriormente alle singole scadenze entro le quali gli imputati avrebbero dovuto presentare le relative dichiarazioni. In tal senso la decisione intervenuta ha ampiamente trattato proprio quanto il Pubblico ministero aveva ritenuto di contestare all'udienza del 13 luglio 2017, giungendo ad una valutazione negativa della stessa ampia offerta probatoria recata dall'accusa. Tutto ciò interpretando la fattispecie anche alla luce della novella di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che era intervenuta a modificare tra l'altro, la stessa norma di cui all'art. 10-bis cit.. Appare quindi evidente che l'accoglimento del ricorso non potrebbe produrre alcun effetto concreto, dal momento che un eventuale esito positivo dell'impugnazione non condurrebbe ad alcuna situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. 3 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, il ricorso deve considerarsi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.. Così deciso in Roma il 15/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente ldvallo DI Cerroni Aldo A DEPOSITATA IN CANCELLE L - 3 LUG 2018 IL CANCELLIERE Luana Madani