Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
Per ricostruire l'esatta portata della disposizione di cui all'art.50,comma secondo,dell'ordinamento penitenziario,nella parte in cui prevede che, ai fini dell'ammissione alla semilibertà, qualora trattisi di condannato per taluno dei delitti indicati nell'art.4 bis,comma 1,dello stesso ordinamento, occorre che vi sia stata espiazione di almeno due terzi della pena inflitta (e non soltanto della metà, come nei casi ordinari), il rinvio al citato art.4 bis deve essere inteso non come limitato alla elencazione dei reati ivi "nominati" specificati, ma come riferito all'intera disciplina contenuta nella norma richiamata. Conseguentemente, nel caso di condannato per reato (nella specie, omicidio) relativamente al quale detta disciplina preveda la concedibilità dei benefici penitenziari solo a condizione che non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata,la riscontrata assenza di tali elementi comporta che sia sufficiente l'espiazione della sola metà della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 17.03.1999
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N.2211
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.44746/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AC IN n. il 18.01.1956
avverso ordinanza del 29.07.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Frasso che ha chiesto il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese;
RITENUTO
- che, con decreto del 29.7.1998, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di semilibertà presentata da TI NI in quanto, essendo stato l'istante condannato per un reato compreso nella previsione dell'art. 4 bis ord. pen, non era sussistente la condizione dell'avvenuta espiazione di almeno due terzi della pena;
- che il detenuto ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del decreto per violazione degli artt. 4 bis e 50 ord. pen.;
- che il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto, in quanto la struttura logica e giuridica della motivazione del provvedimento è inficiata dalla erronea applicazione delle norme sopra indicate;
- che il secondo comma dell'art. 50 ord. pen. dispone che il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel primo comma dell'art. 4 bis, di almeno due terzi di essa;
- che, per la ricostruzione dell'esatta portata della disposizione, occorre tener conto che il rinvio alle previsioni dell'art. 4 bis non può essere inteso come limitato alla elencazione dei reati ivi nominatim specificati, ma deve essere interpretato anche come richiamo alla disciplina stabilita dallo stesso primo comma dell'art. 4 bis;
- che l'ultima parte del primo comma della disposizione testè citata ammette la concessione dei benefici previsti dalla legge penitenziaria per il reato ex art. 575 c.p., per il quale il TI è stato condannato, subordinandola, tuttavia, alla mancanza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata;
- che la lettura della normativa posta dal secondo comma dell'art. 50 alla luce della disciplina di cui al primo comma dell'art. 4 bis implica che nel caso di condannato per omicidio, senza che esistano collegamenti con la criminalità organizzata, la semilibertà può essere concessa dopo l'espiazione della metà della pena e non dei due terzi di essa, sicché il tribunale di sorveglianza avrebbe potuto applicare quest'ultimo limite soltanto dopo avere accertato la persistenza di detti collegamenti;
- che, pertanto, in accoglimento del ricorso, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per l'esame dell'istanza;
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per l'esame dell'istanza. Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 1999