Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/07/2001, n. 9750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9750 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
E A N L O I L Z E A D R " 9 T 7 1 S . I T 3 G R . E A N ' R L 7 L 8 A REPUBBLICA ITALIANA E 9 D 1 D - E I 5 - T S SEZIO 50/0 1 3 N 97507 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N E E E S S G E I G " LA CORTE SUPREMA DIC, E A Oggetto L 藤 OPPOSIZIONE A * ORDINANZA/INGIUNZIONE AUTOVELOX Composta dagli Ill.mi St r Magistrati: R.G.N. 13556/99 - Presidente REALE Dott. Pasquale Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Cron.22353 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato Ud. 09/04/2001 SALME' Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio sul ricorso proposto da: dal Sig. TI RR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti L.. 3000 18 LUG. 2001 IL CANCELLIER GIACOMO PUCCINI 9, presso l'avvocato LUCCHESI A. rappresentato e difeso dall'avvocato GRASSI ALDO, in unione a se stesso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI FORLI'; - intimata avversO la sentenza n. 478/98 del Pretore di RIMINI, depositata il 29/04/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1006 udienza del 09/04/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Grassi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza 31.3.1998 il Pretore di Rimini rigettò la opposizione proposta da SA OR avversO la ordinanza 21.7.1993 del Prefetto di Forlì, che gli ave- va ingiunto di pagare la sanzione amministrativa di L. 450.000, per violazione dell'art. 103 comma IX' о c.strad., per eccesso di velocità, rilevato da autove- lox in dotazione dei VV.UU. di Rimini il 14.4.1989, al- le ore 10,12 e relativo alla autovettura di sua pro- prietà. Aveva dedotto l'opponente la illegittimità del provvedimento sanzionatorio, per la mancata immediata contestazione della contravvenzione, ai sensi dell'art. 140 del previgente codice stradale, dal momento che la fotografia scattata evidenziava la as- senza del traffico;
per la inaffidabilità delle rileva- zioni dell'autovelox e il rilevante intervallo tempora- le tra la infrazione e la notifica del verbale che ave- va reso impossibile la identificazione del conducente e 2 l'esercizio del regresso nei suoi confronti. La opposizione era stata resistita dalla Prefettura di Forlì. Con la citata sentenza il pretore ritenne che la TIcontestazione differita fosse sufficiente essendo as- sai verosimile" che la eccessiva velocità dell'auto nel centro abitato (77Km/h) avesse impedito l'arresto del superate dalla mezzo e giudicò generiche e comunque testimoniale espletata le doglianze in ordine al prova funzionamento dell'autovelox. Ha proposto ricorso per cassazione con due motivi SA OR;
non ha presentato difese la Prefettura di Forlì cui il ricorso è stato notificato. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 14 L. 689/12981, 200 comma I° c.strad. e 384 del relativo regolamento esecutivo;
B nonché la mancanza di motivazio- ne. Lamenta che sia stata omessa da parte degli organi accertatori la specificazione delle ragioni della im- possibilità della contestazione immediata e che dal sommario processo verbale di contestazione risultava la presenza di tre agenti, sufficiente in astratto per or- ganizzare il fermo dei veicoli, ma in concreto inidonea tanto da renderla impossibile, in violazione dell'art. 3 1° comma c.strad.. Peraltro l'apparecchiatura 201 "Velomatic AX 103", utilizzata nel caso di specie, era dotata di display, che consentiva la immediata visua- lizzazione della velocità, tanto da porre in grado gli agenti di verificare immediatamente la velocità e di procedere alla contestazione, impedita dalla mancata organizzazione del servizio idoneo al fermo del veico- lo, а fronte della quale si assume essere irrilevante la notifica del processo verbale di accertamento ed er- rata la mancata ammissione dei mezzi istruttori, ri- chiesti per provare la illegittimità. Con il secondo mezzo, articolato sotto più profili, si denunziano, sotto una unitaria prospettazione, erro- res in procedendo e precisamente: a) la omessa o insuf- ficiente motivazione in ordine alla assenza di un auto- nomo atto di accertamento dell'illecito, giacché il processo verbale, alla stregua di quanto era desumibile dal suo tenore, era stato redatto in ufficio, con la کچ semplice lettura della fotografia e non attraverso il controllo personale degli agenti accertatori;
b) la omessa o insufficiente motivazione su punti prospettati con la opposizione, afferenti alla prova del fatto;
c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 VI° comma L.689/1981, in relazione al fatto che il pretore aveva omesso di effettuare la indagine sulle questioni 4 sollevate in diverse fasi del processo e di accogliere le richieste istruttorie formulate;
d) la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 C.II° reg. esec. c.strad., per essere stato l'autovelox inidoneo al- l'uso, in considerazione della mancanza della specifica approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici;
e) la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 C.XII ° L. 689/1981, in relazione alla mancata indicazione nel processo verbale del collaudo dell'apparecchio rileva- tore della velocità, prima dell'uso, della causa del mancato fermo, della direzione del veicolo, del numero di quelli fermati e sanzionati, dello schizzo planime- trico volto ad accertare lo spazio esistente per il fermo immediato e di altri elementi;
f) - erroneamente contrassegnato con la lett.h - la violazione e falsa applicazione dell'art. 196 c.
1-4 c.strad., non essendo stati forniti gli elementi utili ad individuare il con- ducente, verso cui esercitare il regresso;
g) - erro- la violazione neamente contrassegnato con la lett.i e falsa applicazione degli artt. 10,11,23 c.XI° L. 689/1981, in relazione alla mancata specificazione delle ragioni per le quali era stata confermata la mi- sura della sanzione prevista dall'organo accertatore, anziché essere applicata quella minima. Il ricorrente ha poi eccepito la incostituzionalità 5 dell'art. 18 commi 1 e 2 L.689/1981, in relazione al- l'art. 24 Cost., in quanto il mancato fermo del veico- lo, impedendo la identificazione del conducente, non avrebbe consentito al proprietario la opportuna difesa. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte in- fondato. Con la opposizione avverso la ordinanza - ingiun- zione SA OR lamentò la mancata contestazione immediata della infrazione, deducendone la possibilità, perché la foto scattata dallo strumento rilevatore ave- va evidenziato l'assenza di traffico;
la inefficacia probatoria dell' "autovelox", per la sua inaffidabili- tà; il consistente intervallo tra la data della infra- zione e quella della notifica del verbale di contesta- zione, che avrebbe reso impossibile la identificazione del conducente contravventore, impedendo l'azione di regresso prevista dall'art. 6 L. 689/1981. Tali motivi di doglianza non sono stati riproposti con il primo mezzo di gravame, essendosi con esso de- dotta, in luogo della mancata contestazione immediata, la omessa indicazione delle ragioni che l'hanno impedi- ta;
ragioni, peraltro, che lo stesso ricorrente ammette essere state esplicitate nel sommario processo verbale, in cui si è fatto riferimento alle caratteristiche am- bientali che non "consentivano di intimare l'alt e con- 6 seguentemente di fare accostare il conducente in zona idonea ad evitare intralcio e pericolo per la circola- zione". E la circostanza che l'autovettura procedesse nel centro urbano, a velocità elevata - 77 Km/h come la sentenza impugnata ha, sulla scorta di quel verbale, incontestatamente accertato (manca sul punto qualunque doglianza), rende quella verbalizzazione congrua allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa e a conformare la condotta degli agenti accertatori al disposto degli artt. 140 codice della strada e 606 re- golamento di esecuzione, in vigore all'epoca della in- frazione (T.U. di cui al D. P.R. 343/1959 e D. P. R. 420/1959), di tenore sostanzialmente uguale a quello dei corrispondenti artt. 200 e 384 del vigente codice stradale e del relativo regolamento, dal ricorrente im- propriamente invocati. Né sono sindacabili le modalità di organizzazione del servizio- che il ricorrente non nega che in concre- to sia stato allestito esse rientrando nella discre- amministrativa (Cass. 2494/2001), mentre ilzionalità sindacato, invece consentito (Cass. 4010/2000; impossibilità della 12330/1999), sulle ragioni della contestazione immediata, non risulta essere stato nella specie sollecitato dinanzi al giudice di merito, come più sopra rilevato, al di là del fatto che la mancata 7 articolazione nel ricorso dei mezzi di prova, la cui ammissione si assume essere stata vanamente richiesta, non consente di valutarne la decisività, ai fini della verifica di fondatezza della doglianza. Quanto al secondo motivo, la sua complessa artico- lazione prospetta questioni in larga parte mai prima dedotte, così quelle di cui ai punti a), d), f), g); ovvero infondate, come quella di cui al punto b), atte- SO che la sentenza impugnata ha sufficientemente moti- vato sui punti dedotti con la opposizione, riferiti ai fatti della mancata contestazione immediata e della presunta inaffidabilità dello strumento rilevatore del- la velocità; ed e), con cui è stata censurata la omis- sione nel processo verbale di contestazione di dati non segnalati con la opposizione ovvero lamenta, ma senza fondamento, per quanto più sopra rilevato, la omessa specificazione delle ragioni del mancato fermo del vei- colo;
0 infine inammissibili, come quella di cui al punto c), in ordine al quale la doglianza della mancata indagine istruttoria è del tutto generica, mancando i dati sui quali avrebbe dovuto cadere e gli specifici mezzi con cui avrebbe dovuto essere compiuta. Quanto, infine, alla eccezione di incostituzionali- tà dell'art. 18, commi 1 e 2, L. 689/1981, il sospetto sollevato in ordine alla violazione dell'art. 24 Cost. 8 risulta del tutto incomprensibile, nel momento in cui viene fondato sul mancato. fermo del veicolo, tale con- dotta omissiva dovendo essere riferita a norme del CO- dice stradale e non alla richiamata legge sulla depena- lizzazione. Peraltro il dubbio risulta prospettato con riguardo alla impossibilita per il proprietario, conse- guente alla mancata identificazione del conducente, di poter esercitare il diritto di difesa, che invece è as- sicurato dal controllo costante a lui consentito del- l'uso del mezzo, in relazione alla possibilità di com- piere in ogni momento quella individuazione. Il ricorso va dunque respinto e nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di difese di controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 9.4.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Pasquale Reale Donato Plenteda рум M y NO E SUPREMA DI CASSY fo 18106. 2009 S H C U (S 9