Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E N A L IO L Z E A D R " 1 6 76 / 02 T 9 S . I REPUBBLICA ITAL AN T G R E A R ' L L A D E 7 N. D 1 E I 7 T 6 01 S 9 N 1 N E - 5 E S 3- S E E " I G A G E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12839/99 DE MUSIS Dott. Rosario Presidente Dott. Ugo Consigliere VITRONE ADAMO Consigliere Cron. 4255 Dott. Mario FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 19/10/2001 ConsigliereDott. Maria Rosaria CULTRERA ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI CHIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CC VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESENA 58, presso l'avvocato PIETRO DI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO PERROZZI, giusta procura in calce al controricorso;
2001 - controricorrente 2173 avversO la sentenza n. 105/98 del ET di VASTO, 1 depositata il 28/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 ZA AL, con ricorso al ET di Vasto depositato il 12 luglio 1997, proponeva opposizione av- verso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida notificatogli il 14 luglio 1997, ema- nato a [...] incidente stradale dal quale erano lesioni pertouch: derivate danni a personel Il ET, con sentenza de- positata il 28 maggio 1998, accoglieva l'opposizione e annullava il provvedimento di sospensione in quanto emesso nonostante che non fosse stata proposta querela per il reato in relazione al quale la sospensione si poneva come sanzione accessoria. Avverso tale sentenza la Prefettura di Chieti ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il giorno 15 giugno 1999, formulando un unico motivo di gravame. La parte intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo di ricorso il TO denun- 2 cia la violazione degli artt. 12 e 15 delle disposizio- ni sulla legge in generale;
gli artt. 218, 219 e 221, comma 3, 222, 224, comma 3, del codice della strada, nonchè degli artt. 120, 124, 126 e 590 cod.pen. e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce al riguardo che il ET ha erroneamente aderito alla tesi dell'opponente secondo la quale, in caso di incidente stradale dal quale siano derivati a terzi lesioni perseguibili a querela, in mancanza di questa, non si può procedere alla sospensione della pa- tente di guida, in conseguenza della natura accessoria della sanzione amministrativa della sospensione della patente rispetto al reato di lesioni personali. Secondo l'Amministrazione ricorrente tale tesi è errata, in quanto nel sistema del nuovo codice della strada, in relazione ai casi di sospensione della pa- tente previsti dall'art. 222 (violazioni delle norme sulla circolazione dalle quali derivino danni alle per- sone), l'art. 223 prevede che la sospensione sia adot- tata dal TO con riferimento al verificarsi delle "ipotesi di reato" in questione, a prescindere dalla procedibilità penale, e quindi dalla proposizione, ove richiesta, della querela. Questa, secondo l'Amministrazione, condiziona la persecuzione del fat- 3 to-reato in sede penale, ma non influisce sulla irroga- bilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, che ha una propria autono- mia, anche se normalmente è irrogata dal giudice penale in base alla vis actractiva che il processo penale esercita nei riguardi del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative connesse con un reato. Tale vis actractiva, che di regola attribuisce al giudice penale la cognizione delle violazioni ammini- strative connesse a reato, secondo l'Amministrazione viene meno, in generale, ai sensi dell'art. 221, comma 2, C.S., ove il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per il difetto di una condizione di punibilità, con la conseguenza che l'Autorità ammi- nistrativa conosce in via autonoma del fatto irrogando la sanzione amministrativa. Ciò sarebbe specificamente confermato, per quel che concerne la sospensione della patente, dall'art. 224, comma 3, secondo il quale, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, il TO procede all'accertamento della sussistenza 0 meno delle condi- zioni di legge per l'applicazione della sanzione ammi- nistrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili. Per quanto la norma alluda testualmente soltanto all'ipotesi della estin- 4 zione del reato e non anche a quella del difetto di una condizione di procedibilità, a ciò supplirebbe la di- sposizione generale dell'art. 221, comma 2, che attri- buisce all'Autorità amministrativa la competenza san- zionatoria anche in tale caso. Ulteriore conferma dell'autonomia della sanzione amministrativa accessoria rispetto a quella penale si ricaverebbe dall'ultimo periodo dell'art. 224, comma 3, ove si afferma che la estinzione della pena successiva alla condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione accessoria. 2 Il ricorso é fondato nei sensi di cui in motiva- zione, dovendosi riaffermare i principi già enunciati in materia con giurisprudenza ormai consolidata (da ul- timo Cass. 19 luglio 2001, n. 9832; 27 aprile 2001, n. 6108 4 aprile 2001, n. 4939). Questa Corte, con le sentenze 5 maggio 2000, n. 5689; 19 novembre 1999, n. 12830; 20 settembre 1999, n. 10127; 15 marzo 1999, n. 2274) ha affermato il princi- pio secondo il quale il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall'art. 223, comma 2, C.S., un provvedimento amministrativo di natura cautelare, autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonchè della stessa impugnabilità (autonomamente prevista dall'art. 218, comma 5, C.S.), 5 rispetto a quello irrogato in via definitiva a norma degli artt. 222 e 224 C.S. Ne consegue che la sua irro- gazione non è condizionata nè dall'inizio dell'azione penale, nè dall'eventuale difetto della condizione di procedibilità della querela, ove richiesta. In proposito va osservato che la sanzione ammini- strativa della sospensione della patente di guida può costituire misura accessoria a una sanzione amministra- tiva principale, ovvero ad un fatto costituente reato: in particolare l'art. 222 prevede la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria, in tutti i casi in cui da una violazione di norme sulla circolazione stradale derivino danni alla persona. In tal caso la sanzione è diversamente graduata a secondo della gravità del danno alla persona (art. 222, comma 2). L'art. 220 prevede in generale che, per le vio- lazioni di norme del codice della strada che costitui- scono reato, l'agente о organo accertatore tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al Pubblico mi- nistero ai sensi dell'art. 347 c.p.c. Prevede poi spe- cificamente che quando da una violazione di norme del codice della strada derivi un danno alla persona, l'agente o organo accertatore deve parimenti darne no- tizia al Pubblico ministero. Prevede infine che, in 6 ogni caso in cui l'Autorità giudiziaria ravvisi solo una violazione amministrativa, essa deve rimettere gli atti all'ufficio che ha comunicato la notizia di reato perchè si proceda in via amministrativa all'applicazione della sanzione. L'art. 221 (in aderenza a quanto disposto in via generale dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981 in tema di connessione fra illeciti amministrativi e rea- ti) a sua volta prevede che, ove l'esistenza di un rea- to dipenda dall'accertamento di una violazione del co- dice della strada, e per questa non sia stato effettua- to il pagamento in misura ridotta, il giudice competen- te all'accertamento del reato è competente anche alla irrogazione della sanzione amministrativa, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato о per difetto di una condizione di procedibilità, do- vendo egli in tal caso rimettere gli atti all'ufficio che ha comunicato la notizia del reato, perchè si pro- ceda in via amministrativa all'irrogazione della san- zione. Nell'ipotesi di violazione di una norma del codi- ce della strada dalla quale siano derivati danni alla persona, l'art. 223 dispone che l'agente o l'organo che ha proceduto alla rilevazione del sinistro, trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto о del verbale 7 della violazione contestata anche al TO del luogo ove la violazione è stata commessa, ed altra copia all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Il TO, "appena ricevuti gli atti", sentito il parere del competente ufficio della M.C.T.C. che deve esprime- re il parere entro quindici giorni dalla recezione del rapporto, "dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino a un massimo di un anno e ordina all'intestatario di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza". Sulla base di tale normativa, questa Corte ha ri- tenuto che il potere del TO di sospendere la pa- tente sorga e debba essere esercitato, con la solleci- tudine necessaria a non far venire meno la sua funzione cautelare, ove risulti commessa una violazione del Co- dice della strada in conseguenza della quale sia deri- vato un danno alla persona, sulla base del solo accer- tamento della esistenza a carico del soggetto di "fondati elementi di una evidente responsabilità", sen- za che costituiscano presupposti della irrogazione del- la sanzione nè l'inizio dell'azione penale, nè la pro- posizione della querela ove richiesta. Ciò si desume, infatti, in primo luogo dalla 8 scansione dei tempi che l'art. 223 impone agli organi amministrativi, congegnati in modo da renderla sanzione irrogabile dopo venticinque giorni dal fatto, e cioè ben prima che siano scaduti i termini per proporre l'eventuale querela. Si desume inoltre dal carattere cautelare del re- lativo provvedimento (affermato anche dalla Corte CO- stituzionale nella sentenza n. 170 del 1998, nonchè dalle sezioni penali di questa Corte: da ultimo, sez. 5 gennaio 2000, n. 4634, Hudorovic;
B 2 marzo 1999,IV, n. 2794, D'Amico) volto a tutelare l'interesse pubblico a impedire con effetto immediato, e preventivamente ri- spetto alla inflizione della sanzione, per un certo pe- riodo, la circolazione al soggetto che abbia procurato danni alle persone in conseguenza della violazione di norme del codice della strada. Ne deriva per un verso che la sospensione della patente da parte del TO, prevista dall'art. 223 C.S., non è subordinata all'inizio dell'azione penale ed alla proposizione, ove richiesta, della querela. Per altro verso, che il giudizio di opposizione instaurato avverso tale provvedimento ai sensi dell'art. 223, com- ma 5, C.S., ha ad oggetto unicamente l'accertamento della esistenza dei requisiti formali e sostanziali per la sua adozione, con particolare riferimento alla esi- 9 stenza dei "fondati elementi di una evidente responsa- bilità". Questa Corte ha parimenti affermato che la SO- spensione della patente di guida, nel caso di violazio- ne di una norma del codice della strada dalla quale siano derivati danni alle persone, non si configura come "pena accessoria" rispetto a quella prevista per il reato di lesioni personali, bensì costituisce una sanzione amministrativa, la cui applicazione è affidata in via ordinaria al giudice chiamato a conoscere del reato di lesioni personali, ma rimessa al TO in ogni caso in cui tale vis actractiva, prevista dall'art. 222, comma 1, venga meno (Cass. 15 marzo 1999, n. 2274; 20 settembre 1999, n. 10127). In proposito va considerato che l'art. 222 C.S. nello statuire che qualora da una violazione delle nor- me del codice della strada derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le san- zioni amministrative previste, nonchè la sanzione ammi- nistrativa accessoria della sospensione della patente - per un verso contiene una norma processuale, specifica- confermativa dell'attribuzione (operata in via mente generale dall'art. 221) al giudice penale della compe- tenza a irrogare le sanzioni per le violazioni del C.S. non costituenti reato quando dal loro accertamento di- 10 penda l'esistenza di un reato. Per altro verso contiene una norma sostanziale, prevedendo la sanzione della so- spensione della patente in caso di violazioni del codi- ce della strada dalle quali siano derivati danni alle persone, configurandola quale misura amministrativa "accessoria", in tale specifica ipotesi, rispetto al reato di lesioni personali. L'art. 224, comma 3 a proposito del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessO- rie della sospensione e della revoca della patente statuisce che solo l'estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione di tali sanzioni am- ministrative accessorie, mentre "nel caso di estinzione del reato per altra causa il TO procede all'accertamento della sussistenza О meno delle condi- zioni di legge per l'applicazione della sanzione ammi- nistrativa accessoria". Tale norma va interpretata, per quanto interessa ai fini del decidere, come espressione della voluntas legis di statuire in via generale la irrogabilità in sede amministrativa della sanzione accessoria (a reato) della sospensione della patente, ancorchè per qualunque ragione diversa dalla morte di chi vi sia assoggettabi- le l'accertamento della responsabilità penale non possa avere luogo. Ragioni di ordine logico e di coerenza si- 11 stematica impongono di ritenere, infatti, che la formu- la "estinzione del reato" per causa diversa dalla mor- te, usata nell'articolo, vada intesa nel senso su detto e sia in particolare comprensiva anche della ipotesi di non procedibilità del reato per rinuncia о mancata proposizione della querela nel termini di legge e non riferibile alle sole ipotesi di estinzione del come testualmente previste dagli artt. 150 e segg. reato cod. pen. Riferendola solo a tali ipotesi, infatti, per i reati perseguibili a querela, la sanzione accessoria sarebbe applicabile in caso di remissione della quere- la, ma non in caso di rinuncia o di proposizione tardi- va, o di decorso del termine per proporla senza la sua proposizione, pur trattandosi di situazioni omogenee in relazione all'interesse pubblico alla irrogazione della sanzione che la norma ha inteso tutelare, e pur non secondo quanto sopra esposto l'art. 223 ec-avendo - cettuato tali ipotesi dalla irrogazione della sospen- sione provvisoria da parte del prefetto in via cautela- re e provvisoria: sanzione provvisoria che risulterebbe incongruamente irrogata in ipotesi in cui non sia irro- gabile quella definitiva. Ne deriva che la formula “estinzione del reato" va intesa in senso lato, come comprensiva di tutte le 12 ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità pe- nale non possa più avere luogo, pur avendo il fatto in- astrattamente gli estremi del reato, così dategrato ricomprendervi anche le ipotesi di non perseguibilità per la mancata proposizione della querela, o per la ri- nuncia a proporla, come impone il criterio ermeneutico secondo il quale la legge va interpretata in modo che le sue statuizioni risultino coerenti con la sua ratio e non diano luogo a difformità di trattamento incompa- tibili con i principi costituzionali di ragionevolezza e non discriminazione. Pertanto deve ritenersi che, con riferimento alla ipotesi prevista dall'art. 222, in cui la sospensione della patente si configura come sanzione amministrativa accessoria al reato di lesioni personali, l'art. 224, comma 3, in connessione con la sua ratio, attribuisce al TO il potere di irrogare in via definitiva quella sanzione ove, pur ricorrendone "le condizioni di legge" (e cioè la violazione di una norma del codice della strada dalla quale sia conseguito un danno alla persona), sia mancata о venuta meno la possibilità di irrogazione della sanzione da parte del giudice penale. 3 Nel caso di specie il ET ha accolto l'opposizione sotto l'assorbente profilo che il provve- dimento di sospensione era stato irrogato senza che in 13 esso fosse fatto alcun cenno all'avvenuta tempestiva proposizione della querela, come si evince dal comples- SO della motivazione della sentenza, nella quale il ET, dopo avere formalmente enunciato la mancanza di entrambi i presupposti ritenuti necessari per la So- prova di una evidente responsabilità e tem-spensione pestiva proposizione della querela si é limitato ad accertare la sola ed assorbente mancanza di motivazione nel provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza del secondo, sulla quale unicamente, in effetti, ha fondato la ratio decidendi della sentenza, come si evince anche dall'affermazione conclusiva (pag. 7 della con le proble sentenza) (dove si afferma che l'opposizione doveva es- sere accolta per essere stato il provvedimento emesso senza che in esso fosse fornita motivazione circa la proposizione della querela e quindi "in mancanza di qualsivoglia motivazione in ordine ad uno dei suoi pre- supposti di legittimità". Ne deriva che, sulla base dei principi sopra af- fermati, non essendo la legittimità del provvedimento di irrogazione della sospensione della patente, previ- sto dall'art. 223 C.S. in relazione all'ipotesi di vio- lazione di una norma del codice della strada dalla qua- le sia derivata una lesione personale, condizionato al- la procedibilità dell'azione penale, bensì unicamente 14 all'accertamento dell'esistenza di "fondati elementi di evidente responsabilità", in correlazione con le esi- genze cautelari alle quali é preordinato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, do- vendosi in quella sede fare applicazione dei principi di diritto sopra enunciati. Il giudice di rinvio, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione, va individuato nel Tribunale di Vasto (legge 16 giugno 1998, n. 188, in relazione al d.lgsv. 19 febbraio 1998, n.51), nessuna incidenza avendo nel presente giudizio l'entrata in vi- gore del d. lgsv. 30 dicembre 1999, n. 507, che attri- buisce al Giudice di pace competenze in materia di op- A L L " E 7 1 posizioni alle ordinanze-ingiunzioni irrogative di san- D 3 9 . . N T 7 R 5 zioni amministrative, atteso che tale attribuzione non A 9 ' 1 L - L 5 - E 3 D ha carattere retroattivo e deve quindi trovare applica- I E S G N G E E S L I zione il principio generale di cui all'art. 5 c.p.c. A
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e R rinvia anche per le spese al Tribunale di Vasto. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Felicetti✗rance Rosario De Musis حه link. belfer'sвещRepuis be upur's ром 15 IL CANCELLERE Andrea