Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17730 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7 7/30/ 0 2 REP TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione abitativa. SEZIONE TERZA CIVILE Disdetta. Art. 65 L. 1978 n. 382 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18193/99 NICASTRO Dott. Gaetano Dott. Italo PURCARO Consigliere 41699 Cron.Rel. Consigliere Dott. Giovanni BA PETTI 4741 FINOCCHIARO - Consigliere Rep. Dott. Mario Ud. 15/04/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO OV, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CANOVI, difeso dall'avvocato MARIA DONATA BIANCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
-
contro
AL LI, AL AB, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso 10 studio VITTORIO NUZZACI, che li di fende anche dell'avvocato disgiuntamente all'avvocato ALESSANDRO REMOTTI, giusta 2002 } 1 906 delega in atti;
- controricorrenti -
- avverso la sentenza n. 40/99 del Tribunale di IMPERIA, emessa il 06/03/99 e depositata il 15/04/99 (R.G. 477/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 15/04/02 dal BA PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 14 settembre 1996, TI ed AB LV, nella veste di locatori, intimavano al conduttore Giovanni ON lo sfratto per la finita loca- zione dell'appartamento, con uso abitativo, sito in San Bar- tolomeo al maree lo citavano per la convalida, dinanzi al Pretore di Imperia, indicato come data di cessazione del rapporto il giorno 4 aprile 1996. L'intimato si opponeva e la lite, respinti i provvedimenti interinali, era decisa dal Pretore in senso favorevole agli intimati, con indica- zione del termine di fine rapporto al 31 dicembre 1999 e con la compensazione delle spese di lite. La decisione era appellata dai locatori che ne chiede- 2 1 vano la riforma, resisteva la parte conduttrice. Con sen- tenza del 15 aprile 1999 il Tribunale di Imperia così de- cideva:
1.in riforma della sentenza impugnata dichiara il con- tratto di locazione definitivamente cessato al 31 dicembre 1997, ordinando il rilascio;
2. condanna il conduttore alla rifusione delle spese dei di gradi del giudizio (v.amplius in dispositivo). Per quanto qui ancora interessa il Tribunale precisa- va: a.che nel corso della lite i locatori avevano accet- tato la determinazione dell'inizio del contratto secondo l'indicazione data dal conduttore;
b.che doveva ritenersi valida la disdetta 15/22 maggio 1995 e considerarsi la successiva proroga biennale, ai fini della durata;
c. che per l'effetto il rapporto era cessato al 31 di- cembre 1997 e non alla data indicata dai locatori. Contro la decisione ricorre il conduttore deducendo tre motivi illustrati da memoria;
resistono le controparti con controricorso e memoria. Motivi della decisione. Il ricorso è infondato in ordine ai motivi dedotti. 3 M Con il primo motivo si deduce 1'error iuris (per la violazione degli artt. 56,65 della legge 1978 n.392 e 1397 cc) ed il vizio della motivazione su punto decisivo. La tesi è che il rapporto, sorto nel 1971 e rinnovato una pri- seconda nel giugno 1974ma volta nel giugno 1973 ed una non rientrava nella proroga legale (D.L.1973 n.426) ed era in corso per volontà delle parti. Pertanto era applicabile la disciplina dell'art.65 della legge di equo canone e la disdetta del 26 maggio 1985 operava alla data del 30 giugno 1998 ed era prorogata al 30 giugno 2000 per effetto della L.352/92. Il motivo è inammissibile in quanto introduce una que- stione nuova, non trattata nella fase del merito, introdu- cendo un nuovo tema di contestazione che implica necessa- riamente una nuova rivalutazione dei fatti di causa, in re- lazione ad una linea difensiva completamente diversa da quella svolta nella fase del merito. (Cfr. Cass.19 giugno 1999 n. 6163; Cass.26 maggio 2000 n. 6893; Cass.9 febbraio 2001 n..1852). Nella fase del merito il conduttore non aveva mai con- testato il regime di proroga, che anzi era stato recepito dal conduttore nell'udienza pretorile del 11 novembre 1987 e nella contestazione dell'intimazione per la indicazione 4 erronea della data di scadenza, rendendo così inefficace la disdetta. Non sussiste dunque alcuna violazione delle nor- me sostanziali richiamate e la motivazione è corretta in relazione ai calcoli ed alle scadenze, considerato il re- gime prorogato ai sensi dell'art.58 della legge di equo canone e con motivazione adeguata sul punto. Con il secondo motivo si deduce l'error in procedendo ed il vizio della motivazione (con violazione asserita de- gli artt. 112, 115, 116,213 cpc, 437,437 bis cpc;
657 cpc e art.24 Cost.) sul punto che nessun accertamento è stato mai posto, in primo e secondo grado, circa la esistenza del- le "condizioni presupposte", relative al possibile accer- tamento o meno a proroga legale del rapporto controverso. In particolare, si sostiene, che poteva essere accertato anche di ufficio, il reddito del locatore. Anche questo se- condo motivo presenta un profilo di inammissibilità per quanto detto innanzi;
ma è anche infondato in quanto era onere del conduttore dare, nel merito, la prova di circo- stanze favorevoli alle proprie tesi, senza peraltro con- traddire la propria linea difensiva. Con il terzo motivo si lamenta la condanna alle spese dei due gradi del giudizio, rilevando che quanto meno una compensazione era possibile in relazione al diverso accer- 5 R tamento della data di scadenza del rapporto. Il motivo è infondato perchè la condanna alle spese ta seguito le regole della soccombenza sostanziale. Il ricorso dev'essere rigettato e ii ricorrente con- dannato alla rifusione delle spese di questo giudizio di Cassazione, nella misura indicata nel dispositivo. F.Q.M. rigetta il ricorso a condanna il ricorrente alla rifu- sione in favore di LV TI e LV AB, delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, cha li- quida in ZURO 162,00 (autosetentadue) por apese ed in EURO 1500,00 per onorari. Roma 15 aprile 2002 риfrom Seksi PK IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE р вибаем Цит IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenz Oggi 12 DIC. 2002. IL CANCELLIERE C1 OC BA CORTE SUPREMA CASSAZIONE prasso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 23-1-2003 versate € 149.77 serie 4 al n.2837 apposta in caleè alla copia autentica (art. 276 TU. n°115 del 30/8/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 6 1