Sentenza 20 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18105 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
18105-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
PP AL IN SI GI OS NN IA NI TE IE
ha pronunciato la seguente
-Presidente -
-Relatore
SENTENZA
Sent. n. sez.1764/2026 CC - 24/04/2026 R.G.N.5650/2026
sul ricorso proposto da:
IL NN nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, del 05/12/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI OS;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. PP GIULITTO, che ha insistito per l'accoglimento della impugnazione e l'annullamento del provvedimento impugnato riportandosi all
motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 13 novembre 2025, con il quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di VA CI in quanto gravemente indiziato, in concorso con TO TO IO, NC De MA, AV CI e VA GA, del tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso in danno di OL AV e del reato di porto e detenzione illegale delle armi utilizzate per la commissione dello stesso tentato omicidio;
fatti avvenuti in Modugno, zona Cecilia, via Caposcardicchio, nella zona del quartiere S. Paolo, il 18 giugno 2016. 1.1. In sintesi, l'imputazione provvisoria a carico di VA CI riguardava i seguenti fatti. Capo 1) delitto di cui agli artt. 56, 110, 575, 577 n.3, 416-bis.1 cod. pen., perché, in concorso con gli altri soggetti sopra indicati, per ragioni di vendetta ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di OL AV, esplodendo al suo indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco e attingendolo in più parti del corpo, alcune vitali senza riuscire nel loro intento criminoso a causa di ragioni indipendenti dalla loro volontà. In particolare, gli indagati effettuavano la spedizione punitiva presso il luogo di residenza della vittima recandosi a bordo di due moto di grossa cilindrata e con un'auto utilizzando, oltre a delle radio trasmittenti per comunicare tra loro, varie armi da fuoco, tra cui un fucile d'assalto AK47 'Kalashnikov', con le quali esplodevano numerosi colpi all'indirizzo del AV che riportava le lesioni descritte nella imputazione provvisoria. L'aggravante del metodo mafioso consistita nell'avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e della finalità di agevolare l'associazione mafiosa denominata clan GL (alla quale tutti gli indagati appartengono), secondo l'accusa, era desumibile dalla personalità degli aggressori (tutti appartenenti alla criminalità organizzata del quartiere S.Pio, già Enziteto, del clan GL), dalle ragioni poste a fondamento del tentato omicidio, dalle plateali modalità della condotta avvenuta in una zona abitata ed altamente frequentata, vista la vicinanza ad uno dei maggiori ospedali di Bari, in pieno giorno e davanti ai passanti al fine di provocare maggiore allarme sociale e per rafforzare il messaggio omertoso nei
confronti di chi doveva riceverlo, dall'utilizzo del fucile d'assalto AK47 con il quale veniva sviluppato un notevole volume di fuoco confermato dal rinvenimento, oltre che
di
una
radio
trasmittente, di trenta bossoli calibro 7,62x39 mm. sul luogo dell'agguato, dall'avere agito con premeditazione;
Capo 2) reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10, 12 e 14 1. 497/74, 416-bis.1 cod. pen. per avere, in concorso con gli altri soggetti sopra indicati, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico un fucile d'assalto AK47 'Kalashnikov' (arma da guerra utilizzata da AV CI per la commissione dell'agguato) e altre tre pistole utilizzate per il reato di cui al capo 1), con l'aggravante del metodo mafioso desunta dagli stessi elementi sopra elencati.
1.2. Il Tribunale, investito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. presentata dall'indagato, riteneva l'impugnazione infondata in ragione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di VA CI desunti dalle dichiarazioni accusatorie, nei suoi confronti, di alcuni collaboratori di giustizia, dalle quali emergeva che l'attentato alla vita di OL AV (figura di spicco della criminalità organizzata di Bari) andava inquadrato nell'ambito di un regolamento di conti di matrice mafiosa tra gruppi criminali contrapposti originato dal rifiuto, opposto da un addetto alla sicurezza, all'ingresso dello stabilimento balneare 'Dieci Venti' (già denominato 'Lido Lucciola' e controllato dal gruppo di cui facevano parte gli autori del tentato omicidio) al figlio minorenne del AV, il quale per vendetta aveva picchiato il buttafuori, a sua volta legato da vincoli di parentela con TO AL elemento di spicco del clan GL e che poi aveva generato una lite tra AV CI e OL AV.
2. Avverso la citata ordinanza VA CI, per mezzo dell'avv. PP Giulitto, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 546, lett. e), 273-bis, 292, comma 2 lett. c) e c-bis), 309, 192, commi 2 e 3, 267 del codice di rito, 110, 56, 575 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico per il tentato omicidio oggetto della imputazione provvisoria effettuata senza tenere conto delle ipotesi alternative prospettate dalla difesa.
3
Wo
2.1.1. Al riguardo, osserva che sul luogo dell'agguato sono stati ritrovati soltanto bossoli del fucile di assalto e che ciò si pone in contrasto con la tesi dell'accusa circa il possesso, da parte del gruppo di fuoco, anche di pistole che - se effettivamente presenti - sarebbero state senz'altro utilizzate nell'occasione; inoltre, l'indagato evidenzia che i testimoni che avevano assistito all'agguato avevano parlato di una sola moto che si era avvicinata all'auto condotta dalla vittima e dalla quale erano partite le raffiche di AK47. 2.1.2. Inoltre, anche dalle intercettazioni ambientali effettuate nella immediatezza dei fatti emergeva la assoluta estraneità dell'indagato al tentato omicidio per cui si procede, della quale peraltro riferisce un unico collaboratore di giustizia;
analogamente, il ricorrente evidenzia che il narrato del propalante NE presenta delle incongruenze sotto il profilo cronologico che il Tribunale del riesame non ha inteso affrontare e che, invece, dimostrano la sua assoluta inattendibilità tenuto anche conto che altri collaboratori non hanno identificato VA CI come uno degli autori del tentato omicidio.
2.2. Con il secondo motivo l'indagato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 292, comma 2 lett.c), 273-bis, 274, 275, comma 3, del codice di rito, 133, 56, 575, 416-bis.1 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari ritenute sussistenti dal Tribunale di Bari nonostante il lungo periodo trascorso dai fatti, la insussistenza di elementi dai quali desumere il pericolo di reiterazione del reato e senza tenere conto del lungo periodo di detenzione sofferto dal ricorrente dal 1° marzo 2017 sino al 25 giugno 2025 che, invece, dimostravano l'assenza totale di esigenze di carattere cautelare.
3. Infine, alla udienza in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen. le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, deve essere complessivamente respinto.
2. Anzitutto, con riferimento ai limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari deve ribadirsi che la verifica che viene compiuta in questa sede non riguarda la ricostruzione dei fatti, né può comportare la sostituzione
dell'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828) nel provvedimento genetico, purché le deduzioni difensive non siano potenzialmente tali da disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
2.1. All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato in assenza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, [...], Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265765).
2.2. In questa prospettiva si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame, sempre che, tuttavia, tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 281127).
3. Fatta questa premessa, si rileva che l'ordinanza impugnata muove da alcune sentenze che hanno accertato l'appartenenza degli indagati al clan GL e dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia;
in particolare, il Tribunale di Bari ha dato rilievo a quanto riferito dai propalanti rispetto alla
composizione del gruppo degli assalitori, ad i mezzi ed alle armi utilizzate, alla zona dove si era verificato l'agguato ed alle ragioni sottese al tentato omicidio. Di tali dichiarazioni il collegio del riesame (condividendo le valutazioni dell'ordinanza genetica) ha vagliato attentamente, a tal fine anche incrociandole con i rilievi effettuati sul luogo del delitto, le caratteristiche e l'obiettiva consistenza, in tal modo sostanzialmente adempiendo all'obbligo di verifica della credibilità del loro autore, e di intrinseca attendibilità del narrato, le quali - così come possono essere oggetto di apprezzamento unitario, non richiedendo il relativo percorso valutativo passaggi rigidamente separati (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, [...], Rv. 255145) neppure necessitano di proclamazione ufficiale, purché emerga che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, abbia scrupolosamente saggiato l'affidabilità della fonte.
3.1. Pertanto, il Tribunale di Bari non è incorso nella violazione di legge e nei vizi motivazionali lamentati dal ricorrente atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente per i fatti oggetto della imputazione provvisoria.
3.2. In particolare, l'ordinanza impugnata ha dato rilievo alle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia che avevano inquadrato il tentato omicidio per cui si procede nell'ambito dello scontro tra il gruppo criminale cui appartiene l'odierno ricorrente (unitamente agli altri indagati) e quello della vittima, scaturito dall'episodio avvenuto presso lo stabilimento balneare in precedenza richiamato.
3.3. Orbene, il Tribunale del riesame ha richiamato, anzitutto, quanto riferito da IO NE, componente del clan GL ed affiliato a NC SE per il quale si occupava - all'epoca dei fatti di spacciare stupefacenti nel quartiere Catino di Bari;
egli ha raccontato di avere assistito personalmente il pomeriggio del 16 giugno 2016 alle fasi di preparazione dell'agguato da parte degli indagati (compreso VA CI), indicando l'utilizzazione, per l'occasione, di due moto di grossa cilindrata (una di colore bianco ed una nera), delle armi tra cui il fucile d'assalto AK 47 e le radio ricetrasmittenti utilizzate per la segnalazione degli spostamenti della vittima. La presenza del propalante sul luogo dove era avvenuta la preparazione del tentato omicidio era stata determinata dal fatto che egli, nell'occasione, avrebbe dovuto ritirare dello
stupefacente, per conto del SE (che all'epoca si trovava agli arresti domiciliari), da AV CI il quale però gli aveva rappresentato che quel giorno non se ne sarebbe fatto nulla, perché il gruppo doveva recarsi presso il quartiere San Paolo dopo avergli raccontato della lite avvenuta poco prima con OL AV. Il narrato del propalante è stato considerato credibile sia perché egli si è autoaccusato di reati in tema di stupefacenti, sia perché esso ha trovato riscontri di carattere oggettivo in ordine alla utilizzazione del fucile di assalto (come confermato dai trenta bossoli rinvenuti e sequestrati dagli investigatori sul luogo dell'agguato, tutti appartenenti all'AK47) e di una ricetrasmittente. Quanto poi alle discrasie delle dichiarazioni del sopra indicato collaboratore rispetto agli orari, il Tribunale ha osservato, in modo non manifestamente illogico, che esse si giustificavano con il lungo periodo trascorso rispetto ai fatti.
3.4. Anche le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia sono state considerate, in maniera non contraddittoria, costituenti gravi indizi di colpevolezza a carico di VA CI. Invero, OL EL, anche lui affiliato al clan GL, ha raccontato di avere saputo da PP DI che del gruppo di fuoco faceva parte anche l'odierno ricorrente e che il tentato omicidio era avvenuto nel quartiere San Paolo di Bari nei pressi dell'omonimo nosocomio, come effettivamente verificatosi. TO Musciacchio, legato al clan sopra indicato pur non essendo formalmente affiliato, ha confermato che la lite avvenuta presso lo stabilimento balneare era da considerarsi come la causa scatenante il tentato omicidio, confermando il coinvolgimento quantomeno di AV CI e di TO TO IO (detto 'Russ' o 'Carota') nella azione ed aggiungendo che, dopo il fatto oggetto del presente procedimento, la vittima (nota anche come 'Paglione') aveva consegnato una somma di denaro a AV CI per chiudere la questione, come riferitogli da TO RA esponente di rilievo dello stesso sodalizio. RO OR, anche lui appartenente al clan GL, ha raccontato di avere saputo direttamente da AV CI che era stato lui a sparare, unitamente a IO, e che nonostante OL AV fosse rimasto gravemente ferito, era comunque riuscito a fuggire;
lo stesso propalante ha aggiunto che, come raccontatogli dal CI, la causa era da individuarsi nella lite avvenuta presso lo stabilimento balneare, nonché nelle richieste estorsive avanzate dal clan al gruppo criminale capeggiato dalla stessa vittima.
3.5. Tralasciando le dichiarazioni rese da altri collaboratori (quali CH RE ed i fratelli CA e NA EG) sostanzialmente sovrapponibili a quelle sopra riassunte, l'ordinanza impugnata ha poi dato rilievo a quanto riferito dal collaboratore AL RA, il quale ha raccontato di avere avuto conferma direttamente dall'odierno indagato che la causa del tentato omicidio era da individuarsi nella lite avvenuta presso lo stabilimento balneare 'Dieci Venti' e nel mancato assoggettamento del AV alle richieste estorsive formulate dal clan GL rispetto alle slot machines collocate dalla vittima all'interno di circoli ricreativi siti nelle zone controllate dal medesimo sodalizio. Lo stesso RA ha raccontato pure di una videochiamata effettuata dall'odierno ricorrente con telefono illecitamente posseduto, mentre si trovava in carcere, diretta al sodale Tommaso Piscopo, nel corso della quale si era fatto riferimento proprio al tentato omicidio del AV come di una azione compiuta anche da VA CI.
4. Premesso quanto sopra, le censure contenute nel primo motivo risultano inammissibili in quanto, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sono dirette ad una diversa valutazione degli elementi indiziari rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di Bari. In ogni caso, si rileva che il fatto che sia stato utilizzato per l'attentato soltanto il fucile di assalto non determina la inattendibilità di quanto riferito da IO NE circa la presenza anche di pistole, poiché non risulta illogico che nell'occasione i sicari abbiano inteso servirsi unicamente di un'arma decisamente più potente, considerato che il AV si trovava all'interno della propria autovettura e che la stessa, secondo alcuni collaboratori, era anche blindata. Analogamente, le discrasie rispetto agli orari nel racconto del citato propalante sono state spiegate, in modo non contraddittorio, con il lungo tempo trascorso rispetto ai fatti visto pure che il suo racconto aveva trovato vari riscontri di carattere oggettivo quali il rinvenimento dei bossoli appartenenti all' AK47 e di una ricetrasmittente utilizzata dai sicari. Inoltre, una dei testimoni oculari che aveva assistito all'agguato aveva parlato di una o due moto che avevano avvicinato l'auto con a bordo la vittima, mentre il figlio della stessa testimone dopo i primi spari aveva abbassato la testa e non aveva più seguito gli accadimenti;
pertanto, anche quanto dichiarato dai due testimoni oculari non si pone in contrasto con l'utilizzazione di due motociclette da parte degli aggressori come raccontato dal NE.
5. Il secondo motivo, riguardante le esigenze cautelari, è infondato;
al riguardo va evidenziato che il Tribunale del riesame-senza incorrere in vizi logici - ha ritenuto sussistenti dette esigenze (per le quali vale la c.d. 'doppia presunzione' in considerazione della contestata aggravante del metodo mafioso non oggetto di contestazione) alla luce della perdurante operatività del clan GL, dei gravi precedenti penali risultanti a carico del ricorrente sia per associazione di stampo mafioso che associazione dedita al narcotraffico e della sua perdurante attività di direzione del sodalizio svolta anche nel corso della detenzione mediante l'utilizzo illegale di telefoni cellulari come dichiarato dal collaboratore AL RA. Orbene, rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di Bari, l'indagato si limita a sostenere, in modo generico, la insussistenza di esigenze di natura cautelare, la regolare condotta serbata nel corso della carcerazione ed il decorso del tempo dai fatti, senza tenere conto che il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2026.
Il Consigliere extensore
IO AS
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Edima Sezione Pacate Depositata in Cancelaria oggi
Rome,
20 MAG. 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Il Presidente
PP CI
9 IL FUNZIONARIARIO felis