Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 1
In tema di commercio, gli artt. 12 e 13 del R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, i quali stabiliscono che gli strumenti usati in commercio per pesare o misurare sono sottoposti a verificazione prima che siano posti "in vendita o in uso di commercio" e poi periodicamente, adoperano una nozione ampia dell'espressione "uso di commercio", comprensiva di qualunque attività economica, e perciò non soltanto di quella di vendita del prodotto ai terzi consumatori. Ne consegue che l'espressione stessa è idonea ad includere nell'area dell'obbligo, e della corrispondente comminatoria di sanzioni amministrative in caso di sua violazione, anche il caso di misurazione del quantitativo di latte conferito dal socio ad una cooperativa, operazione propedeutica alla commercializzazione esterna e indispensabile alla definizione dei rapporti, in senso lato commerciali, intercorrenti tra socio e cooperativa, posto che il conferimento produce crediti a vantaggio del conferente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11716 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LATTERIA SOCIALE DOBBIACO SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'Avvocato LUIGI MANZI che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati BRUNO SCHRAMM, SCHRAMM DIETER giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8/00 del Giudice di pace di MONGUELFO, depositata il 21/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente l'Avvocato COGLITORE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ingiunzione del 15.5.2000 l'Ufficio Metrico della Provincia di Bolzano irrogò la sanzione di L. 30.000 alla Cooperativa Latteria Sociale di Dobbiaco a r.l., avendo accertato che l'apparecchiatura per la misurazione del volume nell'autobotte, che era stata usata per la raccolta del latte, non era provvista della prescritta taratura;
dispose, inoltre, il sequestro del mezzo, perché il complesso di misurazione non era stato sottoposto a verificazione nei termini - di legge e regolamento.
La Latteria Sociale propose opposizione, che fu respinta dal giudice di pace di Monguelfo con sentenza 21.7.2000. Ha ritenuto il giudice di merito che inconferente sia la circostanza dedotta dalla opponente che l'apparecchiatura per la misurazione venisse usata soltanto per registrare le quantità di latte fornito dai soci, rilevando, invece, che è uso commerciale qualunque utilizzazione dello strumento nell'ambito di attività economicamente rilevanti, come era quella di specie, tendente alla ripartizione dei profitti in base alle quantità di latte fornito. Propone ricorso per Cassazione con due motivi la cooperativa;
resiste con controricorso il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunzia la ricorrente con il primo motivo la errata applicazione degli artt. 12, 13 2 14 R.D. 23.8.1890 n. 7088. Contesta la interpretazione della norma compiuta dalla sentenza impugnata, assumendo che la espressione "uso di commercio" non comprende qualunque attività economica, ma presuppone un rapporto diretto tra imprenditore e terzo consumatore o acquirente, che nella specie era mancato.
Con il 2^ denunzia la omessa motivazione, in ordine alla violazione dell'art. 16 R.D. 7988/1890, il quale stabilisce l'obbligo della verificazione per tutti coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o acquisto o per il commercio di qualunque prodotto. Il ricorso non merita di essere accolto.
Quanto alla prima censura, non può essere condivisa la tesi che l'attività posta in essere dalla cooperativa di raccolta del latte, con l'autobotte dotata degli strumenti di misurazione volumetrica dei quantitativi ritirati dai soci conferitori, non corrisponda alla previsione normativa degli artt. 12 e 13 R.D. 23.8.1890 n. 7088, i quali stabiliscono che gli strumenti usati in commercio per pesare o misurare sono sottoposti a verificazione prima che siano posti "in vendita o in uso di commercio" e poi periodicamente.
L'ampiezza della espressione "uso di commercio", ripresa anche dalle successive disposizioni (artt. 14 e 16) è idonea ad includere nell'area della comminatoria anche la fattispecie in esame, trattandosi di strumenti impiegati "per pesare e misurare" il latte conferito ed essendo il peso e la misurazione necessari a quantificare le partecipazioni di ciascun socio ai ricavi delle successive vendite dell'intero prodotto raccolto. Nè rileva che per la vendita del latte ai terzi consumatori venissero impiegati, come la ricorrente deduce, pesi e misure regolarmente verificati, per escludere che il complesso di misurazione, al quale la contestazione è riferita, non fosse destinato "all'uso di commercio", tale destinazione dovendosi invece riconoscere anche a quanto serviva a determinare i quantitativi di latte da ciascun socio conferito, operazione propedeutica alla commercializzazione esterna e indispensabile alla definizione dei rapporti, in senso lato commerciali, intercorrenti tra socio e cooperativa, posto che il conferimento produceva crediti a vantaggio del conferente.
La riprova di tanto proviene dallo stesso art. 16 della legge, che, nell'obbligare alla verificazione periodica coloro che dei pesi e misure fanno uso "per la vendita o compra o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti, nonché per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma", usa una formula che, per la sua genericità, è in grado di comprendere qualunque ipotesi di scambio a titolo oneroso ed esprime l'intendimento del legislatore di non escludere quelle attività dalle quali possano insorgere pretese di credito, che la misurazione giova a determinare, ad eccezione di quelle compiute da coloro "che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto o il godimento".
Infondato è anche il secondo motivo.
La sentenza impugnata ha ritenuto che ogni utilizzo dello strumento nell'ambito di una attività economicamente rilevante corrisponda ad uso commerciale e che nella specie, incidendo la quantità del latte fornito sulla "ripartizione di profitti", quell'uso debba essere riconosciuto. Tale motivazione, al di là della imprecisione terminologica, risulta adeguata ad esprimere la ratio decidendi, laddove evidenzia la esigenza che gli strumenti di cui si tratta fossero sottoposti alla prima verifica e a quelle periodiche, in considerazione della funzione di fornire gli elementi di quantificazione del credito maturato dal socio con il conferimento, attraverso una operazione riconducibile all'"uso di commercio" Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003