Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7559 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO, Lavoro Composta dagli Ill.mi sign.rl√ 755 ti SEGIO Dott. Antonio Presidente R.G.N. 8509/99 Consigliere Cron. 17355 Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 12/03/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. SEN TENZA per diritti BOD 4 GJU 2001.. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE domiciliato, in ROMA PONSANESI LUCIA, elettivamente P.ZZA ADRIANA 15, presso 10 studio dell'avvocato CERQUETTI ADRIANO, che 19 rappresenta e difende MARCELLO, giusta unitamente all'avvocato NOVELLI delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENTE SVILUPPO AGRICOLO MARCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato D'OTTAVI MAURO, rappresentato e difeso 2001 dall'avvocato DISCEPOLO MAURIZIO, giusta delega in 1117 -1- atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 81/99 del Tribunale di ANCONA, depositata il 22/02/99 R.G.N. 74/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato D'OTTAVI per delega DISCEPOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso del ricorso e in subordine il per l'inammissibilità rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LO Con ricorso del 7/1/93 l'Ente Sviluppo Agricolo delle Marche, ESAM, proponeva opposizione a avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 15/12/92 dal Pretore di Ancona su istanza SA CI per il pagamento della somma di £ 16.082,324, a titolo di rimborso spese per le vacazioni effettuate su ordine dell'ESAM, nel corso di un rapporto di collaborazione professionale a coordinata e periodica regolato dalle convenzioni stipulate il 24/7/90 e 25/7/91. Precisava che la previsione di detto rimborso spese si riferiva non ai viaggi da Macerata, luogo di residenza della SA, ad Ancona, sede dell'Ente, ma ad altre spese che dovevano essere preventivamente: autorizzate. ( 6 La creditrice opposta contestava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva, revocando il decreto ingiuntivo Il Tribunale di Ancona, investito in sede di appello ad istanza dell'originaria ricorrente, con sentenza del 9/10/98 - 22/2/99, rigettava l'appello, precisando che in forza della convenzione stipulata il 24/7/90 la SA doveva seguire, nell'espletamento dell'incarico, le direttive dell'Ente ed era autorizzata a frequentarne gli uffici e ad usare le relative attrezzature, ricevendo in cambio un compenso annuo onnicomprensivo, esclusi éventuali rimborsi per spostamenti preventivamente autorizzati dall'Ente, entro il limite massimo di £ 5.000.000, ridotte poi a £2.500.000 con la seconda convenzione del 25/7/91. Evidente era la volontà delle parti di considerare la frequenza degli uffici come connaturale ed inerente al contenuto dell'incarico e della prestazione professionale e di ricomprendere le relative spese di + viaggio nel compenso onnicomprensivo pattuito;
l'autorizzazione ed il successivo rimborso di cui all'art. 5 della convenzione si riferivano ad altri spostamenti resi necessari dall'espletamento dell'incarico, come la visita ad aziende o ad uffici diversi da quelli dell'ESAM al fine di acquisire dati necessari alla ricerca, blenn Di fronte alla richiesta di una presenza continuativa presso gli uffici, avanzata dai funzionari dell'Ente, la ricorrente avrebbe potuto chiedere la revisione delle clausole della convenzione, oppure revocare la propria adesione e chiedere il risarcimento del danno, ma non poteva pretendere un rimborso spese non previsto in convenzione. . L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa' pronuncia propone ricorso per cassazione la SA, fondato su due motivi memnoria. Resiste l'ESAM con controricorso, illustrato da memoria MOTIVI DELLA DECISONE Lamentando, col primo motivo, contraddittorietà della motivazione (art. 360 n: 5 CPC), deduce la ricorrente che la presenza continuativa presso gli uffici dell'Ente o era dovuta per convenzione (ed in tal caso ingiustificata sarebbe stata sia la pretesa di ulteriori compensi che la risoluzione del contratto ed il risarcimento del な danno), oppure non era dovuta per convenzione (ed in questo caso non vi era ragione per escluderé la remunerazione delle relative vacazion oppure per imporne la prestazione gratuita). L'autorizzazione a frequentare gli uffici conferiva alla istante la 2 M “facoltà, senza prescriverle un obbligo"; il patto prevedeva il pagamento degli spostamenti, purché autorizzati;
detta autorizzazione, però, era implicita nella pretesa di una presenza continuativa in ufficio, come il meno è compreso nel più. Il Tribunale, riconoscendo che la convenzione non imponeva la presenza continuativa, limitandosi ad autorizzare quella saltuaria, avrebbe dovuto riconosceré non il diritto di recesso, ma quello al pagamento della retribuzione, trattandosi di 3 vacazioni imposte e perciò autorizzate. Lamentando, col secondo motivo, violazione degli artt. 5 D. M 11/10/66, 9 D. M. 14/1/87, 2227 c.c. e 36 della Costituzione, deduce il ricorrente che, per una prestazione professionale effettivamente erogata, era assurdo negare il diritto al compenso previsto dalle tariffe professionali, inderogabili;
così come assurda era l'affermazione di un diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno, ma non al compenso per l'opera prestata. In caso di interruzione dell'opera professionale per colpa del committente l'art. 2237 c.c. riconosceva comunque il diritto alla retribuzione per l'opera svolta;
l'istante aveva esercitato il diritto di recesso per l'illegittimo inadempimento della committente, ma non vi era alcuna ragione per rinunciare al compenso per l'opera prestata, comprese le vacazioni. Il ricorso è inammissibile. I due motivi vanno trattati congiuntamente, perché strettamente connessi. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui “in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al 3 и contenuto del negozio si traducé in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi: Jdi motivazione inadeguata (tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione),2 ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante?? (Cass. n. 3142 del 25/3/98). . ⠀⠀⠀⠀ Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato le due convenzioni stipulate dalle parti e ne ha dato una interpretazione logica e coerente, che non viene minimamente censurata dalla 9 ricorrente, né sotto il profilo di un erroneo accertamento della volontà delle parti, né sotto quello della violazione dei canoni ermeneutici previsti dal codice civile: La ricorrente, inoltre, che in primo grado aveva esperito azione contrattuale, agendo per il rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza, Macerata, ad Ancona, sede dell'Ente, sulla base delle due convenzioni da lei stipulate, pone ora una questione diversa affermando che le era stata imposta una prestazione non prevista (la frequenza, cioè, continuativa presso gli uffici dell'Ente e che per contratto doveva essere invece solo saltuaria) ene chiede il pagamento, sulla base non delle previsioni di coritratto (che prevedevano un limite massimo di rimborso di £. 5.000.000, ridotto poi con la seconda convenzione, stipulata un anno dopo, a £ 2.500.000), ma delle tariffe professionali, prospettando così una causa diversa. Evidente quindi è la inammissibilità del ricorso. Le spese vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese oltre al £3.500.000 per onorario.che liquida in £21000 Roma 12 marzo 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Maiorano таш на деле IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 oggi, 4 GIU. 2001 3 0 1 5 A I . S . D S T , R A N T O A IL CANCELLIERE ' , L 3 L L A 7 L S - O E E 8 B - P D I S 1 I D I 1 S N N A G E T E S S O G I O G A P A E D M L E O I , T A A O T I L R D R L T I E S E I D T D G N O E E R S E 5