Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3385
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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La liquidazione dell'indennità di anzianità al 31 maggio 1982, prevista dall'art. 5, primo comma, legge n. 297 del 1982, per i lavoratori il cui rapporto sia iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa legge, pur operando con effetti contabili nell'ambito di un rapporto che permane in vita, si fonda su una censura che, ai fini della liquidazione della stessa indennità, ha efficacia del tutto analoga alla risoluzione reale. Pertanto, l'art. 22, comma quinto, del c.c.n.l. per i dipendenti da società concessionarie di autostrade - il quale, per il caso di risoluzione del rapporto non per giusta causa, prevede il computo nell'indennità di anzianità dei ventiquattresimi dello scatto di anzianità maturato sino alla data della risoluzione stessa - è applicabile anche ai fini della determinazione, ai sensi della citata norma di legge, dell'indennità di anzianità spettante per il periodo lavorativo sino alla predetta data del 31 maggio 1982.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3385
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3385
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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