Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 2211
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Sentenza 17 marzo 1999

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Per ricostruire l'esatta portata della disposizione di cui all'art.50,comma secondo,dell'ordinamento penitenziario,nella parte in cui prevede che, ai fini dell'ammissione alla semilibertà, qualora trattisi di condannato per taluno dei delitti indicati nell'art.4 bis,comma 1,dello stesso ordinamento, occorre che vi sia stata espiazione di almeno due terzi della pena inflitta (e non soltanto della metà, come nei casi ordinari), il rinvio al citato art.4 bis deve essere inteso non come limitato alla elencazione dei reati ivi "nominati" specificati, ma come riferito all'intera disciplina contenuta nella norma richiamata. Conseguentemente, nel caso di condannato per reato (nella specie, omicidio) relativamente al quale detta disciplina preveda la concedibilità dei benefici penitenziari solo a condizione che non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata,la riscontrata assenza di tali elementi comporta che sia sufficiente l'espiazione della sola metà della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 2211
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2211
    Data del deposito : 17 marzo 1999

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