Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
Nel procedimento per la restituzione in termini, il giudice competente provvede "de plano" sull'istanza, atteso che l'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. non opera alcun richiamo alla disciplina prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., salvo che sia in corso un procedimento principale celebrato con rito camerale, nel qual caso la decisione sull'istanza deve avvenire con le medesime forme.
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- 1. la forza maggioreDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 marzo 2019
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 175) Il fatto Il Tribunale di Velletri rigettava l'istanza di restituzione nel termine volta ad avanzare la richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato presentata in data 27 febbraio 2010 dallo stesso difensore di fiducia, nel corso dell'udienza di trattazione del processo a suo carico, in via di celebrazione nelle forme del giudizio immediato. In particolare, con questo provvedimento, il giudice assumeva come non sussistesse impedimento assoluto dell'imputato, determinato da forza maggiore dell'imputato, a presentare l'istanza di ammissione al giudizio abbreviato entro il termine …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2014, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3653
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - N. 24640/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DH IR - N. IL 23/08/1985, CUI 02LLILP/02ISY9A;
avverso l'ordinanza n. 125/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 18/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO CENTONZE;
lette le conclusioni del PG Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 18/04/2014 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino rigettava l'incidente di esecuzione proposto da RD IR, finalizzato a ottenere la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dallo stesso giudice il 15/07/2013, con cui l'esecutato era stato condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione e 1.734,00 Euro.
Tale restituzione si giustificava in quanto il suo difensore di fiducia, errando nel computo dei termini processuali per la proposizione dell'appello avverso la richiamata sentenza, depositava tardivamente l'atto d'impugnazione, con la conseguenza che la Corte di appello di Torino, con ordinanza emessa il 05/02/2014, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse del RD. Nel rigettare l'istanza, il giudice dell'esecuzione richiamava la giurisprudenza di legittimità di questa Corte, secondo cui:
"L'errore del difensore di fiducia causato da ignoranza della legge processuale, non integra il caso fortuito o la forza maggiore che possono legittimare la restituzione nel termine dell'impugnazione della sentenza, attesi gli oneri di diligenza che gravano sia sul difensore tecnico che sull'imputato" (cfr. Sez. 3, n. 39437 del 05/06/2013, dep. 24/09/2013, Leka, Rv. 257221). In ogni caso, a prescindere dall'errore compiuto dal difensore di fiducia dell'imputato, nel caso di specie, il RD aveva comunque l'onere di vigilare sull'operato del suo difensore, onde la sua condotta non poteva comunque essere giustificata, atteso che il mancato o inesatto adempimento degli oneri difensivi - a qualsiasi causa ascrivibile - non integra le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, che si concretizzano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini. Per queste ragioni, l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di RD IR veniva rigettato.
2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione la difesa di RD IR, eccependo, quale primo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con f riferimento all'art. 175 cod. proc. pen.. A tale violazione si ricollegava quella dell'art. 606 c.p.p., lett. e), siccome risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Si deduceva, in particolare, che il RD, al contrario, di quanto dedotto nel provvedimento in esame, si era interessato attivamente all'andamento del processo nel quale era coinvolto, partecipandovi con l'assistenza di un difensore di fiducia. Ne conseguiva che l'avere addossato al ricorrente un errore esclusivamente riconducibile al suo difensore, finiva per fargli subire conseguenze negative - allo stesso non addebitabili - in termini esclusivamente oggettivi.
Si contestava, inoltre, l'applicazione al caso di specie della giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento impugnato, che, al contrario di quanto rilevato dal giudice dell'esecuzione, risultava contrastata da altro orientamento giurisprudenziale, espressamente richiamato (cfr. Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009, dep. 10/09/2009, A., Rv. 244871). Nello stesso ambito, infine, si richiamava la giurisprudenza della Corte EDU, intervenuta in relazione a vicende processuali analoghe a quelle in esame, con particolare riferimento alle decisioni dei casi GO
contro
Italia del 1984 e NN
contro
Italia del 2007. Per queste ragioni, il provvedimento di rigetto dell'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di RD IR andava annullato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che il provvedimento di rigetto dell'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di RD IR, veniva correttamente adottato dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa de plano il 18/04/2014.
Tale provvedimento veniva adottato, senza il contraddittorio delle parti processuali, in quanto tale procedura si giustificava per la mancanza di un espresso richiamo alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. da parte dell'art. 175 c.p.p., comma 4. La legittimità di tale procedura è stata più volte ribadita da questa Corte, secondo cui: "Nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede de plano, a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme" (cfr. Sez. un., n. 14991 dell'11/04/2006, dep. 28/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418). Deve, infine, rilevarsi che il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso davanti a questa Corte avverso l'ordinanza emessa il 05/02/2014, con cui la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse del RD, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., determinando il tal modo la formazione rituale del giudicato sullo stesso provvedimento decisorio per la sua acquiescenza.
2. Ferme restando le considerazioni relative alle modalità con cui si formava il giudicato sull'ordinanza emessa dalla corte territoriale il 05/02/2014 per l'acquiescenza dell'appellante, quanto al primo motivo di ricorso, relativo all'erronea applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen., se ne deve rilevare la manifesta infondatezza.
Infatti, nel provvedimento impugnato, il rigetto veniva giustificato - pur dandosi atto della situazione processuale nella quale il RD si era venuto a trovare - sulla base della giurisprudenza di legittimità, oggettivamente incontroversa, formatasi sul punto. Tali richiami giurisprudenziali consentono di affermare la correttezza dell'ordinanza impugnata, in cui si ribadiva il principio affermato da questa Corte, con riferimento a una vasta gamma di errori difesivi, secondo cui: "Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, ne', in caso di sentenza contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione poiché grava sull'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito" (cfr. Sez. 4, n. 20655 del 14/03/2012, dep. 28/05/2012, Fenoli, Rv. 254072). D'altra parte, sul punto, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, non sussistono oscillazioni giurisprudenziali, come attestato dalle Sezioni unite che, nello stesso arresto interpretativo richiamato a proposito della procedura de plano adottato dal giudice dell'esecuzione, affermavano il seguente principio: "In materia di restituzione nel termine, la condotta del difensore d'ufficio che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di fiducia circa il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen., non può essere considerata, per gli effetti dell'art. 175 c.p.p., comma 1, ipotesi di caso fortuito, ne' di forza maggiore" (cfr. Sez. un., n. 14991 dell'11/04/2006, dep. 28/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418).
Queste ragioni impongono di ritenere manifestamente infondato il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di RD IR.
3. Sulla scorta di tale ricostruzione sistematica risulta evidente la manifesta infondatezza del connesso motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), emergente dal testo del provvedimento oggetto di impugnazione.
Infatti, il giudice dell'esecuzione emetteva un provvedimento che risulta conforme all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte in tema di restituzione in termini, rilevante ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. richiamando correttamente i principi di diritto applicati in ipotesi analoghe a quella oggetto di cognizione giurisdizionale, sui quali ci si è soffermati nel paragrafo precedente.
Parimenti corretto, sotto il profilo argomentativo, deve essere ritenuto il riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU, sulla quale il giudice dell'esecuzione si confrontava con richiami congrui, tra cui le decisioni intervenute nei casi DO
contro
AN del 1996 e MM
contro
Italia del 2004.
Occorre, infine, ribadire che, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente in tema di restituzione i termini, non sussiste alcuna oscillazione giurisprudenziale e che gli interventi succedutisi nel tempo, in senso conforme all'arresto giurisprudenziale delle Sezioni unite che si è richiamato, confermano la correttezza del percorso motivatorio del provvedimento impugnato dalla difesa del IR (cfr. Sez. un., n. 14991 dell'11/04/2006, dep. 28/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418).
Queste ragioni impongono di ritenere manifestamente infondato anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del RD.
4. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di RD IR deve essere dichiarato inammissibile, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., in 1.000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2015