Sentenza 20 marzo 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 6, secondo comma, del D.M. 22 giugno 1982 e del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, concernenti la tariffa forense, nei giudizi di divisione di immobili, il valore della controversia, benché non indicato dalle parti, per stabilire gli onorari dovuti dal soccombente, non è indeterminabile, ma coincidente con il valore della quota o supplemento di quota in contestazione, tanto più se essa è stata determinata dal C.T.U.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1999, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE OR, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato RICCI ROSANNA, difesa dall'avvocato ANGELA NARDINOCCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC MA, SS ME;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di PESCARA, R.G. n. 2467/95, depositato il 2/11/96, e rettificato il 7-11/3/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo, il rigetto del secondo, l'accoglimento del terzo, assorbito il quarto motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Deducendo quattro motivi di censura illustrati da memoria il dott. Proc. OR PO ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza collegiale 27.10-2.11.95, integrata dalla successiva del 7.3.-11.3.96, con la quale il Tribunale di Pescara, pronunciando ai sensi degli artt. 29 e 30 della legge n. 794/42, ha liquidato in suo favore ed a carico di NI RO e RI OL la complessiva somma di L.
7.572.660 quale residuo credito per l'opera professionale svolta in favore dei predetti.
Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 L. 13 giugno 1942 n. 794, nonché omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.
Rileva la ricorrente che il Tribunale, senza fornire una motivazione ancorché sommaria delle ragioni della decisione adottata, aveva, con riguardo al giudizio svoltosi dinanzi al Pretore di Penne avente ad oggetto azione di spoglio promossa
contro
RI OL e BR RO, liquidato l'importo complessivo di L.
1.517.300 anziché quello richiesto di L.3.260.430, operando una decurtazione da L.
2.050.000 a L.600.000 dei chiesti onorari e, con riguardo al giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Pescara n. 3991/92 R.G., avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di una società di fatto promosso da RO BR
contro
RI OL e NI RO, quali eredi di TO RO, liquidato l'importo complessivo di L.
3.174.000 anziché quello richiesto di L.
9.033.170 operando una decurtazione da L.
5.450.000 a L.
1.600.000 dei chiesti onorari.
La doglianza non può essere accolta.
È "ius receptum" (v. tra le tante Cass. n. 4445/95) che il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost. contro provvedimenti che abbiano la natura sostanziale di sentenza, come l'ordinanza, prevista dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n.794, di liquidazione di spese, onorari e diritti a favore di un avvocato, o un procuratore, e nei confronti del suo cliente, è circoscritto alla violazione di legge, e quindi con esso può farsi valere solo la radicale mancanza della motivazione (costituente violazione della prescrizione al riguardo posta dal primo comma dello stesso art. 111), con esclusione dei diversi vizi, previsti dall'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c., della insufficienza e non razionalità della motivazione medesima.
Conseguentemente non è suscettibile di accoglimento, neanche sotto il profilo del difetto della motivazione, il ricorso per cassazione contro ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione, la quale, in relazione alla sua natura sommaria, contenga, come nel caso di specie, una essenziale ma sufficiente motivazione basata sul richiamo dell'avvenuta valutazione del contenuto dell'istanza, della relativa documentazione e delle osservazioni della parte resistente, se il ricorso stesso, come si è verificato nella esaminata fattispecie, oltre a contenere un riferimento a elementi di fatto e a documenti, non articoli specificamente, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., le doglianze relative al mancato rispetto delle tariffe professionali, precisando le concrete violazioni in cui il giudice di merito sarebbe incorso rispetto alle singole prestazioni.
Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 5, quarto comma, D.M. 22 giugno 1982, e D.M. 5 ottobre 1994, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver immotivatamente il Tribunale negato ad essa ricorrente la maggiorazione del 20% da lei richiesta relativamente al giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della qualità di socio di fatto dell'attore RO BR nell'attività commerciale di rivendita di generi alimentari (n. 3991/92 R.G. Tribunale di Pescara), maggiorazione spettantele anche perché le posizioni processuali degli ex clienti RI OL e NI RO, pur identiche sotto il profilo formale, apparivano decisamente distinte sotto quello sostanziale.
La censura non ha pregio per l'assorbente considerazione che costituendo, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione della norma tariffaria di cui all'art. 5 della tariffa professionale - che consente al giudice, nell'ipotesi in cui più parti con identica posizione processuale (e indipendentemente dalla eventuale diversità della loro posizione sostanziale) siano state difese da uno stesso avvocato, di liquidare un compenso (onorario) unico aumentato per ciascuna parte del 20% - una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudicante, non sussiste la denunciata violazione di legge (v. ex plurimis Cass. n. 720/95). Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art.360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 secondo comma del D.M. 22 giugno 1982 e del D.M. 5 ottobre 1994, relativamente al giudizio n. 3990/92 avente ad oggetto "divisione di immobili" per aver il Tribunale erroneamente applicato lo scaglione previsto per le controversie di valore indeterminabile in luogo di quello attinente alle liti comprese tra il valore di L.200.000.000 e quello di L.500.000.000, nella specie applicabile con riguardo al valore della quota, posto che il ctu, nella formazione della dividenda massa immobiliare, ne aveva stimato il valore complessivo in L. 801.000.000 (L.267.000.000 per ciascun proprietario). La doglianza va accolta.
Il Tribunale, con riguardo alla causa avente ad oggetto la divisione di un immobile, ha qualificato tale controversia di valore indeterminabile per non essere stato indicato dalle parti il valore del compendio da dividere, applicando conseguentemente il relativo scaglione tariffario.
Ma così facendo quel giudice ha violato la norma richiamata dalla ricorrente la quale prevede nei giudizi di divisione la liquidazione degli onorari a carico del soccombente avuto riguardo alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, tanto più che tale quota era stata determinata dal consulente d'ufficio nella espletata relazione tecnica.
Rigettati pertanto i primi due motivi di ricorso, la gravata sentenza va sul punto cassata con rinvio della causa, per nuovo esame, allo stesso Tribunale di Pescara (v. tra le tante Cass, n. 3381/95) il quale si adeguerà al suespresso rilievo, mentre resta assorbito il quarto motivo, concernente la disposta compensazione delle spese di lite.
Il giudice del rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, dichiara assorbito il quarto, cassa in ordine al motivo accolto la gravata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Pescara.
Roma 29.X.1998.
Depositata in Cancelleria il 20/3/1999.