Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/1999, n. 5180
CASS
Sentenza 5 novembre 1999

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Massime1

Il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara inammissibile la contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., per quanto erroneo (essendo il pubblico ministero "dominus" dell'azione penale ed il giudice conseguentemente carente del potere di sindacato preventivo in materia) non può tuttavia qualificarsi come abnorme e, dunque, non è immediatamente impugnabile con il ricorso per cassazione; non si tratta, infatti, di provvedimento dal quale derivi una situazione processuale non diversamente risolubile se non con il gravame predetto, e ciò in quanto, avendo il giudice l'obbligo di provvedere in ordine al nuovo capo di imputazione, la sentenza emessa all'esito del dibattimento può essere utilmente impugnata dalla parte pubblica per l'omessa pronuncia sul punto.

Commentario1

  • 1Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024

    In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/1999, n. 5180
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5180
Data del deposito : 5 novembre 1999

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