Sentenza 19 febbraio 2015
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), il consenso o l'acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma, non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sé un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso costituisce una inescusabile ignoranza della legge penale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2015, n. 30149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30149 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 19/02/2015
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 675
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 26768/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV MA OG N. IL 16/08/1958;
avverso la sentenza n. 7897/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZULLO ROSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv.to DAVICO BONINO Paolo, in sostituzione dell'avv. Ugo Colonna che ha concluso per il rigetto del ricorso come da conclusioni depositate con nota spese. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 21.3.2014 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Voghera in data 6.2.2013 con la quale NO RI GI era stato condannato, alla pena di mesi sei di reclusione, con la riduzione per il rito abbreviato, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, per i reati di cui all'art. 485 c.p. perché difensore di OG MP, al fine di procurarsi un vantaggio, apponeva la falsa firma del suo assistito in calce ad una richiesta di applicazione pena e di cui all'art. 481 c.p. perché,nella qualità di avvocato del predetto OG, autenticava la firma apocrifa apparentemente di quest'ultimo, in calce alla medesima richiesta di applicazione della pena.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., atteso che la Corte territoriale, avallando il convincimento del Giudice di prime cure, ha ritenuto di assumere come vera la ricostruzione dei fatti così come prospettata dalla costituita parte civile nella sua denuncia querela ed ha, pertanto, confermato, sulla sola base della dichiarazioni della stessa, la penale responsabilità del ricorrente, pur risultando, sulla base di una prova certa ed inconfutabile, smentita;
veniva, infatti, prodotta in primo grado, copia del telegramma dal quale risulta che la strategia difensiva dell'Avv. NO era stata comunicata al D'SO convivente dell'imputato, il quale ne aveva sicuramente discusso con lo stesso, nonché veniva allegata copia della notifica all'imputato della fissazione dell'udienza in camera di Consiglio per discutere il patteggiamento ex artt. 444 c.p.p. e segg., come risulta altresì dalla lettera del D'SO, ad ulteriore dimostrazione che entrambi, erano perfettamente a conoscenza sia della strategia difensiva, sia dell'avvenuta camera di Consiglio e del relativo patteggiamento, diversamente da quanto affermato nella denuncia - querela;
nonostante l'evidente contraddizione tra quanto accaduto e quanto dichiarato, nella denuncia querela del 19.2.2010, la Corte, nelle proprie motivazioni, non solo non ha tenuto conto delle suddette discrepanze, ma neppure ha ritenuto necessario ricostruire i fatti di reato valutare la credibilità della persona offesa, dando per scontato che i fatti si siano svolti così come sostenuto dal Giudice di prime cure, in assenza di valide ipotesi alternative;
in ogni caso non possono dirsi integrati gli elementi costitutivi del reato di falso ex art. 485 c.p., derivanti solo ed esclusivamente dall'assenza dell'imputato al processo ed in particolare difetta l'elemento soggettivo del dolo specifico, dell'essersi egli procurato un vantaggio;
la Corte territoriale si è limitata ad un generico richiamo dell'ampio spettro di possibili condotte idonee ad integrare il fine specifico dell'ingiusto vantaggio, senza specificare quale, nel caso di specie, sia stato quello effettivamente conseguito dall'imputato; che va disposta, poi ,la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, in pendenza del ricorso in oggetto, poiché, in caso contrario, ne deriverebbe un grave ed irreparabile danno alle finanze dell'imputato, che non è titolare di alcun bene mobiliare e/o immobiliare, da un lato, e, trovandosi in gravi difficoltà economiche^dall'altro, per l'inevitabile ^flessione subita nel corso di questi ultimi anni nel suo lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.
1. Il ricorrente censura innanzitutto la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto veritiera la ricostruzione dei fatti della p.o., ma tale doglianza, oltre a presentarsi del tutto generica non mira a contestare, pur nella sua genericità, il dato saliente della vicenda, relativo all'accertata falsità della firma del OG in calce alla richiesta di applicazione della pena, richiesta che l'imputato provvedeva ad inviare alla Procura di Voghera e dalla quale scaturiva appunto la sentenza ex art. 444 c.p.p., nei confronti del predetto OG.
Priva della necessaria specificità si presenta, altresì, la doglianza circa la contraddizione tra quanto accaduto e quanto dichiarato dalla p.o., non indicando il ricorrente in che cosa si tradurrebbe tale contrasto e l'incidenza di essa nella vicenda. In ogni caso, vanno richiamati i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa rappresenta appunto una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 1^, n. 33267 del 11.6.2013), contraddizioni che non si rilevano nel caso di specie.
2. Per quanto concerne la conoscenza da parte del OG della strategia difensiva posta in essere dall'imputato, suo difensore, circa la richiesta di applicazione della pena, ebbene la sentenza di primo grado aveva già messo in risalto come non esistesse alcuna prova in proposito ed il giudice d'appello, con ragionamento non illogico;
ha specificato come non potesse dedursi l'avallo da parte del OG (Alla linea difensiva del NO dalla conoscenza da parte del coimputato D'SO compagno di vita della p.o., di una non meglio precisata istanza di patteggiamento. D'altra parte, ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), il consenso o l'acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma, non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sè un vantaggio o per arrecare ad altri un danno;
pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso costituisce una inescusabile ignoranza della legge penale (Sez. 5^, n. 16328 del 10/03/2009).
3. Manifestamente infondata si presenta la censura relativa alla insussistenza dell'elemento psicologico relativo al delitto di falso di cui all'art. 485 c.p., non risultando individuato, o comunque evincibile, il vantaggio dell'imputato. All'uopo deve osservarsi come la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui, nel delitto di falso in scrittura privata, l'integrazione del dolo specifico consiste nel perseguimento, da parte dell'agente, di un vantaggio o un danno per sè o per altri e non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché l'oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo (Sez. 5^, n. 22578 del 16/03/2012). Nella sentenza impugnata viene altresì condivisibilmente richiamato il principio, pienamente riferibile alla fattispecie in esame, secondo cui il vantaggio richiesto dall'art. 485 c.p., può concretarsi in anche in una mera ragione di comodità, come quella di evitare gli spostamenti e le attività connesse alla emissione di una nuova procura al difensore (Rv 144373), ovvero di non dover ricercare o attendere il titolare della firma e ciò e sufficiente ad integrare l'elemento psicologico del delitto di falso in scrittura privata (Sez. 5^, n. 371 del 11/10/1979).
4. Inammissibile si presenta, poi, la richiesta di sospensione degli effetti civili scaturenti dalla sentenza impugnata, peraltro invocata in relazione alla pendenza del ricorso che con la presente pronuncia viene definito.
5. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma - ritenuta congrua - di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che si ritiene di liquidare in complessivi Euro 1500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2015