Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 3
Il debito della pubblica amministrazione derivante dall'illegittima occupazione di un suolo ha natura di debito di valore, sicché, accertato il valore del suolo con riferimento al momento in cui esso è stato occupato definitivamente, tale valore deve essere attualizzato al momento della decisione, al fine di adeguarlo al mutato potere di acquisto della moneta. Sulla somma rivalutata vanno poi calcolati altresì gli interessi legali, in quanto rivalutazione monetaria ed interessi hanno finalità diverse, mirando la prima a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno, ed avendo i secondi funzione compensativa del mancato godimento della somma liquidata.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 369 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, comma sesto, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma sessantacinquesimo, legge 28 dicembre 1995 n. 549, nella parte in cui applica al risarcimento del danno da occupazione appropriativa (o cosiddetta accessione invertita) i criteri di determinazione stabiliti per l'indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità, trova applicazione in tutti i giudizi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato - intendendo per tale quella non più soggetta a quei mezzi di impugnazione normalmente denominati ordinari, con esclusione, pertanto, della sentenza provvisoriamente esecutiva o già eseguita, ove ancora suscettibile di impugnazione ordinaria - l'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha introdotto nel cit. art. 5 bis il comma settimo bis, per il quale in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma primo, con esclusione della riduzione del 40 per cento ed inoltre l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione della corte di appello che, investita della impugnazione dei criteri con i quali i primi giudici avevano liquidato il risarcimento del danno dovuto da una amministrazione comunale ai proprietari dei terreni oggetto di occupazione acquisitiva perfezionatasi in epoca antecedente alla data del 30 settembre 1996, aveva quantificato detto risarcimento in base allo "ius superveniens" di cui al comma sessantacinquesimo dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996.)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la disposizione contenuta nell'art. 23 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, secondo cui, a richiesta dei proprietari, debbono comprendersi nell'espropriazione anche le frazioni residue dei beni che non siano più suscettibili di un'utile destinazione, non è applicabile nel caso dell'occupazione appropriativa, nella quale l'effetto dell'estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione di essa, a titolo originario, in capo all'ente pubblico, trovano la loro causa indefettibile nell'occupazione illegittima del bene, unitamente alla sua radicale trasformazione, atteso che in siffatta ipotesi non può configurarsi una "assegnazione" in proprietà all'ente pubblico di beni o di parte di essi che non hanno formato oggetto di occupazione e tanto meno di trasformazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5728 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC MA RO, CC LE, CC IO CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARONCINI 6, presso l'avvocato CONTARDI GENNARO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI ANZIO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 22188/98 proposto da:
COMUNE DI ANZIO, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 2, presso l'avvocato LIUZZO GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CC MA RO, CC LE, CC IO CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARONCINI 6, presso l'avvocato CONTARDI GENNARO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso principale;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1644/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Contardi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Costa, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva del 12 ottobre 1992, in riforma di quella in data 18 novembre 1988 del Tribunale di Velletri, ha condannato il comune di Anzio al risarcimento del danno in favore di EL ES, ON ed NT NC NI per l'occupazione acquisitiva di un terreno di proprietà di costoro, esteso mq. 1435; e con sentenza definitiva del 15 giugno 1998 lo ha determinato nella misura di L. 225.026.000, oltre agli interessi legali, osservando: a)che il valore del fondo andava determinato tenendo conto non dell'indice di fabbricazione di 1,2 mc/mq. previsto dal piano di zona, ma di quello più elevato di 3,20 mc/mq. indicato dal c.t. dell'amministrazione comunale e poi confermato da un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dallo stesso comune;
b)che, essendo entrato in vigore nelle more del giudizio l'art. 3 comma 65^ della legge 662 del 1996,il risarcimento del danno andava calcolato in base al criterio riduttivo introdotto da quest'ultima disposizione, nella misura di cui all'art. 5 bis della legge 359 del 1992, senza tuttavia la decurtazione del 40% ed aumentando l'importo del 10%; c)che trattandosi di debiti di valore per illecito extracontrattuale, le somme così ottenute, pari a L.34.778.000 per l'area estesa mq. 475 ed acquisita nel 1983 ed a L. 52.354.500 per quella estesa mq. 960 ed acquisita nel 1981 andavano rivalutate in base agli indici ISTAT indicanti l'aumento del costo della vita, fino alla data della sentenza;
d)che a tali somme dovevano aggiungersi gli interessi al saggio legale computati per il primo anno sugli importi originariamente dovuti e per quelli successivi, su quelli via via rivalutati.
Per la cassazione della sentenza i NI hanno proposto ricorso per 4 motivi;
cui resiste con controricorso il comune di Anzio, il quale ha formulato a sua volta, ricorso incidentale per tre motivi. L'amministrazione comunale ha presentato memoria. Motivi della decisione
I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Con il primo motivo del ricorso principale, i NI, denunciando violazione dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992 e dell'art. 3, comma 65^ della legge 662 del 1996, censurano la sentenza impugnata per avere calcolato la misura del risarcimento del danno sofferto per l'occupazione espropriativa del loro immobile in base al più riduttivo criterio introdotto da quest'ultima norma, senza considerare che il fatto illecito si era esaurito nel 1983, e quindi assai prima dell'entrata in vigore dell'una e dell'altra legge che dunque non potevano essere applicate al caso concreto. Con il secondo motivo, deducendo altra violazione della medesima normativa, nonché degli art. 282 e 283 cod. proc. civ. ne ribadiscono l'inapplicabilità alla fattispecie anche perché essi avevano già conseguito le somme dovute fin dal 1989, in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, e perché la Corte di appello non aveva ne' revocato ne' sospeso l'esecuzione da essi iniziata in base a quel titolo.
Con il terzo motivo, sollevano questione di illegittimità costituzionale degli art. 5 bis della legge 359 del 1992 e 3 comma 65^ della legge 662 del 1996 per contrasto con gli art. 3,42, 43, 44, 23, 24, 25 e 111 Costit. laddove dichiarano applicabile il nuovo e più riduttivo criterio di calcolo del risarcimento del danno ai procedimenti in corso, non definiti con sentenza passata in giudicato, penalizzando in tal modo gli espropriati per i ritardi della giustizia ad essi non imputabili e dovuti alle amministrazioni esproprianti, perciò indotte a frapporre ostacoli ed eccezioni pretestuose alla corresponsione dell'indennizzo; modificando il diritto dei cittadini al conseguimemto del risarcimento del danno dopo avere ottenuto una sentenza provvisoriamente esecutiva;
ed infine discriminando coloro che hanno subito un'espropriazione a seconda che riescano ad ottenere o meno tempestivamente una sentenza passata in giudicato.
Queste censure sono tutte infondate.
Invero, anche dopo la sentenza n. 369 del 1996 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato incostituzionale l'art. 5/bis, comma sesto, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui applica al risarcimento del danno da occupazione appropriativa i criteri di determinazione stabiliti per l'indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità - trova applicazione in tutti i giudizi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato (e quindi anche nei giudizi pendenti in sede di legittimità) l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nel citato art. 5-
bis, il comma settimo/bis; per il quale, in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma primo, con esclusione della riduzione del 40%, ed inoltre l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10% (Cass., Sez. Un., 494/1998; 4676/1997, nonché 4182/1997). In tal senso dispone testualmente, come riconoscono gli stessi NI nel terzo motivo, l'ultima parte del citato 7^ comma bis, il quale dichiara inapplicabile il nuovo criterio di calcolo soltanto "ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato"; per cui, siccome l'art. 324 cod. proc. civ. definisce come passata in giudicato - che perciò copre con la sua forza la relativa decisione con tutti i suoi antecedenti logici, precludendo di riportarli in discussione - la sentenza non più soggetta a quei mezzi di impugnazione normalmente denominati ordinari, in essa non può comprendersi la sentenza che sia stata dichiarata provvisoriamente esecutiva o che sia stata già eseguita, ove la stessa sia ancora suscettibile di impugnazione ordinaria: così come è avvenuto nel caso concreto in cui la nuova norma è sopravvenuta nel corso del giudizio di impugnazione proposto dal comune di Anzio proprio per censurare i criteri con cui i primi giudici avevano liquidato il risarcimento del danno dovuto da detta amministrazione agli espropriati per l'avvenuta occupazione espropriativa dei loro immobili.
Pertanto, il giudizio in esame non poteva ritenersi definito con sentenza passata in giudicato, quanto alla determinazione della somma loro dovuta a titolo di illecito aquiliano;
che, dunque correttamente la Corte di appello, essendosi l'occupazione acquisitiva perfezionata in epoca antecedente alla data del 30 settembre 1996,indicata dalla legge, ha calcolato in base allo "ius superveniens", applicando il più riduttivo criterio, contenuto nel comma sessantacinquesimo dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996. D'altra parte, proprio i profili di illegittimità
costituzionale della norma prospettati dai ricorrenti sono stati già dichiarati manifestamente infondati dalla Corte Costituzionale. la quale ha ripetutamente affermato (sent. 148/1999; 283/1993; 39/1993) "che il legislatore può, salvo il limite previsto in materia penale dall'art. 25 della Costituzione, nell'introdurre una nuova disciplina, prevederne la efficacia retroattiva, anche ove questa incida sfavorevolmente su posizioni di diritto soggettivo perfetto, purché non risultino violati specifici canoni costituzionali, primo fra i quali quello della ragionevolezza"; e che "nella fattispecie, non confligge con tale principio l'attribuzione di carattere retroattivo al criterio risarcitorio previsto per l'occupazione acquisitiva dalla norma impugnata, non potendo costituire limite invalicabile della discrezionalità legislativa l'aspettativa dei titolari delle aree occupate a vedersi liquidato il danno secondo un criterio più favorevole di quello ragionevolmente adottato dal legislatore nell'attuale momento storico: ciò in special modo quando si tratti di normativa diretta a sostituire una disciplina dichiarata incostituzionale ed a regolare i rapporti pregressi in aderenza ai principi enunciati dalla Corte".
Per cui ben poteva il legislatore colmare, anche per il passato, tale risalente carenza normativa con l'attribuire efficacia retroattiva alla nuova disciplina dell'indennità nell'ipotesi di occupazione espropriativa mediante un regolamento che non è ne' irrazionale ne' arbitrario e che comporta le differenziazioni peculiari delle successioni di leggi nel tempo, peraltro arrestandosi ai risarcimenti già divenuti incontestabilì (vuoi perché si sia formato un giudicato, vuoi perché si siano determinate delle preclusioni),in relazione ai quali il relativo rapporto è esaurito e quindi è conforme ai principi che gli stessi sfuggano alla incidenza della nuova disciplina.
I NI, con il quarto motivo del ricorso principale, deducendo violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. censurano, infine, la sentenza impugnata per avere omesso di provvedere sulla loro domanda di determinazione dell'indennizzo per l'occupazione temporanea dell'immobile e fino alla data dell'effettivo pagamento del risarcimento, da commisurarsi al suo valore venale, che pure il giudice di primo grado aveva riconosciuto.
Il motivo è del tutto inconsistente.
Il Tribunale di Velletri non ha affatto accolto siffatta domanda degli espropriati (nè ha riconosciuto al riguardo alcuna indennità), ed anzi, l'ha espressamente rigettata per due ordini di ragioni: e cioè, anzitutto, perché la stessa costituiva una "chiara duplicazione di voci risarcitorie" che già comprendevano il valore venale del fondo, perciò traducendosi in un indebito arricchimento;
e, quindi, perché il principio generale dell'autonomia tra il procedimento espropriativo e quello di occupazione di urgenza non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui il presupposto della prima (dichiarazione di indifferibilità e di urgenza delle opere) e quello dell'espropriazione (dichiarazione di p.u.) siano contenuti nel medesimo provvedimento.
Nessuna di queste autonome ragioni è stata impugnata dai NI, i quali non hanno neppure proposto appello contro la decisione dei primi giudici, sicché su tale capo della sentenza per essi sfavorevole si è formato il giudicato interno;
con la conseguenza che la Corte di appello non avrebbe potuto rimetterlo in discussione, ne' a maggior ragione modificarlo, altrimenti incorrendo in una palese violazione delle disposizioni degli art. 112 e 324 cod. proc. civ. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il comune di Anzio, denunciando violazione dell'art. 23 della legge 2359 del 1865, censura a sua volta la sentenza impugnata, per avere incluso nell'area irreversibilmente trasformata e destinata all'opera pubblica anche un relitto di mq. 180 non suscettibile di utilizzazione, respingendo al riguardo i propri rilievi che escludevano detta superficie dal risarcimento e senza considerare che i proprietari non avevano esercitato la facoltà prevista da quest'ultima norma di richiederne all'ente espropriante l'inclusione fra i beni da acquistarsi per l'opera pubblica.
Il motivo è parte inammissibile, parte infondato.
La Corte di appello, infatti, recependo al riguardo le indagini compiute dal c.t.u., ha ritenuto (pag. 4 e 6) che "l'estensione dell'area irreversibilmente destinata all'opera pubblica" non fosse di mq. 1255, come dedotto dall'ente pubblico, bensì di mq. 1435 (fra cui il relitto in questione);la proprietà dei quali di conseguenza era stata interamente trasferita, parte nel 1981 (mq. 960),e la restante parte nel 1983, quale effetto automatico dell'istituto della c.d. occupazione espropriativa, al comune di Anzio, perciò tenuto al risarcimento del danno per l'illegittima ablazione concernente tale maggiore superficie di terreno.
Pertanto, per contestare la legittimità di detto accertamento, peraltro rimesso al giudice di merito, l'amministrazione doveva rilevarne gli errori logico-giuridici e/o il mancato o il deficiente esame delle considerazioni del c.t. che la sentenza aveva dichiarato di recepire;
laddove l'ente pubblico si è limitato a contraporvi il diverso convincimento circa la minore superficie effettivamente destinata all'opera pubblica ed a rinviare per dimostrarne il fondamento a propri pregressi ed imprecisati rilievi (pag. 7),senza specificarne alcuno, se necessario, mediante la loro integrale trascrizione, come era necessario per porre questa Corte in condizione di delibarne la rilevanza e la decisività. D'altra parte, una volta accertato che l'intera superficie di mq. 1435 è stata utilizzata dal comune per l'opera pubblica programmata, risulta del tutto inconferente il richiamo di quest'ultimo alla disposizione dell'art. 23 della legge 2359 del 1865,la quale non disciplina affatto il criterio con cui stabilire la estensione dell'area effettivamente impiegata per la sua realizzazione in caso di contrasto tra espropriante ed espropriato al riguardo, ma si riferisce alla diversa fattispecie in cui l'amministrazione includa fra i beni da assoggettare al procedimento espropriativo, solo parte di un immobile privato, escludendone invece la frazione residua, che in conseguenza del distacco non è più suscettibile di utile destinazione;
attribuisce in tal caso al proprietario la mera facoltà (senza perciò porre alcuna obbligo a carico di lui) di chiederne l'inclusione fra gli immobili da acquistarsi mediante rituale espropriazione;
e non è perciò comunque invocabile (Cass. 2738/1994) in caso di occupazione appropriativa, nella quale l'effetto dell'estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione di essa, a titolo originario, in capo all'ente pubblico trovano la loro causa indefettibile nell'occupazione illegittima del bene, unitamente alla sua radicale trasformazione: atteso che in siffatta ipotesi non può configurarsi un'"assegnazione" in proprietà all'ente pubblico di beni o di parte di essi che non hanno formato oggetto di occupazione e tantomeno di trasformazione.
Il comune di Anzio, con il secondo motivo del ricorso incidentale, deducendo diverse violazioni della legge urbanistica 1150 del 1942, si duole, altresì, che la Corte territoriale abbia compiuto la valutazione delle aree fabbricabili acquisite dall'amministrazione comunale in base all'indice di fabbricazione di mc/mq. 3,2 perché in tale misura indicato dal c.t.u., piuttosto che in quello di 1,2 mc/mq. previsto dal piano di zona che aveva modificato quello più elevato dell'originario P.R.G., riducendo il carico abitativo da 200 ab/ha a 140 ab/ha nella zona D1 in cui era compresa parte dell'area espropriata.
Neppure questa doglianza merita accoglimento.
La Corte di merito, essendo incontestata tra le parti la destinazione edificatoria dell'immobile NI, utilizzato per realizzare l'opera pubblica, ha ritenuto che l'indice di fabbricazione che interessava il bene (e che ne ha influenzato la valutazione) fosse di 3,20 mc/mq., perché in tale misura indicato dallo stesso consulente dell'amministrazione nel verbale di un sopralluogo compiuto durante le operazioni peritali;
e soprattutto perché, a seguito delle contestazioni del comune confermato dagli accertamenti compiuti dal c.t.u. che si era avvalso anche di una certificazione di destinazione urbanistica della zona - perciò redatta sulla base delle risultanze degli strumenti urbanistici vigenti - rilasciata dallo stesso sindaco dell'amministrazione che ne ribadiva l'indice di edificabilità in 3,2 mc/mq.
Pertanto, per le considerazioni espresse a proposito del precedente motivo, spettava al comune di Anzio dedurre gli errori logico-giuridici, in cui era incorsa la sentenza impugnata nel compiere detto accertamento;
laddove detta amministrazione: a) le ha attribuito una lettura superficiale ed acritica dei menzionati documenti;
b) ha rinviato per dimostrare la fondatezza delle contestazioni ai rilievi formulati nella propria comparsa conclusionale depositata nel giudizio di merito;
c) ha apoditticamente affermato che invece doveva applicarsi il più ridotto indice di 1,2 mc/mq. perché indicato dal piano di zona approvato dal consiglio comunale con delibera n. 311 del 1976. Ed ancora una volta non sono state trascritte le parti dei documenti che la Corte avrebbe letto in maniera superficiale, ne' è stato precisato il contenuto specifico delle considerazioni che dimostravano gli asseriti errori di valutazione in cui era incorsa la Corte;
e soprattutto non sono state riportate le disposizioni del piano di zona che ne documentavano la previsione dell'affermato indice di fabbricabilità nonché la sua applicazione ai terreni dei ricorrenti. E che dovevano nel caso essere a maggior ragione trascritte in quanto lo stesso comune per un verso, ha ammesso che detto piano di zona interessa solo in parte gli immobili NI (pag.10),e per altro verso nel prosieguo del motivo ha attribuito l'abbassamento dell'indice di fabbricabilità di cui al P.R.G., del quale ha sollecitato l'applicazione, soltanto ad una specifica norma di attuazione del piano di zona neppur essa riportata (pag. 11):
perciò in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) il quale postula la specificazione da parte del ricorrente - se necessario anche mediante la trascrizione integrale nel ricorso - della risultanza (parte di un documento, di un'affermazione del consulente tecnico, di una deposizione testimoniale, di una dichiarazione della controparte, ecc.) che egli assume decisiva e non valutata o insufficientemente valutata dal giudice, perché solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione - senza necessità di inammissibili indagini integrative della validità e decisività delle disattese deduzioni e senza che all'uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento "per relationem" ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio - di delibare la decisività della risultanza non valutata o erroneamente valutata, nonché dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi dal giudice del merito (Cass. 10897/1998; 7177/1997; 7692/1996). Infondato, infine è anche l'ultimo motivo del ricorso incidentale con cui l'amministrazione comunale, deducendo violazione degli art. 1223, 1224 e 2697 cod. civ. f si duole che la Corte territoriale ha liquidato anche il danno richiesto dai NI per la mancata disponibilità delle somme loro dovute, malgrado detto pregiudizio gli stessi non avessero allegato ed a maggior ragione dimostrato, in base al disposto dell'art. 2697 cod. civ. Detti principi invocati dall'ente pubblico, infatti, sono stati enunciati da questa Corte in tema di obbligazioni pecuniarie, nelle quali il riconoscimento, in favore del creditore, oltre agli interessi, del maggior danno differenziale derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora va ammesso nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di danaro. Ma l'obbligazione avente per oggetto il risarcimento del danno, quale quello spettante al proprietario del fondo illegittimamente occupato a seguito della definitiva ed irreversibile acquisizione del bene nella realizzazione di opera pubblica, sia che questo derivi da illecito aquiliano che da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria verificatasi fino alla data della relativa decisione, in quanto l'integrale ed effettiva reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, alla quale il risarcimento è preordinato, può essere conseguita solo tenendo conto di tale svalutazione (Cass. 1567/1987; 489/1986; 2872/1985).
Pertanto correttamente la Corte territoriale ha provveduto all'adeguamento dell'effettivo valore della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima ablazione al momento della decisione senza necessità di una specifica prova al riguardo;
e del pari correttamente sulla somma via via rivalutata ha calcolato gli interessi legali poiché la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse, in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno;
mentre i secondi hanno funzione compensativa del mancato godimento della somma liquidata (Cass. 10043/2000; 11937/1997; 5845/1997). Ritiene, infine, il collegio che ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2002