Sentenza 15 novembre 2004
Massime • 1
In materia di stupefacenti, deve ritenersi esclusa la offensività della condotta di coltivazione non autorizzata di piante di sostanze stupefacenti, qualora essa sia talmente modesta da escludere l'efficacia drogante del prodotto (La Corte, in applicazione del suddetto principio, ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato l'offensività' della condotta avente ad oggetto la coltivazione di sei piante di marijuana, in relazione alle quali era stata accertata l'idoneità a produrre quantitativi non minimali di stupefacente).
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- 2. Immigrazione, ordine di espulsione, violazione, esimente, omosessualitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2004, n. 20938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20938 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 15/11/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1589
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1145/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT AO;
avverso la sentenza in data 3 novembre 2003 della Corte di appello di Venezia;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Bruno Oliva;
Sentito il Procuratore generale, Dott. VENEZIANO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a conferma della decisione in data 22 marzo 2000 del GUP di Padova, ha ritenuto TT AO responsabile del delitto di cui all'art. 73, quinto comma, del d.p.r. n 309 del 1990 riferito alla coltivazione di sei piante di marijuana e alla detenzione a fine di cessione di 33,7 grammi della stessa sostanza e 7,4 grammi di hashish.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando carenza di motivazione con riferimento sia al concetto di coltivazione di sostanza stupefacente come elemento materiale del reato, sia all'efficacia drogante della stessa sostanza. Traendo argomento dalla sentenza n. 360/1995 della Corte costituzionale, che, pur ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.p.r. n. 309/1990 nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti venga punita con sanzioni amministrative se finalizzata all'uso personale della sostanza, ha demandato al Giudice ordinario, per un verso, l'accertamento dell'offensivita specifica della singola condotta in concreto accertata e quindi della sua idoneità a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, e, per altro verso, l'identificazione in termini più o meno restrittivi della nozione di coltivazione, il ricorrente ritiene che la Corte territoriale si è del tutto sottratta a tale onere motivazionale non distinguendo tra una coltivazione in senso tecnico agrario e una coltivazione, come nella specie, domestica di modeste e minime quantità di stupefacente, e, quindi, non valutando, previo narcotest da effettuare sulle piante e non, come è avvenuto, sulla sostanza, l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi del reato impossibile ex art. 49 c.p. per inidoneità dell'azione a porre in pericolo l'interesse tutelato dalla norma penale.
Le esposte doglianze non possono essere condivise.
Giova in primo luogo premettere che il ricorrente non avanza alcuna specifica doglianza in ordine alla detenzione a fini di spaccio di grammi 33,7 di marijuana e 7,4 di hashish, per cui è intervenuta condanna.
Per quanto concerne la coltivazione di sei piante di marijuana e la qualificazione giuridica data al fatto, la Corte territoriale, lungi dall'ignorarle, ha fatto proprie le affermazioni del Giudice delle leggi, e, adeguandosi anche all'orientamento, ormai consolidato e qui condiviso, di questa Corte, ha ritenuto non solo che la coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce un reato di pericolo astratto, che giustifica, in ragione della complessa attività svolta con la coltivazione dal tossicodipendente, anche se non finalizzata allo spaccio, la diversità della disciplina normativa rispetto alle altre ipotesi singolarmente disciplinate dall'art. 75 dpr 309/1990, in cui, a seguito di referendum, è stata esclusa l'illiceità penale, ma anche che l'offensività della condotta deve ritenersi esclusa soltanto qualora tale coltivazione sia talmente modesta da escludere l'efficacia drogante del prodotto.
A quest'ultimo proposito la stessa Corte ha condiviso e fatto proprie le scelte interpretative del primo giudice, là dove ha ritenuto che l'esito positivo del test speditivo, giustamente effettuato sulla sostanza, le stesse dichiarazioni dell'imputato sulla natura stupefacente della sostanza e l'accertata idoneità della coltivazione alla produzione di quantitativi non minimali di marijuana consentivano di escludere l'ipotesi della inidoneità del fatto a ledere il bene giuridico tutelato. A fronte di queste esaurienti e logiche argomentazioni il ricorrente finisce per richiedere una nuova valutazione del compendio probatorio, così opponendo una censura di merito non consentita in questa sede. L'impugnata sentenza resiste, quindi, alle critiche che le vengono mosse, per cui il ricorso deve essere rigettato con conseguente onere delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2005