Sentenza 13 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali, è legittima la notifica del verbale di accertamento all'imputato quale datore di lavoro presso la sede della società nelle mani del responsabile della produzione, atteso che, vertendosi in materia di illecito penale, non si applica il regime delle notificazioni previsto per i soli illeciti di natura amministrativa dalla L. n. 689 del 1981.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2006, n. 20753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20753 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 13/01/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 50
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 24150/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO NO, n. a Ravenna il 21/02/1956;
avverso la sentenza 07/02/2005 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. FIALE Aldo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7.2.2005 la Corte di Appello di Napoli - in parziale riforma della sentenza 23.10.2002 del Tribunale monocratico di Avellino - ribadiva l'affermazione della penale responsabilità penale di GO NO in ordine al reato di cui:
- alla L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2 (poiché, quale legale rappresentante della s.r.l. "Ocevi Sud", ometteva di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nei mesi da gennaio a dicembre del 1997);
e, essendo stato condannato l'imputato, con le riconosciute circostanze attenuanti genetiche, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa, convettiva la parte detentiva di detta pena nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 6.971,00 di multa, revocando il concesso beneficio della sospensione condizionale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'GO, il quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione: - la mancata dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale, per carenza di notificazione ad esso imputato, nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, dell'accertamento dell'omissione contributiva, risultando notificato il verbale di contestazione esclusivamente alla società, quale obbligata in solido;
- la mancata dichiarazione di non punibilità per l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali entro il termine di tre mesi dalla notifica (mai eseguita nei suoi confronti) dell'accertamento della violazione;
- l'incongrua valutazione dell'elemento soggettivo del reato, con mancato riconoscimento dell'esimente della forza maggiore in una situazione di oggettiva impossibilità di adempiere al sollecito versamento dovuta alla ritardata corresponsione, da parte del Ministero dell'industria, dei contributi economici previsti dalla L. n. 219 del 1981;
- l'illegittimo diniego di circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno di cui all'art. 62 c.p., n.
6. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Ai sensi della L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, comma 1 bis, (modificato dal D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211), "il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
L'omesso versamento all'I.N.P.S. delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti è reato omissivo istantaneo, che si consuma al momento in cui scade il termine mensile utile per il versamento da parte del datore di lavoro (vedi Cass., Sez. 3^: 11.7.2003, n. 29275;
14.3.1992, n. 2697 e 28.1.1991, n. 5315).
La previsione di un termine ulteriore per la regolarizzazione delle pendenze, con l'effetto, nell'ipotesi che venga effettuato il versamento, dell'estinzione dell'illecito, costituisce una causa estintiva del reato (Cass., Sez. 3^, 27.6.1992, n. 7578) e ciò è comprovato dal fatto che, durante il termine di cui al comma 1 bis, "il corso della prescrizione rimane sospeso" (art. 1 quater) e, anche dopo il versamento di cui al comma 1 bis, la denuncia di reato deve essere "presentata o trasmessa senza ritardo" (art. 1 ter). Legittimamente, pertanto, la Corte di merito ha affermato che, vertendosi in tema di illecito penale, non è applicabile il regime delle notificazioni disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, relativo ai soli illeciti di natura amministrativa (questa Corte, al riguardo ha pure affermato che, trattandosi di fattispecie penale, non si richiede che la contestazione provenga direttamente dall'I.N.P.S., come per le violazioni amministrative, ma piuttosto da tutti gli organi di polizia giudiziaria, ex art. 55 c.p.p.: vedi Cass., Sez. 3^: 19.11.2003, n. 44183 e 212.2003, a 8564). Nella specie, pertanto, rituale deve ritenersi l'avvenuta notifica del verbale di accertamento - in data 8.4.1998 - all'imputato, quale "datore di lavoro", presso la sede della società (luogo in cui l'imputato stesso esercitava abitualmente l'attività lavorativa di amministratore), nelle mani del responsabile aziendale della produzione, e cioè secondo le forme previste dall'art. 157 c.p.p., comma 1. Il versamento successivo delle ritenute non è intervenuto entro il termine di tre mesi da tale notifica, in quanto le stesse risultano rispettivamente corrisposte, in tre rate, il 2 giugno, il 25 giugno ed il 25 ottobre 1999.
Non può ritenersi operante, conseguentemente, la causa di non punibilità prevista dalla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis, come modificata dal D.Lgs. n. 211 del 1994. 2. Il reato in esame non richiede il dolo specifico, ma soltanto il dolo generico, esaurendosi con la coscienza e volontà dell'omissione o della tardività del versamento delle ritenute (vedi, da ultimo, Cass., Sez. 3^, 52.2003, n. 5416). La prospettata carenza di mezzi finanziari, da cui sarebbe derivata l'impossibilità materiale di versare i contributi assistenziali e previdenziali effettivamente dovuti, non influisce in alcun modo sulla struttura oggettiva del reato contestato.
Questa Corte Suprema, in proposito, ha già avuto occasione di rilevare che, secondo il sistema previdenziale ed assistenziale vigente nel nostro ordinamento, il lavoratore subordinato ha un diritto alla "posizione previdenziale", che è sostanzialmente collegata alla durata del proprio rapporto di lavoro e che non è derogabile per ragioni contingenti, sicché le eventuali difficoltà economiche del datore di lavoro non possono comunque giustificarne gli inadempimenti (vedi Cass., Sez. 3^: 22.1.2003, n. 3042, P.M. in proc. Falcicchio;
20.9.2001, n. 33945, Castelletti;
20.11.1999, n. 11962, Rigoni;
26.3.1999, n. 4012, ric. Salmistraro).
3. Le attenuanti generiche sono state riconosciute, mentre l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, invocata sotto il profilo dell'integrale risarcimento del danno, legittimamente è stata denegata in quanto la certificazione (in data 29.3.2001) prodotta dall'imputato al dibattimento di primo grado attesta soltanto che gli importi tardivamente versati (ma comunque anteriormente all'emissione del decreto di citazione a giudizio) "coprono interamente la trattenuta operata a carico dei lavoratori dipendenti", mentre non contiene alcun riferimento alle somme dovute per gli oneri accessori e le relative sanzioni.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006