Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2015, n. 30149
CASS
Sentenza 19 febbraio 2015

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Ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), il consenso o l'acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma, non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sé un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso costituisce una inescusabile ignoranza della legge penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2015, n. 30149
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30149
    Data del deposito : 19 febbraio 2015

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