Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2001/98 proposto il 19 gennaio 1998 da:
Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - e dalla Direzione delle Entrate per la Provincia autonoma di Trento - in persona del Direttore pro tempore - rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrenti -
contro
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. - in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore prof. Mario Fedrizzi - elettivamente domiciliata in Roma alla via Puccini, n. 9, presso gli avv.ti Leonardo Perrone e Gianmarco Tardella, che la rappresentato e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura speciale per notaio Paolo Piccoli di Trento in data 23 febbraio 1998, rep. N. 21.398;
- controricorrente -
e sul ricorso incidentale n. 3643/98 proposto il 27 febbraio 1989 da:
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. - in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore prof. Mario Fedrizzi - elettivamente domiciliata in Roma alla via Puccini, n. 9, presso gli avv.ti Leonardo Perrone e Gianmarco Tardella, che la rappresentante e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura speciale per notaio Paolo Piccoli di Trento in data 23 febbraio 1998, rep. N. 21.398;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - e Direzione delle Entrate per la Provincia autonoma di Trento - in persona del Direttore pro tempore - rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
- intimati -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento - Sez. 3^ - n. 132 del 4 novembre 1996/28 gennaio 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2003 dal Consigliere Dott. ODDO Massimo;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'avv. Gianmarco Tardella;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'inammissibilità dell'appello con assorbimento del ricorso principale;
in subordine, per l'accoglimento del 1^ motivo di ricorso principale, rigetto degli altri e declaratoria d'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi del 4 e 7 agosto 1988 la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto impugnava il silenzio - rifiuto opposto dalla locale Intendenza di Finanza alle istanze della società di rimborso del maggiore importo versato ai fini IRPEG ed ILOR in relazione agli esercizi 1985 e 1986 a seguito dell'erronea esposizione, nelle dichiarazioni annuali, degli interessi attivi maturati sui crediti d'imposta tra i componenti positivi del reddito.
La Commissione tributaria di primo grado di Trento, riuniti i ricorsi, accoglieva parzialmente entrambe le impugnazioni e, previa declaratoria della non assoggettabilità ad imposizione degli interessi sui crediti d'imposta maturati negli anni in oggetto, condannava l'amministrazione finanziaria al rimborso dei soli versamenti effettuati per ILOR, assumendo che la società non aveva documentato la pretesa quanto all'IRPEG.
La decisione, appellata dall'Intendenza di finanza, era riformata il 28 gennaio 1997 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, la quale, ribadito che la non imponibilità degli interessi sui crediti d'imposta costituiva un costante indirizzo giurisprudenziale, giustificato sia dalla natura compensativa e non inerenza degli interessi stessi all'attività d'impresa, sia dalla loro accessorietà a crediti non imponibili, dichiarava l'obbligo dell'Ufficio tributario di provvedere alla quantificazione di tutte le somme delle quali era stato chiesto il rimborso.
Il Ministero delle Finanze e la Direzione delle Entrate per la Provincia Autonoma di Trento ricorrevano con quattro mezzi per la cassazione della sentenza, denunciando:
a) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 22, 23 e 24, d.p.r. n. 636/72, degli artt. 324 e 399, c.p.c., e dell'art. 2909, c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,
essendosi formato un giudicato sul rigetto della domanda di rimborso dell'IRPEG a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte della società;
b) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 61, d.p.r. n. 597/73, dell'art. 56, d.p.r. n. 917/86, dell'art. 115, d.p.r. n. 917/86, e dell'art. 36, d.p.r. n. 42/88 e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che l'inclusione dei crediti d'imposta nelle dichiarazioni annuali della contribuente ne avrebbe comportato la non rimborsabilità per effetto della retroattività della sopravvenuta previsione legislativa del loro assoggettamento ad imposizione;
c) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 41, 44, 52, 55 e 61, d.p.r. 597/73, dell'art. 1, d.p.r. n. 599/73, e degli artt. 1224, 1282 e 1499, c.c., e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non potendosi attribuire natura compensativa agli interessi sui crediti d'imposta ed essendo, in ogni caso, gli stessi imponibili in quanto elementi positivi del reddito d'impresa;
d) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112, c.p.c. degli artt. 22, 23 e 24, d.p.r. n. 636/72, degli artt. 49 e 61, d.lgs., dell'art. 36, d.lgs. n. 546/92, dell'art. 21, d.p.r. n. 600/73 e dell'art. 2697, c.c., e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo stata accolta, erroneamente e senza indicarne le ragioni, anche altra domanda di rimborso dell'ILOR corrisposta sulla metà dell'ammontare dell'utile destinato al fondo istituzionale. La Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. resisteva con controricorso notificato il 27 febbraio 1998, proponendo contestuale ricorso incidentale, con il quale eccepiva la formazione del giudicato in conseguenza dell'inammissibilità dell'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sentenza della commissione tributaria di primo grado, sancita dall'art. 22, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, per l'inosservanza dell'obbligo di specificazione dei motivi del gravame.
La società depositava memoria il 25 settembre 2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposta, a norma dell'art. 335, c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti in via principale dal Ministero delle Finanze ed in via incidentale dalla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e va rilevata l'inammissibilità de ricorso principale e di quello incidentale quanto all'indicazione della Direzione delle Entrate della Provincia autonoma di Trento quale parte del giudizio di legittimità, atteso che gli uffici periferici dell'amministrazione delle finanze possono stare in giudizio soltanto davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali, come si ricava dagli artt. 10 e 11, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, nel disciplinare la legitimatio ad causarti e ad processum di tali uffici, fanno riferimento al solo giudizio davanti alle predette commissioni.
Segue, pregiudizialmente, l'esame della questione di inammissibilità del gravame dell'Intendenza di finanza avverso la sentenza di primo grado, sollevata dalla contribuente nel ricorso incidentale con la deduzione della violazione da parte dell'appellante dell'obbligo, stabilito dall'art. 22, d.p.r. 26 ottobre 1972. n. 636, di specificare i motivi dell'impugnazione.
La questione è fondata.
Costituisce giurisprudenza consolidata in relazione all'art. 342, c.p.c., che l'atto di appello deve consentire al giudice del gravame di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto dell'impugnazione e che, nel caso in cui la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, le ragioni su cui si fonda l'appello devono essere esposte con un grado di specificità correlato ed adeguato alla motivazione della sentenza impugnata ed a contrastarne le relative rationes.
Tali principi sono stati ritenuti validi anche con riferimento all'art. 22, d.p.r. n. 636/72, nel testo sost. dall'art. 14, d.p.r. n. 739/81, applicabile ratione temporis alla controversia tributaria,
nonostante che la lettera della disposizione non contenesse un richiamo alla specificità dei motivi, in quanto il requisito è connaturato al concetto stesso di appello, regolato dal criterio del tantum devolutum quantum appellatomi (cfr.: Cass. civ., Sez. 5^, sent. 2 aprile 2002, n. 4692; Cass. civ., Sez. 5^, sent. 27 agosto 2001, n. 11273), pur se con la precisazione che l'enunciazione dei motivi poteva essere anche sommaria e non richiedeva un particolare livello di specificità (cfr.: Cass. civ., Sez. 5^, sent. 11 gennaio 2002, n. 304; Cass. civ., Sez. 1^, sent. 11 febbraio 1999, n. 1147;
Cass. civ., Sez. 1^, sent. 21 novembre 1995, n. 12037). Orbene, dall'esame degli atti del procedimento, al quale può procedersi anche in sede di legittimità in ragione della denuncia di un vizio di attività, emerge che l'Intendente di finanza, nel richiedere con l'impugnazione al giudice di appello di annullare la decisione di primo grado e di "dichiarare non dovuto il rimborso dell'imposte", si era limitato a soggiungere che "al riguardo non si può che richiamare i motivi esposti in primo grado con note n. 19649/88 del 20/9/88 e n. 22248/88 del 13/1/89, che si allegano in copia e che fanno parte integrante del presente provvedimento". Appare evidente dalla trascrizione del testo che nell'impugnazione non era contenuta alcuna specifica contestazione delle rationes decidendi della pronuncia di merito, costituite dalla non tassabilità degli interessi in virtù della duplice considerazione della loro natura compensativa e della loro accessorietà a crediti non costituenti reddito, e l'incondizionato richiamo per relationem ad argomenti formulati anteriormente ad una decisione (non riguardanti, nella specie, anche la seconda ratio), non può di per sè costituire formalmente ed ontologicamente una critica motivata della medesima, che in tale ipotesi deve ritenersi, dunque, completamente omessa.
Alle considerazioni che precedono segue la cassazione della sentenza impugnata, giacché la commissione tributaria di secondo grado, avrebbe dovuto rilevare la predetta causa di nullità dell'atto di appello e dichiarare, in limine litis, l'inammissibilità del gravame.
La cassazione va pronunciata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, 3^ co., c.p.c., vertendosi in una ipotesi, in cui il processo d'appello non avrebbe dovuto essere proseguito in ragione dell'inammissibilità del suo atto introduttivo.
È appena il caso di sottolineare che, conseguentemente, deve intendersi passata in giudicato la sentenza della commissione tributaria di primo grado.
Resta assorbito dall'accoglimento del ricorso incidentale l'esame del ricorso principale del Ministero delle Finanze.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio e di quello di secondo grado.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi.
Accoglie il ricorso incidentale con assorbimento di quello principale e cassa la sentenza impugnata.
Dichiara inammissibile l'appello dell'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado e compensa tra le parti le spese del presente giudizio e di quello di secondo grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004