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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 7801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7801 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. PIETRO MOLINO RITENUTO IN FATTO Il TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 21/4/2022, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto con la sentenza dell'11/1/2022 dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CATANZARO il 27/8/2020, ha disposto il dissequestro dell'autovettura Nissan Micra tg CS271YL e ha rigettato nel resto l'impugnazione in ordine al conto corrente bancario intestato a FA NA, terza interessata, sequestro in relazione al procedimento a carico di IO ER per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata che, a mezzo dei difensori, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7801 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 02/11/2022 in relazione agli artt. 125, 321 commi 1 e 2 cod. proc. pen. e all'art. 240 bis cod. pen. 2. In data 14 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Pietro Molino, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 321 commi 1 e 2 cod. proc. pen. e all'art. 240 bis cod. pen. quanto alla carenza dei presupposti della misura disposta al fine di confisca e per motivazione meramente apparente e illogica con riferimento alla ritenuta disponibilità delle somme giacenti contenute nel conto corrente a ER IO, ciò a fronte della circostanza che la ricorrente aveva un proprio autonomo reddito da lavoro che veniva accreditato sul tale conto. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce alla logicità e alla concretezza della motivazione, non è consentita. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. La motivazione dell'ordinanza impugnata, con i riferimenti specifici alla natura anomala di alcune operazioni effettuate sul conto corrente bancario (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata), risulta adeguata e non può certo essere ritenuta inesistente ovvero apparente. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal 2 fr ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 2/11/2022
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. PIETRO MOLINO RITENUTO IN FATTO Il TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 21/4/2022, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto con la sentenza dell'11/1/2022 dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CATANZARO il 27/8/2020, ha disposto il dissequestro dell'autovettura Nissan Micra tg CS271YL e ha rigettato nel resto l'impugnazione in ordine al conto corrente bancario intestato a FA NA, terza interessata, sequestro in relazione al procedimento a carico di IO ER per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata che, a mezzo dei difensori, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7801 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 02/11/2022 in relazione agli artt. 125, 321 commi 1 e 2 cod. proc. pen. e all'art. 240 bis cod. pen. 2. In data 14 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Pietro Molino, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 321 commi 1 e 2 cod. proc. pen. e all'art. 240 bis cod. pen. quanto alla carenza dei presupposti della misura disposta al fine di confisca e per motivazione meramente apparente e illogica con riferimento alla ritenuta disponibilità delle somme giacenti contenute nel conto corrente a ER IO, ciò a fronte della circostanza che la ricorrente aveva un proprio autonomo reddito da lavoro che veniva accreditato sul tale conto. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce alla logicità e alla concretezza della motivazione, non è consentita. 1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 1.2. La motivazione dell'ordinanza impugnata, con i riferimenti specifici alla natura anomala di alcune operazioni effettuate sul conto corrente bancario (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata), risulta adeguata e non può certo essere ritenuta inesistente ovvero apparente. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal 2 fr ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 2/11/2022