Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2001, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE031 40 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 14551/99 Dott. Pasquale REALE Consigliere Cron. 6546 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 1015 Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 15/11/00 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S EN TENZA per diritti L. 3000. -5 MAR. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE I.D.M. COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO Srl in liquidazione e in 13000 CANCELLERIA concordato preventivo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERTOLONI 19, presso l'avvocato LUIGI che la rappresenta e difende unitamente agli FARENGA, D0678827 PAOLO FELICE CENSONI e ROBERTO PAZZI, giusta avvocati delega in calce al ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASS - ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. FARENSA per diritti L. Boen BANCA POPOLARE VALCONCA S.c.r.l., in persona del 11-2.2 M98.2001 2000 legale rappresentante pro tempore, elettivamente IL CANCELLIERE 2122 domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso E VARIE DO -1- l'avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE difende unitamente all'avvocato LUCIANO BONINI, giusta Richiesta copia esecutiva dal Sig. VACIRCA delega a margine del controricorso;
per diritti L. 24000 +4 controricorrente MAG-2001- il IL CANCELLIERE
contro
TI DR;
intimato avverso la sentenza n. 468/98 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 07/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, l'Avvocato Vacirca, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 00681453 00681474 00681463 00681458 -2- Svolgimento del processo La S.r.l. I.D.M. Costruzioni Macchine Speciali per la Lavorazione del Legno, con istanza in data 4.5.1992, richiese di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, indicando inizialmente nella misura del 62,3% la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari. La proposta venne successivamente, il 21.05.1992, avendo l'istante contestualmente rappresentato di aver I stipulato in pari data un contratto di " comodato gratuito dell'azienda con la S.p.a. SCM Group, avente sede in Rimini, la quale aveva assunto l'impegno di acquistare, ferma la cessione dei beni ai creditori, tutti i beni materiali ed immateriali dell'azienda, oltre alle giacenze di magazzino ed i crediti ", ed altresì che a garanzia degli indicati corrispettivi " monetari i Credito Romagnolo aveva rilasciato fideiussione fino al 31.12.1993 a favore della procedura ". Dopo il decreto di apertura del procedimento ed il conseguimento delle maggioranze di cui all'art. 177 l.f. la CA OL di LC S.r.l. propose opposizione all'omologazione. All'esito del giudizio, acquisite le relazioni del Commissario giudiziale e le conclusioni del P.M., le une e le altre favorevoli all'omologazione, il Tribunale di Pesaro, con sentenza emessa il 23.12.1992, respingeva l'opposizione ed omologava il concordato. Propose appello la CA suddetta e nel giudizio si costituì la sola società istante, contrastando l'opposizione. Restò invece contumace il Commissario giudiziale. Intervenne il P.M. nella persona del Procuratore Generale presso la Corte di Appello. Fu disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica e all'esito dell'istruttoria, la Corte di Ancona, con sentenza emessa il 7.12.1998, negò l'omologazione del concordato rimettendo gli atti al tribunale per la conseguente dichiarazione di fallimento. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'istante S.r.l. IDM. Si è costituita con controricorso la CA OL di LC, per resistere all'impugnazione, prospettandone, in limine, l'improcedibilità e l'inammissibilità, quest'ultima conseguente, secondo l'assunto, alla tardiva proposizione. Motivi della decisione L'improcedibilità del ricorso, che la resistente deduce sulla base dell'avvenuta produzione di una copia della sentenza impugnata priva dell'annotazione relativa alla data di comunicazione, utile alla individuazione del dies a quo del termine per l'impugnazione (art. 183 I.f. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 255 del 1974), non sussiste. Questa Corte ha statuito, infatti, che l'allegazione di una copia della sentenza di appello priva dell'annotazione circa la data della sua comunicazione non determina l'improcedibilità del ricorso stesso, ove l'indicata data sia evincibile dal fascicolo d'ufficio, acquisito su conforme richiesta del ricorrente ( sentenza n. 9026 del 1993). Il ricorso è tuttavia inammissibile. Dal fascicolo d'ufficio del giudizio di appello si ricava che l'avviso di deposito della sentenza, previsto dall'art. 133 c.p.c., fu notificato al procuratore della società I.D.M. avv. Alessandro Santucci in data 14.12.1998, e da tale data decorreva il termine per la proposizione del ricorso per cassazione ( v. la già citata sentenza di questa Corte n. 9026 del 1993 nonché, le sentenze n. 4541 del 1993 e n. 5067 del 1997). Il ricorso è stato invece notificato sotto la data del 16.07.1999, nei confronti di entrambe le controparti ( il Commissario giudiziale del concordato e la CA OL LC ), quindi oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal 14.12.1998, a nulla rilevando ( v. in tal senso la già richiamata sentenza n. 5067 del 1997) che ad iniziativa della CA la sentenza sia stata poi notificata alla ricorrente il 27.05.1999. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, liquidate in lire 240,400 b oltre lire 28.000.000 per onorario. Così deciso addì 15 novembre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. 1999 Безней П аве Dott. Pasquale Reale Presidente Nede 290000 10 2 estensore W lakenta E A T A M Dott. Walter Celentano O 0 R 0 E 0 . CORTES 2 Frima Sezone One 4 IL CANCELLIERE 2 e i O r Luisa Passinetti P 26 FEB. 2001 P e Depositato in Cance P S I E L " EER 2001 A E i C r L a z i I i A ire z D a i v V M r d IL CANCELLIERE a n i e i t O z n ) f 5 e I o N Mise en mor r e N 8 t t O n I u O G i I A n H a e R o 7 i C C e r t g I l I i i H a C a r b F 7 r i C t a M F DEPOSITATA IN CANCELLERIA D s s 1 L a i n U U M g s o . . . s 5 MAR. 2001 p e . D g r . p s R n e Oggi, D D e ( l ( R R a l I e IL CANCELL r i l ( Luisa Passinc Live Salmineесть