Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1999, n. 2605
CASS
Sentenza 20 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

A norma dell'art. 6, secondo comma, del D.M. 22 giugno 1982 e del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, concernenti la tariffa forense, nei giudizi di divisione di immobili, il valore della controversia, benché non indicato dalle parti, per stabilire gli onorari dovuti dal soccombente, non è indeterminabile, ma coincidente con il valore della quota o supplemento di quota in contestazione, tanto più se essa è stata determinata dal C.T.U.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1999, n. 2605
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2605
    Data del deposito : 20 marzo 1999

    Testo completo