Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 2
L'ordinanza collegiale che rimette la causa dinanzi al giudice istruttore ( nel caso di specie, perché questi accerti le donazioni fatte in vita dal "de cuius") non ha natura decisoria ma ordinatoria, e quindi non è autonomamente impugnabile dalle parti, che potranno impugnare solo la decisione che risolva la controversia indicando in quella sede anche i vizi del procedimento che si ripercuotano sulla correttezza della decisione.
Nel caso in cui il coerede abbia alienato ad un terzo uno o più beni determinati facenti parte della eredità, l'indicazione di beni determinati nel contratto non costituisce elemento decisivo per escludere l'ipotesi di trasferimento della quota ereditaria o di parte di essa, in quanto occorre tener conto di tutti gli elementi utili ai fini della interpretazione del contratto, per verificare se il bene oggetto della disposizione patrimoniale sia stato considerato come misura della partecipazione dell'acquirente alla comunione ereditaria, e non come quota parte in riferimento all'esito della divisione.
Commentario • 1
- 1. Retratto successorio. Problemi applicativiAntonio Piccolo · https://www.filodiritto.com/ · 9 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11881 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMM. LA PINETA SRL, in persona dell'Amm.re in carica DO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, difeso dall'avvocato LUCIO RICCARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR IS TO, AR IS OS, FE DA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 21052/99 proposto da:
RR DA, AR IS OS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GUATTANI 8, presso lo studio dell'avvocato ALDO CELLI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
AR IS TO, IMM LA PINETA SRL, in persona dell'Amm.re in carica DO IN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1068/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 10/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato CELLI Aldo, difensore dei resistenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL AR SI, con atto di citazione notificato il 14 marzo 1991, convenne innanzi al Tribunale di Foggia la madre, AD FE, e la sorella RO, chiedendo, tra l'altro, per quel che rileva in questa sede, che, previa collazione delle donazioni da ciascuna delle parti ricevute dal proprio genitore, AL AR SI, deceduto il 12 novembre 1974, fosse disposta la divisione dei beni ereditari dello stesso, che aveva disposto del proprio patrimonio con testamento olografo del 20 settembre 1965 e codicillo del 18 novembre 1973.
Espose l'attore che a ciascuno degli eredi spettava la quota di un terzo del compendio ereditario, che i beni relitti erano quelli indicati nella dichiarazione di successione resa il 12 maggio 1975 e che in vita il de cuius aveva elargito a ciascuno degli eredi consistenti donazioni in misura ed in tempi diversi. Le convenute, costituendosi in giudizio, addussero che la divisione doveva avere ad oggetto esclusivamente il comprensorio immobiliare sito in Foggia, alla via Arpaia n.c. 33, composto da una palazzina di due appartamenti e dall'annesso libero suolo di mq. 11.374 con costruzioni rurali, poiché gli altri beni ereditari, anche per effetto di atti di espropriazione per pubblica utilità, erano passati ormai in proprietà di terzi. Peraltro, sempre con riferimento a tale comprensorio, precisando che esse avevano ceduto le loro quote ereditarie alla Immobiliare "La Pineta" s.r.l. con atto pubblico del 14 maggio 1991, chiesero che il giudizio proseguisse solo nei confronti di tale società, intervenuta in causa. Eccepirono, inoltre, la prescrizione dell'azione di collazione. A sua volta, la intervenuta Immobiliare "La Pineta" s.r.l., sostenendo di avere, in virtù dell'atto pubblico in data 14 maggio 1991, acquistato le quote di comproprietà, pari a due terzi, già spettanti alle venditrici, che il residuo terzo spettava all'attore, che ogni questione relativa ad una diversa titolarità del bene per effetto di pretese donazioni compiute in vita dal de cuius e soggette a collazione doveva ritenersi preclusa per prescrizione, che unico bene relitto era il comprensorio di via Arpaia, chiese che, ritenuta la non comoda divisibilità in natura di tale bene, lo stesso le fosse attribuito ai sensi dell'art. 720 cod. civ., con addebito a suo carico dell'eccedenza spettante all'attore. L'adito tribunale, con sentenza non definitiva del 16 ottobre 1996, dichiarò che: 1^) il diritto alla collazione delle donazioni non si era prescritto;
2^) in virtù del legittimo esercizio, ai sensi dell'art. 732 cod. civ., del diritto di prelazione da parte dell'attore, in data 24 febbraio 1991 doveva ritenersi concluso il contratto di cessione di quote ereditarie tra AD FE e RO AR SI, da una parte, ed AL AR SI, dall'altra; con separata ordinanza rimise la causa innanzi al G.I. per l'individuazione e l'accertamento delle donazioni fatte in vita dal de cuius.
La decisione del Tribunale fu impugnata, con appello principale, dalla Immobiliare "La Pineta" s.r.l. e, con appello incidentale, dalla FE e dalla AR SI RO nonché dal AR SI AL e la Corte d'Appello di Bari, in riforma parziale della decisione impugnata, con sentenza resa in data 10 dicembre 1998: 1^) ha dichiarata la nullità della sentenza impugnata con riferimento alla statuizione con la quale dichiarava concluso il contratto di cessione di quote ereditarie tra la FE e la AR SI RO, da una parte, ed il AR SI AL, dall'altra, trattandosi di statuizione viziata da extrapetizione;
2^) ha rigettato la domanda del AR SI AL volta alla dichiarazione di nullità od all'annullamento del contratto di compravendita del 14 marzo 1991, intercorso tra la FE e la AR SI RO, da un canto, e la Immobiliare "La Pineta" s.r.l. dall'altro; 3^) ha dichiarato inammissibili i gravami, nella parte in cui si rivolgevano avverso la decisione ordinatoria del primo giudice di rimessione della causa al G.I. per l'ulteriore corso del giudizio divisorio nonché avverso determinazioni a contenuto non decisorio dello stesso tribunale.
In ordine all'oggetto dell'operazione negoziale iniziata col preliminare del 20 dicembre 1990 e conclusa col contratto definitivo di compravendita del 14 maggio 1991, il giudice d'appello ha osservato che tutti i motivi di gravame volti a negare che si trattasse di cessione di quote ereditarie erano infondati, non tenendo conto della convergenza di numerosi ed univoci elementi, taluni di origine documentale, altri desunti dal comportamento processuale tenuto dalle parti contraenti. Sicché, non poteva trovare accoglimento la tesi sostenuta in appello dalla FE e dalla AR SI, secondo cui la qualificazione dell'atto come contratto di compravendita di quote ereditarie era derivata da un errore del loro legale e del notaio rogante, tesi che, peraltro, tradiva l'esattezza dell'interpretazione data dal primo giudice. Ciò premesso, per quel che ancora rileva in questa sede in considerazione delle censure svolte dai ricorrenti, la corte di merito ha ritenuto inammissibili tutte le censure rivolte nei confronti della parte della sentenza di primo grado che, sul rilievo che il compendio ereditario da dividere fosse costituito anche da beni diversi dal comprensorio di via Arpaia (quelli oggetto di decisioni giudiziarie relative ad espropriazioni ed occupazioni di terreni), rimetteva la causa al G.I. con separata ordinanza, per l'ulteriore corso, trattandosi di provvedimento ordinatorio, non suscettibile, pertanto, di impugnazione.
Restava, inoltre, confermata, ad avviso della Corte d'Appello, la statuizione con la quale si rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto del AR SI AL a chiedere la collazione, riguardante, ai sensi dell'art. 737 cod. civ., anche le donazioni indirette, poiché la collazione, essendo un istituto proprio della divisione ereditaria, partecipa del carattere d'imprescrittibilità proprio dell'azione di divisione.
Da ultimo, la corte territoriale ha ritenuto di non poter decidere sull'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione delle liberalità, rilevando che la sentenza non definitiva impugnata non se ne occupava ne' la risolveva implicitamente con qualche determinata statuizione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale la Immobiliare "La Pineta" s.r.l., affidandosi a quattro motivi. La FE AD e la AR SI RO propongono, a loro volta, ricorso incidentale fondato su due motivi, con atto qualificato "controricorso e ricorso incidentale".
L'altro intimato, AL AR SI, non ha svolto attività difensive.
Vi sono memorie di entrambe le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., i due ricorsi vanno riuniti, essendo diretti verso una stessa sentenza. Col primo motivo la ricorrente principale denuncia nullità del procedimento di secondo grado e della decisione impugnata per violazione degli artt. 99, 163, 116 e 189 cod. proc. civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello, investita della censura con la quale le si denunciava l'erroneità della remissione della causa al G.I. operata dal Tribunale al fine di accertare le donazioni fatte in vita dal de cuius, ha ritenuta inammissibile la censura a motivo della natura ordinatoria del provvedimento impugnato. Osserva, all'uopo, la ricorrente che, atteso l'interesse alla regolarità del processo ed all'osservanza delle norme di rito per l'indubbio pregiudizio derivante dalle denunciate violazioni di norme di rito, anche i capi della decisione che si risolvano in violazione delle regole procedimentali sono suscettibili di impugnazione. La censura è infondata, avendo, il giudice d'appello, correttamente ritenuto che il provvedimento col quale il Tribunale disponeva la remissione della causa al g.i. per l'accertamento delle donazioni operate in vita dal de cuius, al fine della collazione richiesta dall'attore, non fosse impugnabile in considerazione della natura ordinatoria del provvedimento.
Tale natura dell'ordinanza, invero, consente allo stesso giudice che l'ha pronunciata di revocarla in un successivo momento e, pertanto, l'ordinanza non è suscettibile di recare un concreto pregiudizio alle parti, se non in quanto si ripercuota sulla correttezza della decisione che risolva la controversia, la quale soltanto, pertanto, potrà essere autonomamente impugnata per eventuale violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., se e nella misura applicabile ad una domanda di divisione, per sua natura volta alla ricomposizione dell'asse ereditario.
Col secondo motivo la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per falsa applicazione degli artt. 1110 e 1111 cod. civ., per omesso esame di questioni nonché per insufficiente ed illogica motivazione, osservando che è illogica la statuizione con la quale la corte di merito ha esclusa la natura decisoria del provvedimento che affermava la necessità della ricomposizione dell'asse ereditario, perché finiva col ricomprendere nel patrimonio ereditario da dividere beni che ormai erano divenuti di proprietà di terzi.
Peraltro, soggiunge la ricorrente, la statuizione era viziata da extrapetizione, dal momento che nessuna delle parti aveva chiesto di attendere l'esito dei giudizi pendenti per la determinazione delle indennità di espropriazione e dei danni da occupazione appropriativa. Senza dire che nella comunione ereditaria potevano, al più, essere ricompresi i diritti di credito relativi a tali indennità, con tutte le conseguenze in ordine all'eventuale estinzione di essi.
Tali questioni, sostiene la ricorrente, sono state trascurate dalla Corte d'Appello, che, pertanto, è pervenuta alla dichiarazione di inammissibilità della censura senza considerare che la statuizione secondo cui nel compendio ereditario dovevano essere ricompresi detti crediti era suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata. Osserva la Corte che il rigetto del primo motivo impone anche il rigetto di questo motivo, risultando evidente che la natura ordinatoria del provvedimento che rimetteva le parti innanzi al G.I. impedisce che possa passare in giudicato il presupposto di merito sul quale il provvedimento si fondava, ben potendo, lo stesso tribunale, mutare successivamente avviso sulla questione della necessità di ricomprendere nel compendio ereditario da dividere gli altri beni o i crediti del de cuius.
Col terzo motivo la ricorrente principale, lamentando violazione degli artt. 112 e 227 cod. proc. civ., adduce che erroneamente la corte territoriale ha giustificata l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dell'azione di accertamento delle donazioni indirette e della simulazione di donazioni col rilievo che di tale questione non si era occupato il giudice di primo grado, il quale si era limitato a sanzionare l'imprescrittibilità dell'azione di collazione, poiché, al contrario, tale accertamento era preliminare e strumentale rispetto alla domanda di collazione e proprio per decidere tale questione era stata disposta l'anticipata rimessione della causa al Collegio per la decisione.
La censura non può essere condivisa, non potendosi ritenere che il primo giudice, con la pronuncia della sentenza non definitiva, abbia, ancorché implicitamente, deciso sull'eccezione di prescrizione dell'azione di accertamento di donazioni indirette o della simulazione di donazioni;
sicché, non v'è pericolo che sul punto si formi il giudicato.
Correttamente, invero, la Corte d'Appello ha ritenuto di non poter censurare la decisione del Tribunale per omessa pronuncia su detta eccezione, attesocché, poiché la causa era stata rimessa al G.I. per l'esame della richiesta collazione, in ordine alla quale risultava risolta solo la questione della prescrizione della stessa domanda di collazione, ogni altra questione che non fosse stata esplicitamente od implicitamente risolta con riferimento a tale domanda, compresa quella dell'eccezione di prescrizione della domanda di accertamento di donazioni indirette o dissimulate, restava impregiudicata.
Col quarto motivo la ricorrente principale adduce falsa applicazione dell'art. 732 cod. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, osservando che erroneamente il giudice d'appello ha qualificato come atto di cessione di quote ereditarie l'atto di compravendita del 14 maggio 1991, che, invece, doveva essere qualificato come contratto di vendita di beni determinati.
Rileva, all'uopo, che la motivazione resa al riguardo erroneamente prende in considerazione, non già l'atto definitivo suddetto, bensì il contratto preliminare, che, peraltro, era stato concluso con terzi. Comunque, l'esistenza di ulteriori beni ereditari escludeva la configurabilità di una cessione di quote ereditarie o di una parte delle quote.
Anche quest'ultima censura risulta infondata.
Giova premettere che, contrariamente a quanto adduce la ricorrente, l'accertamento dell'oggetto del contratto è stato condotto dal giudice d'appello, non solo sulla base del contratto preliminare, ma anche sulla base del contratto definitivo, essendo stato correttamente rilevato che anche nell'atto pubblico di compravendita le parti riconobbero indirettamente che oggetto del negozio erano le quote ereditarie delle venditrici quando ebbero cura di precisare che il AR SI AL era decaduto dall'esercizio del diritto di prelazione ereditaria ai sensi dell'art. 732 cod. civ. Quanto, poi, al contratto preliminare, si osserva che, nonostante che il primo giudice, al pari del giudice d'appello, lo avesse utilizzato al fine di pervenire alla qualificazione giuridica del contratto definitivo, ritenendolo concluso dalle parti in causa, la Immobiliare "La Pineta" s.r.l., nel proporre appello avverso la sentenza del Tribunale, non si dolse, con espressa censura, del fatto che anche il preliminare fosse stato utilizzato per accertare la natura giuridica del negozio concluso ed, in particolare, non addusse che il preliminare era stato concluso, non già con essa appellante, bensì con terzi.
Sul punto, pertanto, la censura ora svolta pone una questione nuova, peraltro involgente la necessità di accertamenti in fatto, e, quindi, risulta inammissibile.
Ciò premesso, va rilevato che la ricorrente trascura di considerare che l'esegesì interpretativa compiuta dalla Corte d'Appello si fonda, oltre che sull'abbondante messe di elementi desunti dal testo del preliminare di vendita e nell'evidenziato dato offerto dal contratto definitivo, anche sul comportamento processuale delle parti, in particolare sulle loro richieste sostanziali e processuali. Su tale parte della motivazione alcuna censura viene proposta dalla ricorrente.
L'unico argomento che la Immobiliare "La Pineta" s.r.l. svolge per sostenere la censura è quello che fa leva sull'esistenza di altri beni oltre al comprensorio immobiliare di via Arpaia, ma è evidente la non decisività dell'argomento, poiché la stessa ricorrente è costretta a riconoscere che l'atto di cui all'art. 732 cod. civ. non muta la sua natura se il suo oggetto è costituito da una parte della quota ereditaria, senza che, in tal caso, sia necessaria l'indicazione nell'atto del valore della parte di quota ceduta, trattandosi di dato desumibile anche indirettamente dal raffronto del valore della parte ceduta col valore dell'intera quota. Peraltro, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte (sent. n. 5272 del 1997; sent. n. 369 del 1986), l'indicazione di beni determinati in contratto non costituisce elemento decisivo per escludere l'ipotesi di trasferimento della quota ereditaria o di parte di essa, quando, come nel caso in esame, gli altri elementi utili all'interpretazione della natura del contratto consentano in maniera univoca di ritenere che la res certa, oggetto della disposizione patrimoniale, sia stata considerata come misura della partecipazione dell'acquirente alla comunione ereditaria e, cioè, come frazione dell'universum ius del defunto e non come pars quota con riferimento all'esito della divisione.
Va, ora, esaminato il ricorso incidentale.
Col primo motivo i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per falsa interpretazione dell'art. 732 cod. civ. nonché per contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, adducendo che, per quanto vittoriosi con riferimento sia alla statuizione che dichiara nulla per vizio di extrapetizione la parte della sentenza di primo grado con la quale si dichiarava che, in virtù del legittimo esercizio del diritto di prelazione da parte di AL AR SI, tra costui ed essi ricorrenti si era concluso un contratto di cessione di quote ereditarie, sia alla statuizione di rigetto della domanda, proposta da AL AR SI, di nullità/annullamento del contratto concluso il 14 maggio 1991, essi ricorrenti hanno interesse ad ottenere la cassazione della decisione della Corte d'Appello, nella parte in cui, qualificando il contratto di compravendita del 14 maggio 1991 come contratto di cessione di quote ereditarie, fa erronea applicazione di concetti giuridici.
Osservano, all'uopo, i ricorrenti che tutti gli elementi valorizzati dalla corte di merito per pervenire alla suddetta qualificazione si compendiano nella convenzione delle parti che l'efficacia del negozio fosse subordinata al rispetto della norma di cui all'art. 732 cod. civ.. Ma - sostengono - poiché le parti erano a digiuno di nozioni giuridiche, la Corte d'Appello avrebbe dovuto accertare se quel convincimento corrispondesse ad un'effettiva volontà delle parti di compravendere le quote ereditarie o non, piuttosto, fosse frutto di un errore tecnico del legale di essi venditori (se un legale vi fu) e del notaio rogante.
Osserva questa Corte che sul punto potrebbe essere sufficiente ribadire quanto già considerato in ordine all'analoga censura svolta dalla ricorrente principale, aggiungendo che le considerazioni svolte dalla corte territoriale sul presunto errore tecnico del legale e del notaio rogante, per la loro congruità e correttezza logico- giuridica, non meritano la generica censura dei ricorrenti. Ma, poiché gli stessi ricorrenti riconoscono di essere risultati vittoriosi in appello ed escludono che dalla censurata statuizione possano loro derivare concreti pregiudizi, è evidente che essi non hanno interesse al mutamento della motivazione relativa alla qualificazione giuridica del contratto del 14 maggio 1991. Sicché, la censura va ritenuta inammissibile.
Col secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano erronea motivazione nonché omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., osservando che, pur condividendo essi la statuizione con la quale la corte territoriale ha dichiarato inammissibili le censure relative alla decisione ordinatoria del Tribunale, che rimetteva la causa al G.I. per l'ulteriore corso istruttorio, tuttavia non possono non rilevare l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione della domanda volta all'accertamento della simulazione di contratti dissimulanti donazioni.
Al riguardo, precisano di aderire al terzo motivo del ricorso principale.
Trattandosi, per espresso riconoscimento dei ricorrenti, di motivo analogo al terzo motivo del ricorso principale e non essendo state addotte altre ragioni per dimostrare la fondatezza della censura, non possono che ribadirsi le considerazioni svolte per rigettare il terzo motivo del ricorso principale.
Conclusivamente, entrambi i ricorsi vanno respinti. Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 14 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002