Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 01 88 5/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto SE ONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 14978/98 Cron.3988 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Ud.06/06/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 844 SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: " dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.3000 GJEVORI ISUF, elettivamente 9 FEB. 2001 domiciliato in ROMA VIA . IL CANCELLIERE MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato LUISA GOBBI, rappresentato e difeso dall'avvocato MONDIN CANCELLERIA CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
T TRASPORTI INTERNAZIONALI MENAPACE S.N.C. DI MENAPACE RENZO & CO., in persona del legale rappresentante pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la Rilasciata copia legale CANCELLERIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, al Sig. GOBBI per diritti L. rappresentato e difeso dall'avvocato ANSELMI VITTORIO,2000 23 FEB 2001 IL CANCELLIERE 2871 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 39/97 del Tribunale di TRENTO, depositata il 12/08/97, R.G.N. 31/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato ANSELMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Trento, sezione lavoro, rigettava l'appello principale proposto da VO UF nei confronti della snc Menapace di Menapace NZ e C. limitatamente al capo delle spese giudiziali che il TO aveva compensato per l'attività processuale svolta sino al tentativo di conciliazione (nella cui mancata conclusione il Tribunale non conveniva, ritenendo ✓ congruo l'importo di undici milioni offerto al lavoratore) e posto interamente a carico dello stesso appellante principale per le attività processuali successive al tentativo di conciliazione giudiziale. Riteneva il Tribunale che le spese giudiziali dovevano interamente compensarsi tra le parti, data la reciproca soccombenza, resa evidente dal fatto che, così come per l'appellante incidentale, nessuna delle domande (relative all'accertamento della illegittimità del licenziamento, con le conseguenze di legge) proposte da quello principale aveva trovato accoglimento, tranne quella, proposta, in estremo subordine, ai sensi dell'art. 33 del c.c.n.l., relativa alla condanna della convenuta al pagamento di sei mensilità di retribuzione, in relazione al w motivo di recesso, determinato dalla omessa conversione della patente acquisita all'estero sul territorioin patente avente validità nazionale. D'altra parte lo stesso Tribunale rigettava anche l'appello incidentale proposto dalla Società appellata, posto che, se anche il TO aveva dichiarato la nullità del contratto, la prestazione contrattuale era dovuta ai sensi dell'art. 2126 C.C.. Avverso questa decisione ricorre per cassazione VO UF censurandola con un motivo per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituita la Società intimata resistendo alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo di ricorso deduce il ricorrente violazione di legge ed erroneità della motivazione rilevando che erroneamente il Tribunale ha disposto ваcompensazione delle spese processuali successive all'esperimento del tentativo di conciliazione sul presupposto della reciproca soccombenza, là dove il ricorso doveva ritenersi parzialmente accolto in relazione alla domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni ex art. 33 del c.c.n.1. 4 Rilevandosi altresì che la pronuncia del giudice di merito in ordine alla liquidazione delle spese deve ritenersi censurabile anche in sede di legittimità ove, come nella specie, si fondi su argomentazioni illogiche ed erronee. Ritiene la Corte che il motivo di ricorso deve essere rigettato. In primo luogo perché, nella valutazione complessiva degli esiti del giudizio, il Tribunale ha esattamente ritenuto che alcuna delle domande proposte dal ricorrente aveva trovato accoglimento, non rilevando, in contrario, l'accoglimento di un capo di domanda che era stato proposto in estremo subordine, ovvero senza una specifica relazione con l'oggetto vero del giudizio, consistente nell'accertamento della illegittimità del licenziamento;
in secondo luogo perché, per quanto sopra, non può affatto condividersi l'opinione del ricorrente circa la illogicità della motivazione del giudice a quo, derivandone la inammissibilità della censura in questa sede di legittimità. Pertanto la Corte rigetta il ricorso;
compensa per giusti motivi le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese 5 di questo giudizio. Così deciso in Roma il 6 giugno 2000 1 Presidente: II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 9 FEB. 2001 Oggi, I IL COLLABORATORIE D A , S DI CANCELLERIA S O A L 0 L T 3 1 , . O 3 A B 5 T N O H E S I R E . D A P ' N S L A I L T 3 N E S 7 G - D O O 8 P I - S A 1 M N I D 1 E E A S , E D I O G A E R T G T O S E N T I L E T G S I E E R A R I L D L E O D 10