Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4744 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill.r igg Magistrat047 44 /03 SEZIONE PRIMA CIVILE Dott. Rosario Presidente R.G. N. 15203/00 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron. 10704 Rep.Dott. Ugo Consigliere VITRONE Dott. IA Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Ud. 02/12/02 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CA LB MA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato LAURA TRICERRI, rappresentata e difesa dall'avvocato MA CRISTINA SIMEONE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
SS NA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 30. presso l'avvocato GIAN GIACOMO TORNABUONI, che lo rappresenta e difende RAFFAELE GIOVENE, giusta unitamente all'avvocato 2002 delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
2221 -1- avverso la sentenza n. 11/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 15/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2002 dal Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI;
udito per il resistente 1'Avvocato Del Bufalo, per delega dell'Avvocato Tornabuoni, depositata in udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva del 24 - 29 settembre 1998 il Tribunale di La Spezia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra LE AS ed BA IA CA e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione dell' istruttoria per la definizione dei rapporti economici tra le parti. Proposto appello dalla CA, con sentenza del 5 marzo 1999 - 15 aprile 2000 la Corte di Appello di Genova ne dichiarava l' inammissibilità, in quanto l' impugnante si era limitata a prospettare la violazione da parte del primo giudice degli artt. 277 comma 2 c.p.c. e 4 comma 9 della legge n. 898 del 1970, nonchè degli artt. 183 e 184 c.p.c. per avere il giudice istruttore autorizzato l'attore nella prima udienza di trattazione, nella opposizione della convenuta, a precisare le conclusioni e rimesso la causa al collegio - senza contestualmente proporre censure nel merito. Osservava comunque che l' istruttore, autorizzando le parti all' udienza di trattazione a precisare le conclusioni, aveva correttamente applicato gli artt. 187 c.p.c. e 4 comma 9 della legge sul divorzio. Avverso tale sentenza la CA ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. Resiste con controricorso illustrato con memoria il AS. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disattesa l' eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, atteso che l' interesse ad impugnare, desumibile dall' utilità giuridica che dall' eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, è determinato dalla soccombenza anche parziale nel precedente grado, correlata agli effetti pregiudizievoli derivanti a detta parte dalle statuizioni contenute nella sentenza: conseguentemente la pronuncia della Corte di Appello di inammissibilità del gravame e di condanna dell' appellante al pagamento delle spese processuali valgono di per sè a configurare detto interesse ( v. per tutte, più di recente, Cass. 2002 n. 11778; 2002 n. 7342; 2002 n. 1902). Con il primo motivo di ricorso, denunciando insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, seguendo la tesi accolta dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 12541 del 1998 - secondo la quale l' appello fondato soltanto sulla doglianza di nullità del giudizio di primo grado, fuori dei casi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., è inammissibile per difetto di interesse e per non corrispondenza al modello legale di impugnazione - non ha tenuto conto che con tale soluzione le parti restano private di un grado di giurisdizione e che comunque il principio di conversione di un motivo di nullità in motivo di gravame, in detta pronuncia richiamato, non può porsi in contrasto, ma va armonizzato con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Si sostiene che tale coordinamento tra principi diversi può realizzarsi ritenendo che nell' ipotesi in cui vengano dedotte solo questioni di rito il giudice di appello deve limitarsi, eventualmente, a dichiarare la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado, mentre ove sia richiesta anche una pronuncia di merito è tenuto a pronunciare anche nel merito. 2 Il motivo è infondato. Correttamente invero la sentenza impugnata si è uniformata all' orientamento risalente di questa Suprema Corte confermato nella richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 12541 del 1998 e ribadito nelle successive sentenze a sezioni semplici n. 13195 del 1999, n. 11494 del 2000, n. 8633 del 2001, n. 10288 del 2001 secondo il quale deve considerarsi ammissibile l' impugnazione con la quale l' appellante si limiti a denunciare i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole soltanto se i vizi denunciati comporterebbero, ove sussistenti, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., mentre nelle ipotesi in cui i vizi dedotti non siano riconducibili ad uno dei casi tassativamente previsti in dette norme è necessario che l' appellante prospetti ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che in tali ipotesi l' appello fondato esclusivamente sulla deduzione di vizi di rito deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse e per mancata rispondenza al modello legale di impugnazione. Nè si ravvisano ragioni per sottoporre a revisione detto orientamento, atteso che le argomentazioni svolte nel motivo di ricorso prescindonc totalmente dalla considerazione della natura e della funzione propri del giudizio di appello, il quale cumula di regola dinanzi allo stesso معین giudice, secondo il principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, la fase rescindente e quella rescissoria, salvo che non ricorra una delle ipotesi legislativamente precostituite di limitazione dei poteri del giudice del gravame al solo iudicium rescindens, con obbligo di r missione della causa al primo giudice. 3 La conformazione dell' appello nel vigente sistema processuale secondo il modello devolutivo sostitutivo, con l' attribuzione al giudice del gravame del potere di rinnovare ed eventualmente sostituire il giudizio espresso dal primo giudice, salve le ipotesi eccezionali e tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., comporta che mentre in dette ipotesi, in cui il riscontro del motivo di invalidità esaurisce l'oggetto della cognizione riservata al giudice del gravame, la possibilità di eliminare la sentenza di primo grado vale ad integrare l' interesse della parte soccombente ad impugnare, così consentendo la limitazione dell' oggetto della censura ai vizi processuali, negli altri casi, in cui l'appello cumula in sè per precisa scelta legislativa il giudizio rescindente e quello rescissorio, è necessario, affinchè l' appello stesso possa svolgere la funzione sua propria, che la parte con l'atto di impugnazione riproponga le questioni che debbono formare oggetto del giudizio di merito e fornisca al giudice gli elementi necessari per l' emissione della pronuncia sostitutiva. In tali casi l'appello diretto a prospettare la sola questione di nullità è chiaramente non idoneo ad assicurare alla parte impugnante la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure (così S.U. 1998 n. 12541; S.U. 1995 n. 10389; Cass. 1995 n. 9105). E' infine appena il caso di ricordare che per consolidato orientamento giurisprudenziale il principio del doppio grado di giurisdizione non è assistito da garanzia costituzionale. 4 Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 277 comma 2 c.p.c., 4 comma 9 della legge n. 898 del 1970, 183 e 184 c.p.c., omissione o insufficienza di motivazione, si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che dette norme fossero state rispettate, atteso che la loro osservanza sarebbe stata ravvisabile solo ove il giudice istruttore avesse consentito alle parti di rassegnare compiutamente le loro conclusioni, istruttorie e di merito, nei modi e nei termini previsti dagli artt. 183 e 184 c.p.c. Il motivo è inammissibile, in quanto investe una argomentazione che non costituisce ratio decidendi, ma appare svolta per mere esigenze di completezza espositiva, atteso il carattere assorbente della ritenuta inammissibilità dell' appello e delle ragioni che sostengono detta statuizione. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.100,00, di cui € 2.000,00 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 2 dicembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE de luccist Спотт ANONE IL CANCELLIERE Andrea Blanchi IL CANCELLIEREIL CANC 5