Sentenza 13 novembre 2018
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dello "strepitus fori" di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, occorre che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2018, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2018 |
Testo completo
02624-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FAUSTO IZZO Presidente - Sent. n. sez. 2281/2018 CC 13/11/2018- DONATELLA FERRANTI R.G.N. 28592/2018 Relatore - MAURA NARDIN GABRIELLA PP FR PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/04/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del PG ル RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 aprile 2018 la Corte di Appello di Messina ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, al pagamento in favore di SC NE della somma di €. 1061,19 a titolo di equa riparazione per essere il medesimo stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza del 26 ottobre 2015, revocata il 5 novembre 2015, in seguito all'interrogatorio di garanzia.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione SC NE, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo, con cui ha lamentato il vizio di motivazione per non avere il giudice della riparazione, nel provvedere alla liquidazione dell'indennità, tenuto in considerazione le conseguenze pregiudizievoli derivategli in termini di discredito personale, avuto riguardo alla sua qualità di imprenditore, intento, in quel periodo, a realizzare un opera pubblica nel centro della piccola cittadina di residenza, con conseguente interruzione dell'opera. Osserva che la Corte territoriale ha omesso di esercitare i proprii poteri in ordine all'assunzione della prova dei fatti dedotti dal ricorrente a sostegno dell'istanza di riparazione, eventualmente a mezzo dell'invito al medesimo a fornire la dimostrazione delle allegazioni.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte di appello competente per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato.
2. Va, innanzitutto, rammentata la natura indennitaria e non risarcitoria del ristoro per ingiusta detenzione, essendo il medesimo diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli (patrimoniali e non) procurate dalla ingiusta ed incolpevole privazione della libertà, attraverso un sistema commisurato alla sua durata ed intensità. Sono, nondimeno, consentiti aggiustamenti alla quantificazione aritmetica allorquando emergano profili di ulteriori rispetto al "fisiologico" danno da privazione della libertà. (cfr. Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014 dep. ९ 23/05/2014, Silletti, Rv. 25923701).
3. Fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 315, comma 2^, cod. proc. pen. pari ad in Euro 516.456,90, infatti, l'ammontare della riparazione può discostarsi dal mero calcolo artimetico dell'ammontare giornaliero di Euro 235,82 moltiplicato per il numero dei giorni, allorquando la lesione si palesi divergente e più grave rispetto alle normali conseguenze determinate di ingiusta ed incolpevole detenzione (cfr. fra le tante, Cass., Sez. 4^, n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026; n. 10690 del 25/2/2010, Rv. 246425; n. 23119 del 13/5/2008, Rv. 240302). 2 4. Ed invero, se la determinazione della somma fissa giornaliera ed il calcolo aritmetico costituiscono l'individuazione dell'indennità avuto riguardo ad una situazione astratta media, per giustificare lo scostamento, in modo non arbitrario, è necessario avere riguardo a specifici parametri di riferimento -allegati da colui che propone la domanda e dimostrati, ancorché presuntivamente - tali da dimostrare l'inadeguatezza della misura matematica il cui ammontare è predeterminabile con il mero calcolo.
5. Ancora attuale appare la pur risalente decisione con cui le Sezioni Unite hanno chiarito la natura dell'istituto e la possibilità di graduazione dell'indennità, affermando che "l'equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce ex illicito ma dalla solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare. Il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma nel limite predeterminato - la corresponsione di una somma che, - tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto. Ai fini della relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento" (Sez. U, n. 1 del 06/03/1992 - dep. 29/05/1992, P.M. e Min. Tesoro in proc. Fusilli, Rv. 19114701). Con siffatta decisione è stato ulteriormente chiarito che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è classificabile tra i diritti civici, cui corrisponde l'obbligo di diritto pubblico dello Stato, avente ad oggetto una prestazione consistente nel pagamento di una somma di denaro, e che la fattispecie genetica di tale diritto deve individuarsi nella "custodia cautelare" indebitamente sofferta, mentre la sentenza o la decisione del giudice previste dai primi due commi dell'art. 314 cod. proc. pen. ne accertano ex post'.
6. Il provvedimento impugnato pone correttamente le basi del ragionamento sulla necessaria considerazione dei profili pregiudizievoli da apprezzare, anche facendo riferimento alle pronunce di questa Sezione, e provvede alla liquidazione sulla base del calcolo aritmetico non perché la ritiene idonea di per sé a compensare tutti gli effetti derivanti dall'ingiusta detenzione (la Corte espressamente afferma che siffatta somma non risarcisce la totalità dei danni), ma perché sostiene che il ricorrente non abbia dato prova di ulteriore e specifico nocumento.
7. Si tratta di una decisione del tutto incensurabile che non ignora i principi formulati da questa Sezione secondi cui "Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il principio dispositivo per cui la ricerca del materiale - probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce 3 in base all'onere della prova -è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, il quale, ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche di ufficio, senza tuttavia surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente. (In applicazione del principio la Corte ha confermato la decisione del giudice del merito, che aveva rigettato l'istanza di riparazione giacché il ricorrente era stato ristretto nello stesso periodo anche per un altro titolo, in relazione al quale non era stata allegata l'ingiustizia della detenzione). (Sez. 4, n. 4070 del 08/10/2013 - dep. 29/01/2014, Cacopardo, Rv. 25842401) 8. Ed invero, seppure il procedimento per l'equa riparazione dell'errore giudiziario attenga comunque "ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico" e sebbene a ciò consegua "un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si riveli per qualche aspetto insufficiente, può fondare la sua decisione anche su atti diversi da quelli prodotti, di cui le parti abbiano comunque conoscenza (Sez. 4, n. 41359 del 28/04/2016 - dep. 03/10/2016, Volpicelli, Rv. 26833601), vi è che, comunque, l'onere di allegazione e quello probatorio incombono sulla parte che formula la domanda e che il potere officioso del giudice non è esplorativo e non può che muoversi nell'ambito dei fatti allegati e per i quali si offre la prova o- non rientrando questa nella disponibilità della parte- per la dimostrazione dei quali si chiede al giudice l'esercizio dei poteri istruttorii che gli sono proprii.
9. Al contrario, come ben chiarisce la Corte, il ricorrente, vittima di un'estorsione ed erroneamente ritenuto concorrente nel reato, sottoposto per un periodo breve agli arresti domiciliari, non ha allegato e tantomeno provato alcuno specifico danno, diverso dalla privazione della libertà e ad essa conseguente, avendo, anche in questa sede fatto mero riferimento allo strepitus fori. Ma anche volendo prendere in esame detto parametro relativo ad una situazione di pubblica esposizione, dovuta al clamore delle accuse, consistente nell'impossibilità di contenere la risonanza della notizia, va sottolineato che per potersi ritenere sussistente lo strepitus fori occorre che, la sua diffusione esorbiti del tutto dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, che per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato. In questo caso si realizza, infatti, quel clamore mediatico che impone la considerazione di aggiustamenti all'indennità di equa riparazione aritmeticamente calcolata. 10. Ma è chiaro, altresì, che per realizzarsi un danno del quale tenere conto in sede di liquidazione dell'equa riparazione, ancorché sia possibile, nell'ipotesi di realtà di piccole dimensioni, come quella in cui la vicenda si è verificata, fare ricorso a presunzioni e massime di esperienza, è necessario che l'ingiusta detenzione 4 abbia una durata tale da indurre nel pubblico -o qui nella cittadinanza- il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato. Ciò non accade allorquando l'ingiusta detenzione si limiti a pochi giorni ed il venir meno della misura consegua l'interrogatorio di garanzia, non potendo, da un lato, un simile brevissimo lasso di tempo, dall'altro, le modalità di revoca, chiaramente legate a quanto riferito dall'interessato, comportare effetti che esorbitino la fisiologia dell'incolpevole privazione della libertà. 11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Cosi deciso il 13/11/2018 Il President Il Consigliere estensore Maura Nardin Fausto Izzo 21 GEN 2019 C DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene CaliendoIrene oggi,. 5