Sentenza 12 febbraio 2001
Massime • 1
Il delitto di simulata infermità previsto dall'art. 159 del codice penale militare di pace si perfeziona nel momento in cui l'autorità militare è indotta in errore circa l'esistenza della infermità simulata, con la conseguenza che esso non si non si consuma nel luogo in cui viene rilasciata la certificazione medica attestante la malattia, ma nel luogo in cui , a seguito della presentazione di detta certificazione, si verifica l'induzione in errore del Comando di appartenenza del militare. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2001, n. 16611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16611 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI GIANVITTORE - Presidente - del 13/02/2001
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 1046/2001
3. Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 042624/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) OR RI N. IL 06/01/1970
nel procedimento a carico di:
avverso ORDINANZA del 20/10/2000 TRIBUNALE MILITARE di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvestri Giovanni sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Gavino che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale Militare di Torino;
OSSERVA
Con sentenza del 4.11.1999, il Tribunale Militare di Torino dichiarava la propria incompetenza per territorio nel processo a carico di RR MA e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale Militare di Napoli, rilevando che il reato di simulazione di infermità aggravata di cui all'art. 159 c.p.m.p. doveva ritenersi consumato nel luogo in cui era stata rilasciata la certificazione medica compiacente.
Con ordinanza del 20.10.2000, il Tribunale Militare di Napoli rilevava conflitto di competenza, osservando che il reato di simulazione di infermità si è consumato non nel luogo di rilascio del certificato ma nel luogo in cui la certificazione medica è pervenuta al reparto di appartenenza, dato che ivi si è verificata l'induzione in errore dei superiori.
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, deve essere risolto affermando la competenza del Tribunale Militare di Torino, ove deve ritenersi consumato il reato contestato all'imputato. L'art. 159 c.p.m.p. punisce il militare che simula infermità, in modo da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare o per sottrarsi ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità. La norma incriminatrice delinea due figure criminose, accomunate, oltre che dal dolo specifico, dall'induzione in errore dei superiori per effetto della simulazione di infermità (cfr. Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 1993, Forte). In relazione alla conformazione strutturale del delitto non può dubitarsi, dunque, che il momento perfezionativo della fattispecie criminosa corrisponde a quello in cui l'autorità militare è indotta in errore circa l'esistenza dell'infermità simulata (Cass., Sez. 1^, 31 gennaio 1987, Montanelli). Dalle precedenti considerazioni si evince che nel caso di specie il delitto di simulazione di infermità non si è consumato nel luogo in cui è stata rilasciata la certificazione medica attestante lo stato di malattia, ma nel luogo in cui, a seguito della ricezione di detta documentazione, si è verificata l'induzione in errore del comando di appartenenza del militare. Ne segue che, dovendo ritenersi che il delitto si è consumato in Milano, la cognizione del processo compete, "ratione loci " al Tribunale Militare di Torino.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Tribunale Militare di Torino.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001