Sentenza 14 novembre 2018
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 76, comma 3, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, è legittimo il provvedimento del questore che preveda solo il divieto di fare ritorno in un determinato territorio comunale e non l'ordine di rientro nel luogo di residenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2018, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2018 |
Testo completo
00460-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO Presidente - Sent. n. sez. 1304/2018 -UP 14/11/2018 MARCO VANNUCCI R.G.N. 33579/2018 DOMENICO FIORDALISI MICHELE BIANCHI "Relatore GIACOMO ROCCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di: SL RC nato a [...]( ROMANIA) il 07/06/1972 avverso la sentenza del 28/06/2018 del TRIBUNALE di VICENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. тв y h s RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 28.6.2018 il Tribunale di Vicenza ha assolto LO IR dal reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lvo n. 159/2011 perché il fatto non sussiste. Il Tribunale ha assolto dalla contravvenzione ascritta, relativa alla inottemperanza al divieto del Questore di fare ritorno in Vicenza, sul rilievo della illegittimità dell'atto amministrativo che si era limitato a vietare il ritorno a Vicenza, senza ordine ( foglio di via obbligatorio) di tornare nel luogo di residenza.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, denunciando violazione di legge, sul rilievo che la normativa non richiede che il divieto di tornare sia unito all'ordine di rientrare nel comune di residenza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, ma va rilevato, d'ufficio, il decorso del termine ordinario di prescrizione ancor prima della sentenza di primo grado, che dunque va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. либ 1. E' consolidato l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale l'assenza dell'ordine di rientro nel comune di residenza non incide sulla validità del provvedimento del Questore che vieta il ritorno in un determinato territorio comunale ( Sez. 1, 26/03/2013, Varga, Rv. 256482; Sez. 1, 08/11/2012, Rapisarda, Rv. 253966; Sez. 1, 07/06/2012, Gamba, Rv. 253069; Sez. 1, 12/12/2013, Florian, Rv. 259018; Sez. 1, 14/12/2012, Mihai, Rv. 254802 ). La sentenza impugnata, con argomentata motivazione, ha ritenuto l'ordine di rimpatrio nel comune di residenza requisito di legittimità dell'atto amministrativo presupposto della fattispecie penale;
inoltre, tale profilo di invalidità renderebbe l'atto amministrativo disapplicabile dal giudice penale, cui è devoluta la cognizione sulla fattispecie penale della inottemperanza al divieto di fare ritorno nel comune dal quale il soggetto è stato allontanato. Il Collegio osserva che il ricordato orientamento giurisprudenziale ritiene, da una parte, che l'ordine di rimpatrio nel comune di residenza non sia elemento necessario dell'atto amministrativo e quindi requisito di legittimità del divieto di fare ritorno nel comune da dove il soggetto è allontanato, e, dall'altra, che 2 comunque, al giudice penale sia inibito, nel caso in esame, il sindacato sulla legittimità dell'atto amministrativo, non essendovi lesione di diritti soggettivi. L'art. 2 d.lvo n. 159/2011 disciplina il potere del Questore di ordinare il rimpatrio nel comune di residenza e di vietare il ritorno nel comune dal quale il soggetto viene allontanato, prevedendo come requisiti il pericolo per la sicurezza pubblica e il trovarsi in comune diverso da quello di residenza. L'ordine di rimpatrio costituisce un ulteriore contenuto, rispetto al divieto. di ritorno, dell'atto amministrativo, ma non viene configurato come presupposto di legittimità del divieto di ritorno. Né la previsione della facoltà per il Questore di ordine il rimpatrio nel comune di residenza è funzionale a un diritto soggettivo del destinatario dell'atto amministrativo, la cui sfera di libertà di movimento viene, invece, ulteriormente limitata dall'ordine di ritornare nel comune di residenza. Il Collegio, dunque, dà continuità all'insegnamento secondo il quale l'ordine di rimpatrio non costituisce presupposto di legittimità dell'atto amministrativo la cui inottemperanza integra la fattispecie di cui all'art. 76, comma 3, d.lvo n. 159/2011. 2. Si deve peraltro rilevare che il reato, commesso nelle date del 3 e6 gennaio 2014, si è prescritto, per decorso del termine ordinario di anni quattro, ancor prima del decreto di citazione a giudizio, primo atto interruttivo del corso della prescrizione, emesso dal Procuratore della Repubblica in data 5.3.2018. Va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata per il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 14.11.2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele BianchiMuchele forced Adriano Iasillo ShianoLasillo DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA