Sentenza 5 novembre 1999
Massime • 1
Il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara inammissibile la contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., per quanto erroneo (essendo il pubblico ministero "dominus" dell'azione penale ed il giudice conseguentemente carente del potere di sindacato preventivo in materia) non può tuttavia qualificarsi come abnorme e, dunque, non è immediatamente impugnabile con il ricorso per cassazione; non si tratta, infatti, di provvedimento dal quale derivi una situazione processuale non diversamente risolubile se non con il gravame predetto, e ciò in quanto, avendo il giudice l'obbligo di provvedere in ordine al nuovo capo di imputazione, la sentenza emessa all'esito del dibattimento può essere utilmente impugnata dalla parte pubblica per l'omessa pronuncia sul punto.
Commentario • 1
- 1. Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024
In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/1999, n. 5180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5180 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente del 5.11.1999
Dott. Giuseppe COSENTINO Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere N. 5180
Dott. Vincenzo TARDINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco DE CHIARA Consigliere N. 44243/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Paola, in data 12 febbraio 1998, alle ore 14 e 40, nel procedimento penale
contro
EN NS ed altri imputati.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Letta la requisitoria del Procuratore generale, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, osserva:
Con ordinanza emessa il 12 febbraio 1998, alle ore 14 e 10, il Tribunale di Paola "dichiarò inammissibile la contestazione suppletiva" effettuata, all'esito del dibattimento ed ai sensi dell'articolo 517 C.p.p., dal Procuratore della Repubblica di quella città nei confronti di EN NS e di altre persone, perché trovava "ostacolo nella pronuncia del GUP del Tribunale del 17 ottobre 1997", con la quale gli imputati erano stati assolti dal reato di cui alla chiesta contestazione.
Ricorre per cassazione il rappresentante della pubblica accusa deducendo la violazione dell'articolo 517 c.p.p. ed assumendo che il provvedimento impugnato sarebbe abnorme.
Il ricorso è inammissibile perché l'ordinanza impugnata non ha le caratteristiche indicate dal rappresentante della pubblica accusa. È pur vero che il provvedimento emesso dai giudici del Tribunale di Paola è errato dal momento che il pubblico ministero, nel vigente sistema processuale, detiene il ruolo di "dominus" esclusivo dell'azione penale, con la conseguenza che il giudice del dibattimento non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità di contestazioni modificative (fatto diverso) o aggiuntive (fatto nuovo), effettuate ai sensi degli articoli 516 e 517 c.p.p. (cfr.: Cass. pen., sez. VI, 13 luglio 1995, Muccioli, RV 202982).
Del resto, a conferma di tale principio è sufficiente osservare che l'articolo 517 citato stabilisce esclusivamente che il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento, senza prevedere alcun potere di intervento per l'organo giudicante, come fa invece l'articolo 518 c.p.p. con riferimento alla contestazione di un fatto nuovo, stabilendo che il presidente del collegio "può autorizzarla". Tuttavia, anche se errata, l'ordinanza dei giudici del Tribunale di Paola non è ricorribile in cassazione in quanto - come si è cennato - non presenta le caratteristiche dell'abnormità.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "è abnorme il provvedimento che per la singolarità e la stranezza del suo contenuto sta al di fuori non solo delle norme legislative, ma anche dell'intero ordinamento processuale (Cass. pen., 18 dicembre 1981, in Cass. pen. 1983, 327), tanto da doversi considerare imprevisto e imprevedibile dal legislatore (Cass. pen., 12 gennaio 1982, in Cass. pen., 1983, 328) e da rendere necessario il ricorso alla Corte di cassazione per rimuovere una situazione processuale altrimenti insanabile (Cass. pen., 23 maggio 1978, in Riv. pen., 1978, 913). Ora, è proprio con riferimento a tale ultimo requisito che l'ordinanza in questione non è impugnabile: avvenuta, infatti, la contestazione del reato connesso da parte del pubblico ministero, il giudice che procede ha l'obbligo di provvedere in ordine al nuovo capo di imputazione, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato, ovvero dichiarando la propria incompetenza perché il fatto appartiene a quella di un giudice superiore. E ove il giudicante ometta di decidere nel senso su riferito, la sentenza da lui resa potrà essere utilmente impugnata in quanto non si è pronunciata su di un capo di imputazione.
Anzi, è proprio questo l'unico rimedio a disposizione del rappresentante della pubblica accusa avverso il rifiuto del giudicante a provvedere sulla contestazione effettuata ai sensi dell'articolo 517 c.p.p., dal momento che la possibilità di procedere autonomamente - da taluni prospettata - è data per il reato connesso, ma non per la circostanza aggravante. Ma in ogni caso, si tratta di rimedio idoneo ad impedire che permanga la situazione processuale anomala, determinata dal suddetto rifiuto:
con la conseguenza che non è necessario il ricorso al giudice di legittimità al fine di rimuoverla.
Ed in quest'ottica, è il caso di ricordare anche quella giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo cui "perché l'immediato ricorso per cassazione contro un provvedimento, per il quale la legge non prevede tale mezzo di impugnazione, sia eccezionalmente ammissibile, non basta la condizione - necessaria ma non sufficiente - che si tratti di un provvedimento abnorme, ma occorre, inoltre, la condizione - negativa essenziale - che contro il provvedimento non sia esperibile alcun diverso tempestivo rimedio" (Cass. pen., sez. I, 17 febbraio 1983, n. 405, RV 158184). Ma vi è un'altra ragione di eguale (se non di maggiore) rilevanza, atta a dimostrare che - nel caso concreto - il ricorso del pubblico ministero è inammissibile.
Il sistema processuale è congegnato in maniera che l'organo giudicante, dopo avere illegittimamente rifiutato di prendere atto della contestazione del reato connesso, procede comunque nel dibattimento ed emette la sentenza, che può essere impugnata o divenire irrevocabile.
Ciò posto, appare di tutta evidenza che l'accoglimento del ricorso, nella fattispecie (ma anche in altre simili), non potrebbe produrre alcun effetto pratico, dal momento che il procedimento penale nei confronti del EN e degli altri imputati ha proseguito nel suo iter e potrebbe addirittura essersi concluso con sentenza ormai irrevocabile: circostanza questa che fa venire meno l'interesse del rappresentante della pubblica accusa al ricorso stesso. Ed in vero, "l'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4, c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione,
deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente" (cfr.: Cass. pen., Sez. un., 13 dicembre 1995, Timpani); e come si è visto, l'accoglimento del ricorso non raggiungerebbe tale scopo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 1999