Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2001, n. 12966
CASS
Sentenza 9 gennaio 2001

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In tema di esigenze cautelari, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere automaticamente desunta soltanto dalla particolare gravità della pena cui l'imputato sia stato condannato, ma presuppone una valutazione di altri elementi concreti quali il comportamento tenuto durante le indagini e il giudizio, la disponibilità di mezzi per organizzare la fuga, l'eventuale rapporto con soggetti e organizzazioni criminali che possano assicurare i mezzi per la latitanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2001, n. 12966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12966
    Data del deposito : 9 gennaio 2001

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