Sentenza 26 gennaio 2016
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La disposizione di cui all'art. 626 cod. proc. pen., anche se dettata per l'ipotesi in cui, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, debba cessare una misura cautelare, ovvero una pena accessoria, o una misura di sicurezza, deve ritenersi applicabile alle altre ipotesi di cessazione di una condizione di restrizione della libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ordinato l'immediata comunicazione del dispositivo della decisione al Procuratore Generale, avendo disposto l'annullamento di ordinanza del Tribunale di sorveglianza di applicazione della misura della semilibertà a carico di condannato libero).
In tema di misure alternative alla detenzione, nel caso in cui la Corte di cassazione annulli l'ordinanza di applicazione della semilibertà ad un condannato libero, il relativo provvedimento, incidendo sulla esecuzione della pena, deve essere comunicato al cancelliere del Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell' art. 107, comma secondo, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
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Elezione di domicilio presso un familiare e nomina di un difensore di fiducia se rese nell'ambito del procedimento, senza alcuna contezza del successivo sviluppo processuale, non impediscono la rescissione del giudicato. E' facoltà del ricorrente di depositare "ratione temporis", tramite il difensore di fiducia nominato procuratore speciale, l'istanza volta alla rescissione del giudicato attraverso lo strumento digitale della p.e.c.. Corte di Cassazione Sez. 2 penale Num. 25528 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 03/06/22 RITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di rescissione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2016, n. 54913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54913 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
549 1 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA - Consigliere -N. 299/2016 Dott. ADET TONI NOVIK N. 11984/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - Dott. MONICA BONI Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IS N. IL 10/07/1985 avverso l'ordinanza n. 5023/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 10/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. The no chien l'ammellomento con lino dell'oralimente inferrare;
ли Editi difensor AV Ас RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza deliberata il 10 febbraio 2015, rigettava l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale proposta in via principale da LD AI, condannato a pena detentiva (anni 4 e mesi 4 di reclusione) siccome colpevole del delitto di detenzione illecita a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e con pena residua da espiare di anni 2 mesi 4 e giorni 5 di reclusione, accogliendo, invece, quella subordinata di concessione della semilibertà. AI LD, in calce all'istanza di concessione di misura alternativa depositata il 10 ottobre 2014 presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, aveva nominato quale suo difensore di fiducia, l'avvocato Cristina Masetti. Ciò nonostante, il Presidente del Tribunale di sorveglianza, in base all'erroneo presupposto che il LD non avesse scelto un legale di fiducia, designava un difensore d'ufficio nella persona dell'avvocato Leonardo Miniati, contestualmente all'emissione, in data 4 novembre 2014, del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio. L'avvocato Miniati e AI LD, ricevevano entrambi l'avviso ли dell'udienza; mentre l'avvocato Cristina Masetti non era destinataria di alcuna comunicazione in proposito. All'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza il difensore d'ufficio designato non formulava alcuna eccezione circa il mancato avviso dell'udienza al difensore di fiducia nominato. E costui solo in data 25 febbraio 2015 riceveva notizia dell'emissione nei confronti del proprio assistito di ordine di esecuzione per la espiazione della residua pena detentiva in regime di semilibertà.
2. Avverso l'ordinanza, deliberata dal Tribunale di sorveglianza il 10 febbraio 2015 e depositata il successivo 18 febbraio, AI LD proponeva, per il tramite del suo difensore, ricorso per cassazione, eccependo la nullità del provvedimento per omesso avviso della udienza di trattazione dell'istanza al difensore di fiducia, avvocato Cristina Masetti. se CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione proposta nell'interesse di AI LD è fondata.
1.1 II Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, nella sua requisitoria depositata il 4 giugno 2015, rilevata preliminarmente la fondatezza in fatto della deduzione difensiva relativa alla nomina di un difensore di fiducia da parte del ricorrente AI LD contestualmente alla proposizione dell'istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione ed alla mancata notifica allo stesso del decreto di fissazione dell'udienza collegiale, ha osservato che le Sezioni Unite, con sentenza del 26 marzo 2015, risolvendo un contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato il principio secondo cui, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata da un imputato o da un condannato, giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato «ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e che, pertanto, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in Ла udienza lo stesso sia stato presente, non formulando alcuna eccezione circa il mancato avviso dell'udienza al difensore di fiducia, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo esame dell'istanza proposta dal condannato.
1.2. Questa Corte si uniforma a tali conclusioni e decide in conformità. L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio al medesimo giudice, che procederà a nuova deliberazione.
2. Conseguono alla presente pronuncia rescindente: a) l'annullamento senza rinvio dell'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze il 21 febbraio 2015 (n. SIEP 366/20014); b) l'ordine di immediata liberazione del condannato se non detenuto per altra causa. La nullità della impugnata ordinanza del 10 febbraio 2015, colla quale il Tribunale di sorveglianza ha applicato la misura alternativa della semilibertà a 3 AC carico del condannato in libertà (il Pubblico Ministero aveva, infatti, disposto la sospensione della esecuzione della pena), si propaga, ai sensi dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. al provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte territoriale: si tratta, infatti, di atto consecutivo e dipendente. E tanto comporta la immediata liberazione del condannato, dovendo essere ripristinato lo status libertatis di lui.
3. Seguono gli adempimenti di rito. La cancelleria darà immediata comunicazione del presente dispositivo: a) al Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, affinché dia i provvedimenti occorrenti, ai sensi dell'art. 626, comma 1, cod. proc. pen.; b) al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ai sensi dell'art. 107, comma 2, d.P.R. 30/06/2000, n. 230. 3.1. Al riguardo occorre precisare, infatti, che se pure l'art. 626 cod. proc. pen. in tema di «effetti della sentenza [della Corte di cassazione] sui provvedimenti di natura personale o reale», preveda per la cancelleria tale onere di comunicazione solo quando «deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria», la giurisprudenza di legittimità è assolutamente univoca nel ritenere, sulla base di una interpretazione estensiva della citata disposizione, l'applicabilità della stessa in ogni ipotesi nella quale, per effetto della pronuncia della Cassazione, ли, debba cessare una condizione di restrizione della libertà personale, ciò affermando, in particolare, con riferimento all'ipotesi di detenzione senza titolo ovvero di annullamento del decreto applicativo di una misura di prevenzione (v. in termini, Sez. 4, n. 1377 del 18/04/1995, Balil, Rv. 201032; Sez. 1, n. 3887 del 02/06/1997, Manfredi, Rv. 207952; Sez. 6, n. 20354 del 24/04/2001, Iorio, Rv. 218842; Sez. F, n. 35981 del 25/08/2015, Meoli, Rv. 264548, cui adde le seguenti sentenze non massimate: Sez. 1, n. 25909 del 24/04/2001, Dondero;
Sez. 1, n. 1707 del 3/12/2003, Baccani;
Sez. 1, n. 32898 del 01/07/2005, Gambo;
Sez. 1, n. 38576 del 23/09/2005, Novi;
Sez. 1, n. 49995 del 27/11/2009, Cirovic;
Sez. 1, n. 5122 del 12/01/2011, Lamberti;
Sez. 1, n. 3664 del 19/01/2012, Bonaccorsi;
Sez. 1, n. 50672 del 14/11/2013, Comporetto). Ed invero, come rilevato anche da autorevole Dottrina, «il legislatore del 1988, nell'ottica di una semplificazione [...], ha affidato al procuratore generale presso la Corte Suprema il compito di adottare i provvedimenti [...] che si rendano necessari in seguito all'annullamento con rinvio, da parte della Corte 4 medesima»; provvedimenti che, sotto il codice previgente, «erano adottati dal pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale ovvero dal pretore, a cui il procuratore generale comunicava il dispositivo della sentenza». Anche in dottrina, in altri termini, in consonanza con l'elaborazione giurisprudenziale della Corte, si registra l'opinione che l'art. 626 cod. proc. pen. sancisca «una competenza generalizzata» dell'ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte di legittimità. 3.2. È, poi, appena il caso si aggiungere, con riferimento alla ulteriore comunicazione al Tribunale di sorveglianza, prescritta dalla disposizione regolamentare, che l'adempimento è imposto in quanto, nella specie, la presente sentenza rescindente incide sulla esecuzione della pena.
3.3. In conclusione entrambi gli adempimenti delle comunicazioni, ai sensi degli artt. 626, comma 1, cod. proc. pen. e 107, comma 2, d.P.R. 30/06/2000, n. 230, devono essere adempiuti, ricorrendone i rispettivi presupposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Annulla, senza rinvio, l'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze il 21 febbraio 2015, n. SIEP 366/20014, a carico di LD AI, e ordina l'immediata liberazione del condannato se non detenuto per altra causa. Manda la cancelleria per le comunicazioni al Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, affinché dia i provvedimenti occorrenti, e al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ai sensi dell'art. 107, comma 2, d.P.R. 30/06/2000, n. 230. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016. Il consigliere estensore Il presidente S ant o Vecchio дело самоей DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 DIC 2016 DI CA S IL CANCELLIERE A M E R Pietro Di Meo- ४०० 5