Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., della inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza che, accogliendo il reclamo in procedimento cautelare ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., conceda la misura invocata (inammissibilità derivante dal fatto che, avendo tale ordinanza gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri del provvedimento cautelare, destinato a perdere efficacia a seguito della decisione di merito ed inidoneo a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato), atteso che, proprio per assicurare una maggiore garanzia a tutela degli interessi delle parti, è stato previsto, con la disciplina introdotta dall'art. 74 della legge n. 353/1990, lo strumento del reclamo, e che rientra nel potere discrezionale del legislatore valutare il livello di tutela da attribuire avverso i provvedimenti che non abbiano la forma di sentenza o che dal loro contenuto non possano ad essa essere assimilati per gli effetti di cui all'art. 111 Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18142 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ IMMOBILIARE ROMA S.I.R. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA M. PRESTINARI 13, presso l'avvocato FRANCESCO LOMBARDI COMITE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO CORVARA SPA, in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE UNIVERSITÀ 27, presso l'avvocato DARIO TEDESCHI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PARCHI SA, VIGORITI GIOVANNI;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata l'1/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, l'Avvocato TEDESCHI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso del procedimento promosso dalla Sviluppo Immobiliare Roma s.r.l., per l'accertamento della validità di un contratto relativo a beni immobili stipulato con le proprietarie Parchi s.r.l. e Corvara s.p.a. e che la società attrice sosteneva trattarsi di affitto d'azienda, si costituiva il Fallimento della Corvara s.p.a., chiedendo, in via riconvenzionale e nel merito, che venisse dichiarata l'inefficacia sopravvenuta del contratto, qualificato come mandato di gestione, per intervenuto recesso dell'amministratore, in un primo tempo, e del curatore fallimentare, successivamente, con la conseguente restituzione dei beni immobili nonché, in via cautelare, il sequestro giudiziario degli stessi.
Il giudice delegato, nella contumacia della Parchi s.r.l., respingeva la richiesta cautelare per indeterminatezza dei beni. A seguito di reclamo il Tribunale di Roma con provvedimento del 5.5- 1.6.2000 disponeva il sequestro giudiziario dei beni immobili relativi a detto contratto.
Dopo aver precisato che il provvedimento cautelare era stato richiesto unicamente nei confronti della S.I.R. e non anche contro la Parchi, che peraltro non poteva essere considerato contraddittore necessario della domanda riconvenzionale di restituzione degli immobili, e che comunque la richiesta era stata regolarmente notificata anche alla Parchi, osservava il Tribunale che, trattandosi di contratto di mandato od, al più, di un contratto misto in cui sono prevalenti gli elementi del mandato per il compimento di atti giuridici e non rilevando ai fini della natura del negozio il fatto che a seguito di tale contratto, concluso fra la Corvara e la S.I.R., fosse intervenuta una parziale novazione contenuta nello stesso documento riportante un analogo contratto fra la Parchi e la S.I.R., lo scioglimento del negozio ai sensi dell'art. 78 L.F. per effetto dell'intervenuto fallimento configurava gli estremi del "fumus boni iuris" necessario per l'accoglimento della misura cautelare, mentre il "periculum in mora" era ravvisabile nella necessità di attrarre i beni in questione nella massa fallimentare.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. la Società Immobiliare Roma s.r.l., la quale deduce otto motivi di censura, sostenendo pregiudizialmente la sua ammissibilità e sollevando, in subordine ma sempre in via pregiudiziale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 terdecies C.P.C. in relazione agli artt. 3 Cost (per violazione del principio di razionalità) e 24 Cost. (per violazione del diritto di difesa) nella parte in cui esclude che avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, la Corvara s.p.a. che eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., deve essere dichiarato inammissibile, dovendo essere riconosciuti all'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies C.P.C. gli stessi caratteri di provvisorietà e di mancanza di non decisorietà propri del provvedimento cautelare reclamato, il quale è da considerare meramente strumentale in quanto volto ad evitare che la futura pronuncia nel merito possa essere pregiudicata nel tempo necessario ad ottenerla e destinato quindi a perdere efficacia a seguito di tale pronuncia.
La società ricorrente, pur dichiarandosi consapevole della conformità di un tale principio al consolidato ed unanime orientamento della giurisprudenza (per tutte Sez. Un. 824/95), ripropone la questione all'attenzione di questa Corte, sottolineando l'idoneità della misura cautelare ad "assumere la forza di giudicato sia pure rebus sic stantibus" in quanto l'art. 669 decies C.P.C. consente al giudice istruttore una rinnovata valutazione solo in presenza di mutamenti nelle circostanze.
Ma una tale prospettazione non può essere condivisa sia perché non potrebbe essere riconosciuto al provvedimento carattere decisorio in quanto inidoneo a produrre in modo permanente effetti di diritto sostanziale e sia perché in ogni caso ciò non sarebbe sufficiente ad escluderne il carattere provvisorio, essendo destinato ad esaurirsi, oltre che nel caso in cui il giudizio di merito non sia iniziato nel termine perentorio fissato dalla legge od in cui successivamente si estingua come prevede l'art. 669 novies comma 1 C.P.C., qualora, anche con sentenza non passata in giudicato, venga accertata l'inesistenza del diritto tutelato (art. 669 novies comma 3 C.P.C.). Lo stesso richiamo all'art. 710 C.P.C., relativo alla modificabilità, in caso di sopravvenienza di nuove circostanze, dei provvedimenti emessi in materia di separazione a seguito di reclamo, per i quali è pacifica la ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., almeno per quanto concerne i rapporti patrimoniali fra i coniugi, è tutt'altro che pertinente, essendosi in tal caso in presenza di un provvedimento che ha natura di sentenza, vale a dire di una decisione che definisce il giudizio e trattandosi invece nel caso in esame, come già si è osservato, di un provvedimento interinale e provvisorio nel senso sopra precisato. Nè può assumere rilievo l'ulteriore considerazione correlata alla capacità di detto provvedimento di "incidere anche in modo irreversibile sulla realtà sostanziale" ed alla asserita irragionevolezza di un sistema - con riflessi sul piano della legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 Cost. - che non utilizzi ogni possibile strumento idoneo ad assicurare il maggior livello possibile di certezza del diritto.
Al riguardo può osservarsi che proprio per assicurare una maggiore garanzia a tutela degli interessi delle parti è stato previsto, con la disciplina introdotta dall'art. 74 della Legge 353/90, lo strumento del reclamo e che rientra nel potere discrezionale del legislatore valutare il livello di tutela da attribuire ai vari provvedimenti che non abbiano la forma di sentenza o che dal loro contenuto non possano ad essa essere assimilati per gli effetti di cui all'art. 111 Cost.. Del pari manifestamente infondato è l'ulteriore profilo di incostituzionalità sollevato con riferimento all'art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa.
La ricorrente non spiega su quali basi poggia una tale sospetta violazione, limitandosi a sostenere sostanzialmente che il diritto di difesa per considerarsi compiuto deve comprendere "l'esperibilità anche di tutte le impugnazioni possibili".
Trattasi all'evidenza di deduzione, da una parte, generica e, dall'altra, priva di una sua valenza giuridica, altro non essendo "le impugnazioni possibili" che quelle consentite dalla legge la quale, nella materia in esame, ha ritenuto sufficientemente tutelato il diritto di difesa nell'ambito del giudizio di merito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida il euro 2.500,00, oltre alle spese liquidate in euro 61,97.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002