Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
IN01 379 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CA CASSAZIONE Oggetto Mediazione-provvigione mancata iscrizione SEZIONE TERZA CIVILE dell'agente nel ruolo ex art. 6 Legge 39/89- inesigibilità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 10950/98 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Cron. 3002 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep.470 Ud. 11/07/00 Dott. Alberto TALEVI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE NTENZA IL SOLE 24 ORSdal Sig. per diritti L.00 sul ricorso proposto da: EER 200 FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA, in persona de l CAN JERE Presidente e legale rappresentante pro-tempore rag. LI 00 Battista IN, elettivamente domiciliato in ROMA CANCELLERI VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che 10 difende unitamente CG408154 all'avvocato MARTINAZZOLI GIANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva LA PRADA IMM SRL, in persona del legale rappresentante dal Sig. MA REDON per diritti 2+,000+h sig. IO VA Battista elettivamente domiciliato2000 24 MAG. 2001 1367 in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio IL CANCELLIER dell'avvocato MANFREDONIA CORRADO, che lo difende LI 00 unitamente agli avvocati COSSU ENZO, PELIZZONI CANCELLERIA FERDINANDO, giusta delega in atti;
controricorrente CG521823 avverso la sentenza n. 603/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, emessa il 5/11/1997, depositata il 03/12/97; RG. 111/95; CUR udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studio ROTANELLI dal Sig. udienza del 11/07/00 dal Consigliere Dott. Ennio per diritti L. 00 MALZONE;
udito 1'Avvocato PRF. GUSTAVO ROMANELLI (per delega Avv. Enrico RomaneLI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 23 marzo 1994 il tribunale di Brescia rigettava la domanda di pagamento somma, a titolo di provvigione, proposta dalla finanziaria di Valle Camo- nica spa con citazione del 3.5.90 nei confronti LI 2000 CANCELLER dell'Azienda LC F.LI IO (ora La Prada immo- biliare srl), rilevando l'inesigibilità, in relazione all'epoca dell'affare, del relativo diritto di media- BB232222 zione, non risultando la società istante iscritta nel BB232221 ruolo degli agenti di affari previsto dall'art. 6 leg- AQ577379 A0577378 AQ577384 2 AQ577383 ge 39/89. Detta sentenza, avversata in appello dalla società istante, era confermata dalla Corte d'Appello di Bre- scia con sentenza 5.XI.97 che condannava l'appellante alla rifusione delle relative spese in favore dell'appellata. Riteneva la Corte di merito che la tesi secondo cui la domanda attrice trovava fondamento in presta- zioni professionali svolte in favore della convenuta natura diversa dalla mediazione, non era introduci- bile in sede d'appello, per la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., costituendo una domanda nuova;
per la stessa ragione, riteneva inammissibile la domanda d'indennizzo per arricchimento senza causa, introdotta in sede d'appello in dipendenza del mancato riconosci- mento alla provvigione, ravvisando, nel caso di spe- un'immutazione non solo delle cause petendi, macie, anche del petitum della domanda. Per la cassazione della decisione ricorre la So- cietà istante esponendo cinque motivi. Resiste la società intimata con controricorso con salvezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE I primi tre motivi di ricorso possono essere trat- titi congiuntamente, costituendo tre aspetti della me- 3 desima questione e cioè della qualificazione giuridica della domanda e dell'applicabilità alla fattispecie in esame della normativa di cui alla legge n. 39/89 nella parte che prevede la preclusione del diritto alla provvigione per i soggetti non iscritti nel ruolo de- gli agenti di affari previsto dall'art. 3 della men- zionata legge. Si sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto cogliere elementi di atipicità rispetto al rapporto di mediazione nell'attività svolta dalla società istante nei confronti di quella convenuta sia prendendo in considerazione l'attività materiale in sé, che fu di consulenza e valutazione per l'alienazione a terzi di un complesso aziendale, sia tenendo conto della ragio- ne sociale della stessa società istante, evidentemente alla valutazione della convenienza sottesa dell'affare. La questione, come proposta nei suoi vari aspetti, è suscettibile di esame in questa sede, avendo la non Corte di merito fornito adeguata spiegazione delle ra- gioni che inducono a ritenere la domanda di pagamento somma ancorata all'attività mediatoria svolta dalla società istante in favore della controparte per la vendita di un complesso aziendale. L'individuazione della causa petendi e del petitum della domanda è avvenuta, infatti, non solo in base al contenuto della citazione, ma anche in base all'inter- pretazione che della medesima è stata fatta negli atti dello stesso difensore della società istante. Del tutto nuova, rispetto ai motivi esaminati in appello (quarto motivo), la questione della previ- genza dell'attività mediatoria all'entrata in vigore della legge 39/89 e come tale non suscettibile di esa- me in questa sede. Giova, comunque, Osservare che nella sentenza im- pugnata è dato per pacifico, perché dedotto dal conte- nuto della stessa citazione, che l'attività di inter- mediazione fu svolta nell'estate 1989 e, quindi, in vigore della menzionata legge 39/89. E', infine, infondato il quinto motivo con cui si contesta la novità della domanda di indebito arricchi- mento per la mancata corresponsione della provvigione rispetto a quella di pagamento somma a titolo di prov- vigione per l'opera mediatoria svolta, risultando la medesima già affrontata e decisa in materia analoga dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (cfr. Cass. Sez. Un. 22 maggio 1996 n. 4712). Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese alla con- troricorrente, liquidate come in dispositivo. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pa- gamento delle spese processuali in favore della resi- stente, liquidate in L. 126.000 € oltre onora- ri, che liquida in L.
1.500.000. Così deciso in Roma addì II.
7.2000 CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Aldon avaza Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 1 FEB. 2001 Concette Amendola Oggi, IL CA RE C1 ConcerConcetta Ammendota 10000 290000 MAR. 2001 4 Can. 10298. (lire p. (D.ssa PALIPPON Il Responsabile Vizio Atti Giudiziari (Dr. M. HACCICHINI) 1130 . 0 0 1 6