CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12541 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI TE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/07/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, Giovanni B. Bertolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 03/07/2025, il Tribunale di Milano in funzione di giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata nell’interesse di MA EO con riguardo alle sentenze meglio specificati ai numeri 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di MA EO censurandola limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze sub 1 e 2. Lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale nella parte in cui il Tribunale di Milano non ha riconosciuto il medesimo disegno criminoso in relazione ai fatti di reato di truffa e bancarotta patrimoniale relativi al fallimento della Endeavour Development s.r.l., di cui alla sentenza sub 1) e a quelli di ricettazione di carte di identità, di cui alla sentenza sub 2), escludendo che si riferissero al medesimo contesto ideativo con motivazione manifestamente illogica. Le truffe consistevano nell’ottenimento di certificati bianchi (TEE) attraverso la presentazione di falsa documentazione e tra queste anche false carte di identità. La ricettazione delle carte di identità precedevano le condotte di truffe e dovevano considerarsi ideate e funzionali alle condotte successive, né poteva considerarsi altrimenti fine a se stessa.
3. Il Procuratore Generale, Giovanni B. Bertolini, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Perché sussista reato continuato non è sufficiente che vi siano state più violazioni della medesima disposizione di legge da parte dello stesso soggetto, occorrendo soprattutto Penale Sent. Sez. 1 Num. 12541 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 14/01/2026 che dette violazioni costituiscano altrettante azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, inteso - il disegno criminoso - non come un vago proposito di delinquere, sebbene come la ideazione di un progetto preventivo di commettere anche in luoghi e tempi diversi ripetute infrazioni della medesima disposizione di legge, per conseguire con mezzi identici uguali scopi. La continuazione deve quindi essere accertata con riferimento al momento ideativo piuttosto che a quello della esecuzione del reato. L'ipotesi di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen. ricorre quando il medesimo disegno criminoso sia originario e preceda la commissione dei fatti che vi sono avvinti. L’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). Occorre invece per il riconoscimento della continuazione «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Deve evincersi dagli elementi in atti una iniziale programmazione e deliberazione avente ad oggetto una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve, invece, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente- scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma 2, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi. E’ quindi requisito essenziale ai fini dell’applicazione dell’art. 81, comma 2, cod. pen., una «preordinazione di fondo» (cfr. ex multis Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842 – 01; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01), locuzione che impone la verifica di 2 elementi univoci circa la rappresentazione previa, seppur di massima, delle singole condotte via via commesse nell’arco temporale in cui si sviluppa il disegno criminoso. Tale verifica costituisce un accertamento in fatto che in sede di legittimità può essere oggetto di sindacato entro limiti ben definiti.
3. Il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del fatto che la ricettazione di carte d’identità oggetto della sentenza della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 15/04/2016 è stata accertata il 18/11/2014 poco prima dell’assunzione da parte di MA EO della qualità di amministratore unico della ENDEAVOUR, società con la quale ha commesso i reati di truffa e bancarotta portati a termine a mezzo dell’ottenimento di titoli di efficienza energetica e oggetto della sentenza della sentenza della Corte di appello di Milano in data 19/06/2024; e, secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del fatto che rispetto a tali più gravi condotte era essenziale avere disponibilità di documentazione falsa e quindi di carte di identità ricettate al pari di quelle oggetto della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 15/04/2016. Tuttavia tali doglianze propongono un’alternativa valutazione in fatto che il ricorrente ritiene più plausibile senza tuttavia evidenziare alcuna specifica omissione nella motivazione, né alcuna censurabile frattura nel percorso logico seguito dal provvedimento impugnato. La motivazione dell’ordinanza esamina già specificamente i profili dedotti nel ricorso ed esclude la prova della preordinazione delle condotte oggetto delle due sentenze sulla base della data in cui viene accertata la ricettazione delle carte di identità (il 30 luglio 2014), antecedente di tre anni rispetto alla prima truffa accertata, nonché sulla base del fatto che certamente non vi è identità tra i documenti ricettati e sequestrati nel 2014 e quelli utilizzati successivamente per le truffe. Il ricorso critica questa ricostruzione ma ne propone una alternativa e ipotetica, che si fonda sull’assunto che i documenti ricettati sequestrati nel procedimento definito dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 15/04/2016 fossero stati reperiti nella prospettiva di avviare le condotte successive, che da quanto accertato risultano concretamente eseguite diversi anni dopo. Tuttavia, come si è ricordato, tale apprezzamento non può fondare una censura né di violazione di legge né di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, poichè «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203- 01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).
4. Il ricorso deve essere quindi rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/01/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del PG, Giovanni B. Bertolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 03/07/2025, il Tribunale di Milano in funzione di giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata nell’interesse di MA EO con riguardo alle sentenze meglio specificati ai numeri 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di MA EO censurandola limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze sub 1 e 2. Lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale nella parte in cui il Tribunale di Milano non ha riconosciuto il medesimo disegno criminoso in relazione ai fatti di reato di truffa e bancarotta patrimoniale relativi al fallimento della Endeavour Development s.r.l., di cui alla sentenza sub 1) e a quelli di ricettazione di carte di identità, di cui alla sentenza sub 2), escludendo che si riferissero al medesimo contesto ideativo con motivazione manifestamente illogica. Le truffe consistevano nell’ottenimento di certificati bianchi (TEE) attraverso la presentazione di falsa documentazione e tra queste anche false carte di identità. La ricettazione delle carte di identità precedevano le condotte di truffe e dovevano considerarsi ideate e funzionali alle condotte successive, né poteva considerarsi altrimenti fine a se stessa.
3. Il Procuratore Generale, Giovanni B. Bertolini, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Perché sussista reato continuato non è sufficiente che vi siano state più violazioni della medesima disposizione di legge da parte dello stesso soggetto, occorrendo soprattutto Penale Sent. Sez. 1 Num. 12541 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 14/01/2026 che dette violazioni costituiscano altrettante azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, inteso - il disegno criminoso - non come un vago proposito di delinquere, sebbene come la ideazione di un progetto preventivo di commettere anche in luoghi e tempi diversi ripetute infrazioni della medesima disposizione di legge, per conseguire con mezzi identici uguali scopi. La continuazione deve quindi essere accertata con riferimento al momento ideativo piuttosto che a quello della esecuzione del reato. L'ipotesi di cui all’art. 81, comma 2, cod. pen. ricorre quando il medesimo disegno criminoso sia originario e preceda la commissione dei fatti che vi sono avvinti. L’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615). Occorre invece per il riconoscimento della continuazione «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Deve evincersi dagli elementi in atti una iniziale programmazione e deliberazione avente ad oggetto una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve, invece, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente- scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma 2, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti-doverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi. E’ quindi requisito essenziale ai fini dell’applicazione dell’art. 81, comma 2, cod. pen., una «preordinazione di fondo» (cfr. ex multis Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842 – 01; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01), locuzione che impone la verifica di 2 elementi univoci circa la rappresentazione previa, seppur di massima, delle singole condotte via via commesse nell’arco temporale in cui si sviluppa il disegno criminoso. Tale verifica costituisce un accertamento in fatto che in sede di legittimità può essere oggetto di sindacato entro limiti ben definiti.
3. Il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del fatto che la ricettazione di carte d’identità oggetto della sentenza della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 15/04/2016 è stata accertata il 18/11/2014 poco prima dell’assunzione da parte di MA EO della qualità di amministratore unico della ENDEAVOUR, società con la quale ha commesso i reati di truffa e bancarotta portati a termine a mezzo dell’ottenimento di titoli di efficienza energetica e oggetto della sentenza della sentenza della Corte di appello di Milano in data 19/06/2024; e, secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del fatto che rispetto a tali più gravi condotte era essenziale avere disponibilità di documentazione falsa e quindi di carte di identità ricettate al pari di quelle oggetto della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 15/04/2016. Tuttavia tali doglianze propongono un’alternativa valutazione in fatto che il ricorrente ritiene più plausibile senza tuttavia evidenziare alcuna specifica omissione nella motivazione, né alcuna censurabile frattura nel percorso logico seguito dal provvedimento impugnato. La motivazione dell’ordinanza esamina già specificamente i profili dedotti nel ricorso ed esclude la prova della preordinazione delle condotte oggetto delle due sentenze sulla base della data in cui viene accertata la ricettazione delle carte di identità (il 30 luglio 2014), antecedente di tre anni rispetto alla prima truffa accertata, nonché sulla base del fatto che certamente non vi è identità tra i documenti ricettati e sequestrati nel 2014 e quelli utilizzati successivamente per le truffe. Il ricorso critica questa ricostruzione ma ne propone una alternativa e ipotetica, che si fonda sull’assunto che i documenti ricettati sequestrati nel procedimento definito dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 15/04/2016 fossero stati reperiti nella prospettiva di avviare le condotte successive, che da quanto accertato risultano concretamente eseguite diversi anni dopo. Tuttavia, come si è ricordato, tale apprezzamento non può fondare una censura né di violazione di legge né di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, poichè «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203- 01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).
4. Il ricorso deve essere quindi rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/01/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4