Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere automaticamente desunta soltanto dalla particolare gravità della pena cui l'imputato sia stato condannato, ma presuppone una valutazione di altri elementi concreti quali il comportamento tenuto durante le indagini e il giudizio, la disponibilità di mezzi per organizzare la fuga, l'eventuale rapporto con soggetti e organizzazioni criminali che possano assicurare i mezzi per la latitanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2001, n. 12966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12966 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA Presidente del 09/01/2001
1. Dott. ANTONIO MARCHESE Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANNA MABELLINI " N. 55
3. Dott. STEFANO CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIANFRANCO RIGGIO " N. 026961/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TE AT N. il 16/02/1956 avverso ORDINANZA del 25/05/2000 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Aurelio GALASSO, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 25 maggio 2000 il Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di riesame avanzata da TE CA, imputato dei reati di omicidio pluriaggravato, detenzione e porto illegale di armi e per gli stessi condannato in secondo grado, avverso quella in data 4 maggio 2000 della Corte di assise di appello della stessa sede, con la quale, contestualmente alla condanna, era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. I giudici del merito affermavano che l'accertamento in sede di cognizione della colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli era sufficiente per la sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 273 per l'applicabilità della misura restrittiva della libertà personale e che l'entità della condanna irrogatagli - ventitre anni di reclusione - era ritenuto fattore idoneo a rendere ragionevolmente probabile, e quindi concreto e non immaginario, il pericolo di fuga dell'imputato, di guisa che sussistevano anche le esigenze cautelari ex art. 274 lett. b) c.p.p.. 2. Ricorre per cassazione il TE, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge e vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 273 e 274 stesso codice), asserendo che il mero apodittico riferimento "..agli elementi accusatori emersi nel corso del procedimento di appello.." rendeva carente la motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, così come dal mero riferimento all'entità della pena inflittagli non poteva desumersi l'esistenza di un concerto pericolo di fuga.
3. Il ricorso è fondato nei limiti che si diranno.
In relazione al primo motivo di gravame la Corte precisa che l'accertamento della responsabilità penale di un soggetto a seguito di un giudizio di secondo grado, cui si è necessariamente pervenuti a seguito della valutazione di elementi accusatori aventi piena valenza probatoria, soddisfa ai requisiti di cui all'art. 273 c.p.p. per l'emissione di una misura custodiale, atteso che la prova acquisita nel giudizio di cognizione assume una valenza maggiore dei meri gravi indizi indicati in detta norma, di tal che detto motivo risulta infondato.
Per contro, contrariamente all'avviso del tribunale del riesame che si rifà a giurisprudenza risalente nel tempo (Cass., 14.7.1994, ric. Corona), questa Corte ha più volte, e di recente, affermato (cfr., ex plurimis, Sez. I^, 25.11.1996 (c.c. 24.10.1996), ric. Caiazza, rv. n. 206.041) che l'esigenza cautelare del pericolo di fuga non può essere desunta sic et simpliciter dalla particolare gravità della pena inflitta all'interessato, in quanto la sua valutazione comporta un giudizio di probabilità che deve essere ricavato da elementi concreti, e non meramente congetturali, e può fondarsi anche sulla natura degli addebiti, ma non può prescindere dall'esame di ogni altro elemento - come, ad esempio, il comportamento mantenuto dall'imputato nel corso delle indagini, prima, e del processo, poi;
la sua disponibilità di concreti mezzi per organizzare una sua fuga;
i rapporti con organizzazioni o soggetti idonei ad assicurargli la sottrazione all'eventuale esecuzione della pena, et similia - che possa influire sulla psiche del soggetto, nella formulazione di un giudizio complessivo della sua personalità e del contesto sociale in cui concretamente vive e opera.
L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata sul punto sopra esaminato con rinvio degli atti allo stesso giudice, il quale, in diversa composizione soggettiva, provvederà a nuovo esame in punto di sussistenza di esigenze cautelari per una legittima emissione della misura cautelare in questione.
La Cancelleria provvederà alle incombenze di cui all'art. 23 della legge 8.8.1995 n. 332.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Caltanissetta.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/1995. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001