Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' } REPUBBLICA ITALIANA IN ME DIL POPOLO I LIAN04247/0 1 ASSAZIONE LA CORTE UP Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ettore MERCURIO - R.G.N. 2807/98 - Consigliere - Cron. 5087 Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO - Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere- Ud.18/01/01 Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RO EF;
- intimato -
avversO la sentenza n. 289/96 del Pretore di PISA, depositata il 18/12/96 R.G.N. 1832/95; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 213 udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Florindo -1- MINICHIELLO;
udito il P.M. Generale Dott. l'estinzione del in persona del Sostituto Procuratore Pietro ABBRITTI che ha concluso per ricorso ex art. 16 L. 83/2000. -2- R.G. 2807/98 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Prétore di Pisa, accogliendo 1' opposizione di RO ST, cui il дия Ministero dell'Interno aveva irrogato la sanzione amministrativa di lire centoventimila ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 n.146, per non aver egli (vigile del all'ordinanza (cd. di precettazione) del 2 fuoco) ottemperato agosto 1995, annullava il provvedimento impugnato, in quanto l'irrogazione della sanzione non era stata preceduta dalla contestazione o dalla tempestiva notifica della violazione, come invece sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 14 della legge n.689 del 1981, data la natura amministrativa della sanzione prevista dall'art. 9 suddetto. реч Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso, 1'Amministrazione ricorrente -denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990 n.146, degli artt. 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n.689 nonché del principio generale di "specialità"- deduce (in estrema sintesi) che alla violazione 3 in oggetto, per ragioni di ordine letterale e logico-sistematico, non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti delle legge n. 689 del 1981, non dalla norma (di carattere speciale) contenuta richiamate nell'art. 9, quarto comma, della legge n.146 del 1990, senza che da ciò derivi violazione del diritto di difesa dell'ingiunto, non sussistendo alcuna norma di rango costituzionale che imponga il contraddittorio in sede amministrativa ove questo non sia legislativamente previsto. Ciò premesso, osserva il Collegio che l'esame del merito e реч (ancor prima) della rilevanza della disciplina dettata dall'art. 16 della legge 11 aprile 2000 n.83 (modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n.146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità, è precluso dall'inammissibilità del ricorso. Infatti, avuto riguardo alla data di deposito (18 dicembre 1996) della sentenza impugnata (non notificata) ed sospensione dei termini nel periodo all'applicabilità della рец 4.63, feriale (v. Cass. S.U. 30 marzo 2000), il termine annuale d'impugnazione scadeva il 2 febbraio 1998; mentre la notifica del ricorso per cassazione, eseguita a mezzo del servizio 4 postale, si è perfezionata in data successiva, atteso che dall'avviso di ricevimento -cui, giusta consolidata giurisprudenza (v. Cass. 12 giugno 1995 n.6599, 3 agosto 1999 n.8403), occorre riferirsi per verificare anche la tempestività della notifica eseguita mediante il servizio suindicato- l'atto risulta essere stato ricevuto dal destinatario il 4 febbraio 1998. L'inammissibilità del ricorso (che rilevabile d'ufficio) preclude -come già accennato- la possibilità di pronunciare l'estinzione del giudizio ai sensi del terzo comma del citato art. 16 della legge 11 aprile 2000 n.83, riferendosi tale estinzione ai giudizi (di opposizione agli atti irrogativi di рец sanzioni ai sensi degli artt. 4 e 9 della legge 12 giugno 1990 n.146 per violazioni commesse entro il 31 dicembre 1999) pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n.83 del 2000 e non potendo, per contro, configurarsi pendenza del giudizio nel caso di un'impugnazione tardivamente proposta e perciò inammissibile (v. -con riguardo all'analoga previsione di estinzione dei giudizi relativi alle somme dovute in forza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n.240 del 1994- Cass. 22 dicembre 1998 n.12792 e 3 febbraio 2000 n.1184). Nulla deve disporsi in ordine alle spese di questo giudizio 5 essendovi stata costituzione della parte di legittimità, non intimata.
P. Q. M.
t La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 18 gennaio 2001 Il Presidentdente curis Flovents Ieficidiralls Il Cons. Est. Emme plecu zis. SSAZ fille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 MAR. 2001 E M oggi, E I R P D U A A , S 0 S IL CANCELLISHE Z 1 S O I O R . L A N fille O L T T E C , O R A B A ' S I E L D P L 3 S E A 3 I D T 5 N S I G S . O O P N N E M A I S 3 D ™ I 7 A E G A , D G O O E E R T T L T T N S I I E R A G I S L E E D L R E O D 6