Sentenza 12 gennaio 2011
Massime • 1
È nulla la notifica dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale della sentenza effettuata nei confronti del difensore di ufficio nominato in giudizio, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen. 1930, in sostituzione del difensore di fiducia non comparso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2011, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 12/01/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 58
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO P.M. Severina - Consigliere - N. 42326/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RT RA, N. IL 04/10/1953;
avverso l'ordinanza n. 64/2001 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 24/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Volpe Giuseppe, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con declaratoria della non esecutività della sentenza della Corte di appello di Roma, 21 novembre 1989, a carico di LA AN, mandando la cancelleria competente per la rinnovazione della notificazione dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale e disponendo l'immediata liberazione del condannato se ancora detenuto in forza della ridetta sentenza. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 24 giugno 2010 e depositata il 30 luglio 2010, la Corte di appello dell'Aquila, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l'incidente proposto, ai sensi dell'art. 670 c.p.p. dal condannato AN LA per la declaratoria della inefficacia della condanna del Tribunale di Roma, 9 ottobre 1986, confermata dalla Corte di appello con sentenza del 21 novembre 1989, motivando: correttamente la cancelleria aveva avuto riguardo al domicilio successivamente dichiarato dal LA all'atto della scarcerazione (in Roma alla via Pietralata, n. 113), piuttosto che a quello in precedenza indicato durante la istruzione sommaria in occasione dell'interrogatorio (in Ostia alla via Stiepovic, n. 111) e aveva, quindi, notificato l'avviso del deposito dell'estratto contumaciale (ai sensi dell'art. 171 c.p.p. 1930, comma 6) all'avvocato Giannola Diego, nominato di ufficio dalla Corte territoriale nel dibattimento di secondo grado, anziché al difensore di fiducia dell'appellante, avvocato Madia Giuseppe, il quale non era intervenuto alla udienza del giudizio di appello. 2. - Ricorre per Cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 25 settembre 2010, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 170 c.p.p., comma 2, e art. 171 c.p.p. 1930, eccependo la invalidità
della notificazione dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale, sotto il profilo che destinatario dell'avviso avrebbe dovuto essere il difensore di fiducia dell'imputato (redattore, peraltro, dei motivi di appello) e al riguardo richiamando il principio di diritto fissato da questa Corte suprema, a Sezioni Unite, circa il difetto della legittimazione a ricevere i successivi avvisi e notificazioni del difensore, nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, in sostituzione temporanea del titolare dell'ufficio difensivo.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 10 dicembre 2010, deduce: invalidamente l'estratto contumaciale è stato notificato (anziché al difensore di fiducia dell'imputato) al legale designato in temporanea sostituzione nella contingente assenza del primo;
il vizio sussiste pur se il giudizio è stato celebrato con l'osservanza delle norme del codice di rito abrogato.
4. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
L'arresto di legittimità, invocato dal ricorrente, non si attaglia esattamente al caso in esame.
Le Sezioni Unite hanno affermato: "qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sè, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell'art. 97 c.p.p., comma 4, nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa) il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta", con la conseguenza "che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato" (Sez. Un., 11 novembre 1994, n. 22, Nicoletti, massima n. 199398).
Nella specie, invero, nel dibattimento del giudizio di appello celebrato, ai sensi dell'art. 241 disp. att. c.p.p. con l'osservanza del forme del previgente codice di rito, la Corte territoriale aveva officiato l'avvocato Giannola per la difesa dell'appellante - in sostituzione del difensore di fiducia, avvocato Madia, non comparso - ai sensi (non evidentemente dell'art. 97 c.p.p., bensì) dell'art.128 c.p.p., comma 1, 1930 mediante "nomina fatta di ufficio".
Non è, pertanto, pertinente il riferimento all'istituto (introdotto dal vigente codice di rito) della sostituzione officiosa e temporanea del difensore (di fiducia o di ufficio) non comparso. Pur tuttavia, già nel vigore dell'abrogato codice di procedura penale, con interpretazione costituzionalmente orientata (e sostanzialmente anticipatrice della riforma codicistica) la giurisprudenza di questa Corte suprema, affatto in termini, ha stabilito: "le cautele e le riserve, indicate nell'art. 128 c.p.p. (del 1930) in ordine alla difesa di ufficio che offre scarse garanzie, implicano che il difensore di ufficio nominato in giudizio per l'assenza del difensore di fiducia, se ha diritto di proporre impugnazione e presentare i motivi a norma degli artt. 151 e 192 c.p.p., non può sostituirsi al difensore di fiducia per tutte le attività riservate a quest'ultimo dall'ordinamento e, in particolare, per quella relativa all'avviso di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, depositato in cancelleria;
e ciò perché trattasi di atto necessario ad integrare la procedura di notificazione e, quindi, di atto che ha una sua logica nel particolare rapporto tra imputato e difensore di fiducia" sicché "la nomina del difensore di fiducia, quando non sia stata revocata, è valida per tutte le fasi del procedimento e, pertanto, a detto difensore vanno fatte le comunicazioni e le prescritte notificazioni", attesoché "diversamente l'effettività della difesa, voluta dal costituente, si ridurrebbe ad un'etichetta formalistica, priva di contenuto e significato" (Sez. 1, 13 dicembre 1983, n. 2135/1984, Salzano, massima n. 162404). Alla invalidità della notificazione dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale (siccome effettuata nei confronti di difensore diverso da quello di fiducia) conseguono l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata e la declaratoria della non esecutività del provvedimento con le conseguenti statuizioni a norma dell'art. 670 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 260 disp. att. c.p.p.. A norma dell'art. 626 c.p.p., che trova applicazione anche all'infuori del caso, espressamente contemplato, della cessazione di un misura cautelare, di una misura di sicurezza o di una pena accessoria, pur quando deve sospendersi la esecuzione della pena principale (Cass, Sez. 4, 18 aprile 1995, n. 1377, Balil, massima n. 201032), la cancelleria provvedere alla immediata comunicazione del dispositivo al procuratore generale della Repubblica presso questa Corte.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata;
dichiara la non esecutività nei confronti di LA AN della sentenza del Tribunale di Roma 9 ottobre 1986, confermata dalla Corte di appello con sentenza 21 novembre 1989; per l'effetto sospende l'esecuzione;
dispone la rinnovazione della notificazione dell'estratto contumaciale e la liberazione dell'interessato, se non detenuto per altro titolo.
Manda la Cancelleria per la immediata comunicazione del dispositivo al Procuratore generale presso questa Corte perché dia i provvedimenti occorrenti.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011