Sentenza 30 settembre 1998
Massime • 1
Non sono abnormi il decreto del presidente della corte d'appello che autorizzi il presidente di sezione della medesima corte ad astenersi limitatamente a uno solo tra più imputati nel medesimo procedimento, precisando che la posizione di tale imputato "formerà oggetto di stralcio", e la successiva ordinanza della corte che disponga, conseguentemente, lo stralcio. Infatti, da un lato un'astensione parziale non è preclusa da alcuna norma, ma costituisce statuizione obbligata dell'organo decidente, poiché l'accoglimento della istanza di astensione non può che essere riferita alla prospettata causa di incompatibilità, nei suoi limiti soggettivo e oggettivo, senza la possibilità di prendere in esame "ex officio" situazioni diverse da quella denunciata; dall'altro deve ritenersi che l'inciso "la cui posizione formerà oggetto di stralcio" contenuta nel decreto non integri il provvedimento di separazione ex art. 18 c.p.p. e che costituisca un semplice suggerimento del rimedio utile, per un verso, a realizzare gli effetti dell'astensione nei limiti autorizzati e, per altro verso, a consentire la prosecuzione del processo in ordine alle altre posizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/1998, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 30 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 30.9.1998
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 2823
3. " IN AT " REGISTRO GENERALE
4. " LA IL " N. 2872/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da ND AT, RI IS e GI ZI;
avverso il decreto del Presidente della Corte di appello di Catania in data 5 gennaio 1998 e l'ordinanza della Corte di appello di Catania in data 5 gennaio 1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. M. Fraticelli che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi con ogni altra conseguenza di legge;
Osserva in
Fatto e diritto
Con decreto emesso in data 5.1.1998 e depositato il 7.1.1998 il Presidente della Corte di appello di Catania - sulla istanza ex art. 36, 3^ c.p.p. del Presidente della prima sezione penale della medesima Corte, che, nel procedimento penale a carico di RE DÒ, NI TO, ZI IA, IN AL, suo compagno di studi, da profonda amicizia - accoglieva la dichiarazione di astensione del dr. Giuseppe Torresi, limitatamente all'imputato AL IN, la cui posizione - aggiungeva il provvedimento - "formerà oggetto di stralcio".
Con successiva ordinanza la Corte di appello di Catania, a seguito dell'autorizzata astensione del Presidente del collegio giudicante, disponeva "la separazione del giudizio nei confronti di SI SA e AL IN rinviando i relativi processi a nuovo ruolo" e dando atto che SA SI risultava impedito a comparire e che non era necessario mantenere la riunione alle altre delle posizione del AL.
Con altro provvedimento la medesima Corte, dato atto che il Presidente del collegio si era astenuto limitatamente al AL e non aveva ritenuto di astenersi nei confronti di altri imputati, ribadiva che non era strettamente necessario procedere alla trattazione unitaria del processo, così come non era necessario ordinare una ulteriore separazione, e disponeva, perciò, procedersi oltre nel dibattimento confermando la propria precedente ordinanza. Avverso il decreto del Presidente della Corte di appello di Catania e la ordinanza della prima sezione penale della medesima Corte, relativa alla separazione della posizione dell'imputato AL, hanno proposto ricorso per cassazione gli altri imputati DÒ, IA e TO, i quali denunciano la abnormità di entrambi gli impugnati provvedimenti e ne chiedono, perciò, declaratoria di nullità per i seguenti motivi:
1. violazione ed erronea applicazione dell'art. 36, 1^ comma, lett. h), c.p.p., non essendo consentito l'accoglimento di istanza di astensione limitatamente alla posizione di un singolo imputato e non potendosi disporre, ad opera dell'organo competente a decidere ex art. 36, 4^ comma, c.p.p., la separazione della posizione dell'imputato, che ha dato luogo all'astensione, quale atto conseguenziale ai sensi dell'art. 42, 2^ comma, stesso codice;
2. violazione ed erronea applicazione dell'art. 18 c.p.p., che, nelle ipotesi per le quali prevede la separazione dei processi, non include quella considerata dalla Corte di appello di Catania di astensione cd. parziale.
I ricorsi, giusta richiesta del P.G. presso questa Corte suprema, debbono essere dichiarati inammissibili, in quanto avverso entrambi i provvedimenti censurati l'ordinamento non prevede alcun mezzo di impugnazione.
In ordine al primo dei provvedimenti, riguardante il decreto con il quale è stata accolta la richiesta di astensione del presidente del collegio giudicante, occorre, innanzitutto, rilevare che il medesimo è sottratto ad autonoma impugnabilità.
La "ratio" di assicurare il valore della imparzialità del giudice, comune agli istituti della astensione e della ricusazione, non ne comporta anche la unitarietà di disciplina, data la diversa loro natura giuridica ed il diverso sviluppo dei relativi procedimenti.
Mentre il procedimento di ricusazione, infatti, assume a tutti gli effetti le caratteristiche del procedimento incidentale di natura giurisdizionale - diretto a verificare le condizioni di regolarità di un determinato rapporto processuale mediante la iniziativa delle parti legittimate a chiedere la rimozione del giudice sospetto, in procedimento camerale ex art. 127 c.p.p., nel quale la decisione spetta al giudice collegiale superiore a quello che viene ricusato - la procedura semplificata prevista per l'astensione, rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quella del previgente codice di procedura penale del 1930, si caratterizza per l'assenza di particolari formalità, in quanto la decisione sulla istanza è adottata con decreto "de plano" (art. 36, 3^ comma, c.p.p.), al di fuori di ogni ipotesi di contraddittorio tra le parti del processo principale e senza che nemmeno debba essere sentito il giudice che ha dichiarato di astenersi, al quale dovrà essere soltanto comunicata la decisione assunta, affinché possa continuare ad esercitare le sue funzioni nel processo o debba, invece, astenersene per essere stato sostituito.
Quello che si instaura tra il giudice astenutosi e l'organo decidente sulla relativa istanza costituisce - secondo quanto espressamente indica la Relazione ministeriale al codice di rito penale, in adesione ad analoga conclusione cui perviene la dottrina - rapporto giuridico di carattere interno all'ufficio giudicante, di natura amministrativa e non giurisdizionale e sul quale le parti del procedimento penale non sono chiamate ad interferire. Pertanto, mentre è indubbia la ricorribilità in cassazione della ordinanza che stabilisce sulla ricusazione, diverso è il profilo della impugnazione del decreto presidenziale che decide sulla dichiarazione di astensione, sottratto al ricorso per cassazione e ad ogni altro mezzo di gravame in virtù del principio della tassatività ex art. 568 c.p.p.; per la inapplicabilità della regola della impugnabilità ricavata dall'art. 127 c.p.p.; per il carattere ordinatorio e non giurisdizionale del provvedimento, i cui effetti restano limitati nell'ambito dell'ufficio per assolvere ad una funzione definita in dottrina di "profilassi giuridica", nel senso di conservare il prestigio e la fiducia della pubblica opinione nella corretta amministrazione della giustizia tutte le volte in cui si insinui il sospetto che il giudice possa non essere imparziale ovvero apparire tale.
Nè tale disciplina di inoppugnabilità del decreto, che decide sulla astensione, ovvero di carattere semplificato ed informale della relativa procedura, presenta profili di contrasto con primari principi costituzionali.
Questa Suprema Corte, a riguardo, non solo ha escluso ogni contrasto con l'art. 3 Cost., in base alla considerazione che la diversa natura dei procedimenti di astensione e di ricusazione giustifica la diversa disciplina ed il distinto regime di impugnabilità del provvedimento conclusivo (Cass. pen., Sez. III, 23 dicembre 1996, n. 3438, ric. Montini Trotti, m. CED 207.02 6); ma ha stabilito pure che le previste definitività ed insindacabilità del provvedimento presidenziale sulla dichiarazione di astensione non violano l'art. 24, 2^ comma, Cost., sotto il profilo della limitazione del diritto di difesa (Cass. pen., Sez. VI, 7 luglio 1998, n. 776, ric. Berlusconi), giacché - data la funzione preventiva cui assolve l'istituto della astensione e della quale è espressione la norma all'art. 39 c.p.p., che demanda alla personale, spontanea ed obbligatoria iniziativa del giudice la rimozione di cause di incompatibilità - nel caso di accoglimento della dichiarazione di astensione nessun pregiudizio può derivare alle parti della inoppugnabilità del provvedimento, risultandone assicurate, con la integrità ed il prestigio della giurisdizione, la imparzialità e la indipendenza del giudice;
nel caso in cui, invece, la dichiarazione di astensione non viene accolta, non per ciò deriva il pregiudizio di una minorata difesa a fronte di una situazione di sospetto di parzialità, non essendo impedito, relativamente alla medesima causa di incompatibilità prospettata con l'astensione, di provocarne un successivo esame a seguito di istanza di ricusazione non preclusa, in procedimento formale ex art. 127 c.p.p., nel rispetto del principio del contraddittorio e del pieno diritto di difesa.
Assumono, tuttavia, i ricorrenti che, nel caso particolare, non si tratta di una ipotesi di impugnazione inammissibile di un decreto ex art. 36, 3^ comma, c.p.p., ma di impugnazione di provvedimento abnorme, non potendosi configurare la ammissibilità di una astensione che non rifletta, nel suo complesso, il procedimento penale nell'ambito del quale la rilevata causa di incompatibilità del giudice si verifica e non rientrando nei poteri dell'organo decidente ex art. 36, 4^ comma, stesso codice di disporre, quale atto conseguenziale di accoglimento di astensione cd. parziale, la separazione della posizione concernente la parte, cui l'astensione stessa è stata riferita.
Anche nella suddetta prospettazione la impugnazione deve intendersi inammissibile, non potendosi inquadrare nel catalogo della cd. abnormità il provvedimento del Presidente della Corte di appello di Catania, emesso in data 5.1.1998 e depositato il 7.1.1998. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. Un., 21 luglio 1997, c.c. 9 luglio 1997, ric. Quarantelli, ex plurimis), devono considerarsi abnormi i provvedimenti del giudice inficiati da anomalie genetiche o funzionali tali che ne impediscono l'inquadramento negli schemi normativi tipici e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale;
ma dette anomalie, in siffatto grado, assolutamente non si riscontrano nell'impugnato decreto.
Infatti, quanto alla denunciata inammissibilità di una astensione cd. parziale (quella, cioè, che in un processo con pluralità di imputati e di distinte imputazioni rifletta la condizione di incompatibilità del giudice nei confronti di uno o alcuni di essi ovvero di una o alcune imputazioni), occorre considerare che essa non solo non è preclusa da alcuna norma, ma costituisce statuizione obbligata dell'organo decidente, poiché l'accoglimento della istanza di astensione (allo stesso modo di quella di ricusazione) non può che essere riferita alla prospettata causa di incompatibilità, nei suoi limiti oggettivo e soggettivo, senza la possibilità per l'organo decidente di prendere in esame "ex officio" situazioni diverse da quella dichiarata (o denunciata). Quanto, poi, all'altro profilo di dedotta abnormità del decreto (quello, cioè, dell'assoluta carenza di potere ex art. 36, 4^ comma, c.p.p. dell'organo decidente di disporre la separazione dei processi)
devesi ritenere che, nella specie, l'inciso "la cui posizione formerà oggetto di stralcio" non veniva ad integrare il provvedimento di separazione ex art. 18 c.p.p. e non poteva produrne gli effetti, costituendo esso, quale espressione del dovere istituzionale di collaborazione tra uffici diversi in procedimento di natura amministrativa, semplice suggerimento del rimedio utile, per un verso, a realizzare gli effetti dell'astensione nei limiti autorizzati e, per altro verso, a consentire la prosecuzione del processo in ordine alle altre posizioni, non investite dal sospetto di parzialità della decisione.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità anche il provvedimento che dispone la riunione o la separazione dei processi è sottratto alla autonoma impugnabilità, onde è inammissibile anche il ricorso avente ad oggetto la ordinanza del giudice collegiale di separazione della posizione riguardante IN AL da quella degli altri imputati.
Nè la impugnazione può ritenersi consentita, anche per la suddetta ordinanza, in considerazione della dedotta sua abnormità per avere la Corte di appello provveduto al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 18 c.p.p.. La norma in questione, infatti, attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale di disporre la separazione, ove ne sussistano opportunità e convenienza e ciò sia utile ai fini della speditezza del processo (art. 18, 2^ comma, c.p.p.), per cui il fatto eventuale che la corte di merito abbia provveduto senza l'accordo delle parti non colloca, di certo, il provvedimento impugnato al di fuori del sistema;
ma, al più, potrebbe sostanziare una ipotesi di nullità, non denunciabile con il proposto ricorso per cassazione. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido alle spese del procedimento e di ciascuno al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, determinata nella misura equa e proporzionata del minimo.
P.T.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché al versamento ciascuno della somma di lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998