Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18142
CASS
Sentenza 20 dicembre 2002

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È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., della inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza che, accogliendo il reclamo in procedimento cautelare ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., conceda la misura invocata (inammissibilità derivante dal fatto che, avendo tale ordinanza gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri del provvedimento cautelare, destinato a perdere efficacia a seguito della decisione di merito ed inidoneo a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato), atteso che, proprio per assicurare una maggiore garanzia a tutela degli interessi delle parti, è stato previsto, con la disciplina introdotta dall'art. 74 della legge n. 353/1990, lo strumento del reclamo, e che rientra nel potere discrezionale del legislatore valutare il livello di tutela da attribuire avverso i provvedimenti che non abbiano la forma di sentenza o che dal loro contenuto non possano ad essa essere assimilati per gli effetti di cui all'art. 111 Cost.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18142
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18142
    Data del deposito : 20 dicembre 2002

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