Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Tribunale, in composizione monocratica, dispone il rinvio dell'udienza dibattimentale, per omessa citazione della persona offesa, mandando al Pubblico Ministero esclusivamente per la rinnovazione della citazione a giudizio, considerato che, ancorché non sia stata disposta la restituzione degli atti, l'ordine impartito al P.M. di procedere a tale rinnovazione è estraneo al sistema e determina una situazione di stallo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2006, n. 39099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39099 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/11/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1327
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 23533/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. in proc. pen. a carico di:
Chen Jianyong, n. in Cina il 25 ottobre 1976;
Wu Changli, n. in Cina il 30 novembre 1976;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Prato depositata il 28 aprile 2006;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello;
lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza con la quale il tribunale, nel disporre il rinvio del dibattimento per omessa citazione delle persone offese, ne ha disposto la citazione a cura del pubblico ministero. Sostiene che il provvedimento è abnorme, perché, a norma dell'art. 143 disp. att. c.p.p., la rinnovazione della citazione al giudice, e la nullità per omessa citazione della persona offesa non è deducibile dall'imputato. Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che "la mancata citazione a giudizio della parte offesa costituisce, per espressa previsione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e dell'art. 180 c.p.p. una nullità di ordine generale e a regime intermedio, rilevabile di ufficio e deducibile nel giudizio di primo grado fino alla deliberazione della relativa sentenza" (Cass., sez. VI, 19 gennaio 1993, Pizziconi, m. 193690). Nè rileva nel caso in esame che tale nullità non possa essere dedotta dall'imputato per mancanza d'interesse (Cass., sez. VI, 10 aprile 2003, Rossi, m. 226512, Cass., sez. VI, 11 marzo 2005, Delle Monache, m. 231193), perché essa è stata implicitamente dichiarata dal giudice.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, peraltro, nel caso in cui in un giudizio a seguito di citazione diretta innanzi al tribunale in composizione monocratica occorra procedere a rinnovazione della citazione, il provvedimento del giudice del dibattimento che ordini la restituzione degli atti al p.m. perché proceda a tale rinnovazione costituisce un provvedimento abnorme - come tale autonomamente impugnabile per cassazione - in quanto non solo attributivo al p.m. di una competenza funzionale spettante invece al tribunale ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p., ma altresì produttivo di una anomala regressione del procedimento alla fase anteriore (Cass. sez. un., 18 giugno 1993 Garonzi, m. 194061, Cass., sez. un., 29 maggio 2002, Manca, m. 221999). Tuttavia nel caso in esame il giudice monocratico non ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, ma s'è limitato a disporre il rinvio dell'udienza, mandando al pubblico ministero solo la rinnovazione della citazione. E ciò nondimeno deve ritenersi che il provvedimento sia abnorme, perché non si tratta qui della citazione dei testimoni, bensì della rinnovazione della citazione a giudizio. E l'ordine impartito al pubblico ministero di procedere alla rinnovazione è estraneo al sistema e determina una situazione di stallo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Atti al Tribunale di Prato.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2006.