Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
La liquidazione dell'indennità di anzianità al 31 maggio 1982, prevista dall'art. 5, primo comma, legge n. 297 del 1982, per i lavoratori il cui rapporto sia iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa legge, pur operando con effetti contabili nell'ambito di un rapporto che permane in vita, si fonda su una censura che, ai fini della liquidazione della stessa indennità, ha efficacia del tutto analoga alla risoluzione reale. Pertanto, l'art. 22, comma quinto, del c.c.n.l. per i dipendenti da società concessionarie di autostrade - il quale, per il caso di risoluzione del rapporto non per giusta causa, prevede il computo nell'indennità di anzianità dei ventiquattresimi dello scatto di anzianità maturato sino alla data della risoluzione stessa - è applicabile anche ai fini della determinazione, ai sensi della citata norma di legge, dell'indennità di anzianità spettante per il periodo lavorativo sino alla predetta data del 31 maggio 1982.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AUTOSTRADE CONCESSIONI COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BR EP, IO AN, RA NA, BO NZ;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 17404/00 proposto da:
BR EP, IO AN, RA NA, BO NZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché
contro
AUTOSTRADE CONCESSIONI COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.P.A.;
- intimate -
avverso la sentenza n- 1887/00 del Tribunale di GENOVA, depositata il 18/05/00 R.G.N. 12706/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato MARAZZA;
udito l'Avvocato ZANELLO per delega VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del primo motivo;
rigetto del secondo motivo del ricorso principale;
accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, poi riuniti, IU ZI, VA ON, AT ER e NZ OZ esposero al Pretore di Genova che alla cessazione del loro rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze della AUTOSTRADE S.p.a.. avvenuta dopo il 31 maggio 1982, nell'indennità di anzianità, loro corrisposta per il periodo anteriore a questa data, non era stato calcolato lo scatto di anzianità in corso di maturazione, come previsto dal quinto comma dell'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro, norma applicabile in quanto di miglior favore: ciò premesso, chiesero che la società fosse condannata al pagamento della differenza loro spettante per tale causa.
Costituitasi in giudizio, la società eccepì che il momento di maturazione dell'aumento per anzianità è il compimento del biennio:
e l'invocata disposizione era applicabile solo per i dipendenti in servizio: per alcuni dipendenti (ON, ER e OZ), eccepì inoltre che, alla cessazione del rapporto, era stata loro corrisposta una somma maggiore di quella dovuta.
Il Pretore accolse la domanda. Con sentenza del 18 maggio 2000 il Tribunale di Genova ha respinto l'appello proposto dalla società. Afferma il Tribunale che l'invocata norma collettiva, per cui alla risoluzione del rapporto (non per giusta causa) deve essere calcolato a fini dell'indennità di anzianità lo scatto in corso di attuazione, deve essere applicata, per l'identità della ratio, anche nell'ipotesi in cui, con la cessazione della normativa, il periodo pregresso conserva la sua autonomia. Diversamente, la funzione della norma transitoria prevista dall'art. 5 della legge 29 maggio 1982 n. 297 (conservare ai rapporti in corso le modalità
liquidatorie del previgente sistema) non sarebbe attuata. Da ciò il giudicante deduce che la tesi della società, per cui il biennio in corso dovrebbe essere valutato con il nuovo regime, è infondata. Il diverso assunto, di avere corrisposto a titolo di TFR quanto dovuto a titolo di indennità di anzianità, costituendo una nuova questione di fatto, in appello resta inammissibile. Inammissibile è anche la richiesta di compensare quanto dovuto con la maggior somma versata a titolo di integrazione del TFR. Era onere della società (che la società non aveva adempiuto) spiegare "a che titolo detta integrazione fosse conferita, nonché precisare l'ammontare del credito posto in compensazione", poiché "era evidente che la somma corrisposta non corrispondeva alla pretesa azionata in giudizio dai ricorrenti".
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la AUTOSTRADE S.p.a.. percorrendo le linee di due motivi: IU ZI, VA ON, AT ER e NZ OZ resistono con controricorso, a loro volta proponendo ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 2099. 2687 e 1241 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. nonché insufficiente motivazione, la società premette, su un piano generale, che ben diverso dalla compensazione, la quale presuppone crediti fondati su distinti rapporti, è il conteggio del dare e dell'avere fondati sullo stesso titolo. In questa seconda ipotesi, che non configura una compensazione, non e necessaria una specifica eccezione della parte. Nei caso in esame, "affermazione del Tribunale, per cui era onere della società indicare e provare il motivo dell'erogazione della maggior somma, era infondata. Ed invero, dai cedolini e dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori alla cessazione de rapporto era deducibile che le somme erano versate come "integrazione TFR":
e, poiché le somme pagate a questo titolo avevano origine dallo stesso titolo dedotto in controversia, la sua eventuale obbligazione si esauriva in un rapporto di dare ed avere.
E pertanto, nell'identità del titolo, le somme eventualmente dovute erano assorbite dai maggiori importi percepiti in un rapporto di dare ed avere. Da ciò emergeva l'onere della contraria prova su colui che avesse invocato una diversa causa del pagamento. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 5 della legge 27 maggio 1982 n. 297 e dell'art. 1369 cod. civ. in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 aprile 1980 AUTOSTRADE nonché insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che il sistema contrattuale prevede nel corso del biennio una mera aspettativa in relazione all'incremento retribuivo costituito dallo scatto. Ben diversa è la situazione alla cessazione del rapporto, ove è prevista la liquidazione della frazione di scatto maturata;
e tuttavia, per la sua specificità, questa disposizione non è applicabile all'ipotesi di cessazione non del rapporto bensì della normativa. La diversa interpretazione, che condurrebbe ad una duplicazione dell'attribuzione (con il calcolo della frazione di scatto sia ai fini dell'indennità di anzianità e sia con l'accantonamento ai fini del TFR) sarebbe contraria al principio dell'art. 1369 cod. civ.. che esige l'interpretazione conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto.
Con il ricorso incidentale i ricorrenti censurano la decisione del Tribunale, per aver compensato le spese dell'intero processo, pur non essendo stata impugnata, dall'appellante, la condanna alle spese contenuta nella sentenza pretorile.
Per la loro connessione oggettiva e soggettiva, i ricorsi devono essere preliminarmente riuniti.
Il secondo motivo del ricorso principale, che, avendo per oggetto l'esistenza dell'obbligazione del datore ed essendo pertanto pregiudiziale nei confronti del primo (che ha per oggetto la sostenuta estinzione di questa obbligazione per compensazione), deve essere preliminarmente esaminato, è infondato.
Infondata è in primo luogo, la prima censura relativa a questo secondo motivo (con cui si sostiene l'inapplicabilità, al caso in esame, dell'art. 22 del contratto collettivo. Ed invero, questa Corte ha affermato che "la liquidazione dell'indennità di anzianità al 31 maggio 1982, prevista dall'art. 5 primo comma della legge 31 maggio 1982 n. 297 per i lavoratori il rapporto dei quali sia iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa legge, pur operando con effetti contabili nell'ambito d'un rapporto che permane in vita, si fonda su una cesura, che, ai fini della liquidazione della stessa indennità, ha efficacia del tutto analoga alla risoluzione reale: pertanto la disposizione dell'art. 22 quinto comma del c.c.n.l. per i dipendenti da società concessionarie di autostrade - che per l'ipotesi di risoluzione del rapporto non per giusta causa, prevede il computo dell'indennità di anzianità dei ventiquattresimi dello scatto di anzianità maturato sino alla data della risoluzione stessa è applicabile anche ai fini della determinazione, ai sensi della citata norma legislativa, dell'indennità di anzianità spettante per il periodo lavorativo sino alla predetta data del 29 maggio 1982" (Cass. 15 luglio 1995 n. 7722). Con la seconda censura (parte integrante del secondo motivo), la ricorrente sostiene che con l'interpretazione data da Tribunale si giungerebbe ad una duplicazione delle somme relative alla frazione di biennio svoltasi fino all'ingresso della nuova normativa;
questa frazione dovrebbe essere valutata solo nel periodo successivo, con l'integrazione del biennio, e calcolata con la relativa disciplina (del TFR).
Questa censura era stata esaminata dal Tribunale, da due distinte angolazioni.
Esaminandola su un piano astratto e richiamando il pensiero di questa Corte (Cass. 15 luglio 1995 n. 7722), il giudicante aveva affermato che l'art. 5 dell'indicata legge ha la funzione di conservare, per i rapporti in corso all'ingresso del nuovo sistema, le modalità liquidatorie del previgente sistema, e, in particolare, l'applicabilità della previgente normativa alla frazione di biennio maturata sotto il relativo vigore.
Esaminando la censura su un piano concreto, il Tribunale aveva poi affermato che, "ove la società avesse inteso dedurre di avere già corrisposto a titolo di TFR quanto corrispondente alla frazione di biennio, si tratterebbe d'una nuova questione di fatto", inammissibile.
Le esatte affermazioni del Tribunale sono da richiamare per la censura proposta dalla ricorrente in sede di legittimità (e coltivata con la memoria). La mera tesi con cui la società sostiene una particolare interpretazione della norma (diversa da quella affermata dal Tribunale), pur essendo ammissibile, e infondata (come il Tribunale riconosce). La concreta deduzione di avere già pagato (con il TFR) la somma corrispondente alla frazione di biennio maturata prima dell'ingresso della nuova legge, avendo per oggetto un fatto nuovo, è inammissibile.
Anche il primo motivo e infondato. Nell'ipotesi in cui il debitore sostenga di avere pagato il proprio debito attraverso proprio pregresso pagamento, non è in discussione un'imputazione di pagamento, la quale è possibile solo ove a questo sia contestuale (e plurimis, Cass. 10 maggio 1996 n. 4435): ne' è in discussione una compensazione (art. 1241 cod. civ.), che presuppone obbligazioni reciproche fra le parti (non una pluralità di obbligazioni facenti capo allo stesso debitore).
Nella predetta ipotesi, anche se il creditore ha il preliminare onere di provare l'esistenza del credito (art. 2697 primo comma cod. civ.), ove questa prova sia conseguita il debitore ha l'onere di provare il fatto estintivo (art. 2697 secondo comma cod. civ.) costituito dall'assunto pregresso pagamento. Solo di fronte alla prova, "esauriente e completa", del "pagamento puntualmente eseguito in riferimento ad un determinato credito", l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pregresso pagamento sia riferibile ad un diverso credito esistente fra le stesse parti (Cass. 11 marzo 1994 n. 2369). In tal modo, ove. nella pluralità di obbligazioni, un precedente pagamento sia incontroverso, resta l'onere del debitore (ex art. 2697 secondo comma cod. civ.), che tanto invochi, di provare specificamente a predetta connessione fra il credito ed il pagamento che lo estingue (solo ove i singoli debiti ed i singoli pagamenti avessero origine dalla stessa causa, in tal modo fra le parti configurando un bilancio di dare ed avere, il predetto onere debitorio - di provare la riferibilità del singolo pagamento ad una specifica obbligazione - non sussisterebbe: Cass. 12 aprile 1999 n. 3564). L'onere di questa indicazione diventa particolarmente evidente ove l'unitario ammontare del pregresso pagamento - essendo riferito dallo stesso debitore ad una pluralità di pregresse obbligazioni - ecceda in modo vistoso l'ammontare del particolare debito, di cui il debitore intenda provare il pagamento.
L'accertamento di questa connessione, avendo per oggetto un fatto, è funzione del giudice di merito: e, ove sia adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità.
Nel caso in esame, come in appello, anche in sede di legittimità la società sostiene che il presunto credito dedotto in controversia sarebbe "coperto ed integralmente assorbito dalle maggiori somme (lire 25.00.000) percepite dai lavorati medesimi ad integrazione del trattamento di fine rapporto".
Non essendo in discussione reciproche obbligazioni fra le parti, bensì una pluralità di obbligazioni facenti capo allo stesso debitore, non è in discussione un reciproco rapporto di dare ed avere (ed il riferimento della società a questo rapporto è infondato); per la stessa ragione, non è in discussione una compensazione (e, in ordine a questo aspetto, attinente alla mera qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra le parti, la motivazione della sentenza, in applicazione dell'art. 384 secondo comma cod. proc. civ.. deve essere corretta). Poiché il collegamento dell'obbligazione in controversa all'invocato pagamento non è stato effettuato all'atto del pagamento, non è in discussione neanche la facoltà di imputazione (prevista dall'art. 1193 cod. civ.). Sostenendo di aver pagato il proprio debito attraverso precedente pagamento, la società aveva l'onere di provare il riferimento del pagamento al credito di cui assumeva l'estinzione, a tal fine indicandone, in primo luogo, la causa e l'ammontare. Il Tribunale ritiene che, considerando la precisa indicazione, da parte dei ricorrenti, della specifica causa del pregresso pagamento (incentivazione all'esodo) e l'evidente non corrispondenza della somma corrisposta (lire 25.000.000) alla somma dedotta in controversia (frazione dello scatto di anzianità non calcolata nell'indennità di anzianità), la generica indicazione dal datore data al pagamento ("integrazione del TFR") non fosse sufficiente a collegare il pagamento al predetto credito;
e deduce che la società aveva l'onere di specificare questa genericità indicando il titolo e l'ammontare del pagamento riferibile a questo credito. L'accertamento dell'insufficienza di questa connessione, funzione del giudice di merito, adeguatamente motivata, e non adeguatamente censurata, resta insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso incidentale deve essere accolto. Dai principi degli artt. 112 e 319 cod. proc. civ. discende, invero, che il giudice d'appello deve pronunciare solo su ciò che è stato dedotto con l'impugnazione. Ed in particolare, se conferma la sentenza di primo grado, egli non può modificare la decisione del primo giudice sulle spese, ove questa non sia stata oggetto d'uno specifico motivo d'impugnazione (Cass. 25 novembre 1992 n. 12551). Applicando questo principio nel caso in esame, il Tribunale, al quale non era stato proposto appello sulla decisione pretorile relativa alle spese del giudizio, nel confermare la sentenza di primo grado, non doveva modificare la parte della sentenza relativa alle spese.
Con l'applicazione del predetto principio, il ricorso incidentale deve essere accolto, e la decisione con cui il Tribunale ha apportato questa modifica deve essere cassata. E, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, in applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., deve essere decisa nel merito, con la conferma della decisione del primo giudice in ordine alla disciplina delle spese del giudizio.
Devono essere compensate le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in ordine al ricorso accolto;
e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado sulle spese;
compensa le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003