Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2004, n. 6715
CASS
Sentenza 10 dicembre 2004

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E illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale rigetti l'opposizione proposta avverso il decreto reiettivo dell'istanza di liquidazione di spese di custodia e di conservazione, in ragione dell' omessa presentazione della domanda nel termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 71, comma secondo, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto detta previsione - per la quale "la domanda è presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni ... dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato" - non è applicabile al custode, ma agli altri ausiliari del giudice e cioè ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, mentre l'indennità di custodia è disciplinata dal successivo art. 72 d.P.R. n. 115 del 2002, che non prevede alcuna decadenza al riguardo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2004, n. 6715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6715
    Data del deposito : 10 dicembre 2004

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